IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme
in materia ambientale, e successive modifiche, e, in particolare, gli
articoli 212, relativo all'Albo gestori  ambientali,  259  e  260  in
materia di traffico illecito di rifiuti»; 
  Visto l'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di  accertamento»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  del  3  giugno  2014,  n.   120,   recante:
«Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle  modalita'
di organizzazione dell'Albo nazionale  dei  gestori  ambientali,  dei
requisiti tecnici e  finanziari  delle  imprese  e  dei  responsabili
tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e  dei  relativi
diritti annuali»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 3 dicembre 2015; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota prot. 0002433/GAB del 2 febbraio 2016,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  la
successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3./2016/18 del 5 febbraio  2016  con
la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il  proprio
nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento; 
 
                             A d o t t a 
 
il seguente regolamento: 
 
                           Articolo unico 
 
                       Requisiti dei curatori 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  24  del  Regolamento
(CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti,  ed  eventuali
modificazioni  ed   integrazioni,   i   curatori   che,   su   nomina
dell'autorita'  giudiziaria,  possono  procedere  alla  vendita   del
rifiuto posto sotto sequestro presso aree  portuali  e  aeroportuali,
previo  trattamento  da  parte  dei  consorzi  obbligatori   di   cui
all'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, devono essere iscritti all'Albo  nazionale  dei  gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e, in particolare, nella Categoria 8 -  intermediazione
e commercio di rifiuti senza detenzione  dei  rifiuti  stessi  -,  ai
sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120. 
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti   Organi   di
controllo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 24 febbraio 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 935 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 14 giugno  2006  relativo  alle
          spedizioni  di  rifiuti,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio 2006, n. L 190. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 212, 259 e 260 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88 -S.O. n. 96: 
              «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.  E'
          costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela  del
          territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
          di seguito  denominato  Albo,  articolato  in  un  Comitato
          nazionale, con sede presso il  medesimo  Ministero,  ed  in
          Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dei
          capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano. I componenti del  Comitato  nazionale  e  delle
          Sezioni regionali e provinciali  durano  in  carica  cinque
          anni. 
              2. Con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
                a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni   di
          Presidente; 
                b) uno dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
                c) uno dal Ministro della salute; 
                d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
                e)  uno  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                f) uno dal Ministro dell'interno; 
                g) tre dalle regioni; 
                h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
          industria, artigianato e agricoltura; 
                i)   otto   dalle   organizzazioni    imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
              3. Le Sezioni regionali e  provinciali  dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e sono composte: 
                a)  dal  Presidente  della   Camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del
          Consiglio camerale all'uopo  designato  dallo  stesso,  con
          funzioni di Presidente; 
                b)  da  un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
                c)  da  un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
                d) da  un  esperto  di  comprovata  esperienza  nella
          materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare; 
                e); 
                f) da  due  esperti  designati  dalle  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative. 
              4. Le funzioni del Comitato nazionale e  delle  Sezioni
          regionali dell'Albo sono svolte,  sino  alla  scadenza  del
          loro mandato,  rispettivamente  dal  Comitato  nazionale  e
          dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale  delle  imprese
          che  effettuano  la  gestione  dei  rifiuti  gia'  previsti
          all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          integrati, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  dai  nuovi  componenti  individuati  ai   sensi,
          rispettivamente, del comma 2, lettera l), e  del  comma  3,
          lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
          16. 
              5.  L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
              6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque  anni
          e costituisce titolo per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta, di trasporto, di commercio e  di  intermediazione
          dei rifiuti; per le altre  attivita'  l'iscrizione  abilita
          allo svolgimento delle attivita' medesime. 
              7. Gli enti e  le  imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
              8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che
          effettuano operazioni di raccolta e  trasporto  dei  propri
          rifiuti,  nonche'  i   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'art.  21  della
          legge n. 241 del 1990: 
                a) la sede dell'impresa, l'attivita' o  le  attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti; 
                b)  le  caratteristiche,  la   natura   dei   rifiuti
          prodotti; 
                c) gli estremi identificativi e  l'idoneita'  tecnica
          dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto
          anche conto delle modalita' di effettuazione del  trasporto
          medesimo; 
                d)  l'avvenuto  versamento  del  diritto  annuale  di
          registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'art.
          21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          n. 406. 
              L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute  ad  aderire
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art.  188-bis,  comma  2,  lettera  a),
          procedono, in relazione a  ciascun  autoveicolo  utilizzato
          per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
          degli obblighi stabiliti dall'art. 3, comma 6, lettera  c),
          del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La  Sezione
          regionale dell'Albo procede, in sede di prima  applicazione
          entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo
          degli autoveicoli  per  i  quali  non  e'  stato  adempiuto
          l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre  mesi
          dalla sospensione senza che  l'obbligo  di  cui  sopra  sia
          stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con  effetto
          immediato cancellato dall'Albo. 
              10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di  raccolta
          e trasporto dei  rifiuti  pericolosi,  per  l'attivita'  di
          intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
          dei medesimi, e' subordinata  alla  prestazione  di  idonee
          garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui  importi  e
          modalita'  sono  stabiliti  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
          per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE)  n.
          1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
          dei predetti  decreti  si  applicano  la  modalita'  e  gli
          importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente  in
          data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          1 del 2 gennaio  1997,  come  modificato  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 23 aprile  1999,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 
              11. Le imprese che effettuano le attivita' di  bonifica
          dei siti e di bonifica dei beni contenenti  amianto  devono
          prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
          territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
          nel rispetto dei criteri  generali  di  cui  all'art.  195,
          comma  2,  lettera  g).  Tali  garanzie  sono  ridotte  del
          cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi  del
          Regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
          caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
          ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 
              12. Sono iscritti all'Albo le imprese e  gli  operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema   di   controllo   della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2,  lettera  a).  L'iscrizione  deve  essere
          rinnovata ogni  cinque  anni  e  non  e'  subordinata  alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
              13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i   provvedimenti   di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
              14. Avverso i  provvedimenti  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
                a)  individuazione  di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le
          procedure; 
                b)   coordinamento   con   la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
                c)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
                d) ridefinizione  dei  diritti  annuali  d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
                e)  interconnessione  e  interoperabilita'   con   le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
                f)         riformulazione         del         sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
                g)   definizione    delle    competenze    e    delle
          responsabilita' del responsabile tecnico. 
              16. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
              17.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'art.
          7, comma 7,  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29
          dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,  capitolo  2592,
          art. 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per  essere
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, al Capitolo 7082 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. 
              18. I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'art. 7,  comma  5,
          del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile  1998,  n.
          406. 
              19. La disciplina regolamentare dei  casi  in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
              19-bis.  Sono  esclusi   dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori
          iniziali di rifiuti, per il trasporto  dei  propri  rifiuti
          effettuato  all'interno  del   territorio   provinciale   o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183. 
              20.  Le  imprese  iscritte   all'Albo   con   procedura
          ordinaria ai sensi del comma 5 sono  esentate  dall'obbligo
          della comunicazione di cui al comma 18  se  lo  svolgimento
          dell'attivita'  di  raccolta  e   trasporto   dei   rifiuti
          sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art.  216
          ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero  non
          comporta variazioni della categoria, della classe  e  della
          tipologia  di  rifiuti  per  le  quali  tali  imprese  sono
          iscritte. 
              21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si  applicano
          le disposizioni di cui all'art. 21  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
          al  comma  18  a  seguito  di  comunicazione  corredata  da
          documentazione  incompleta  o  inidonea,  si   applica   il
          disposto di cui all'art. 256, comma 1. 
              22. I soggetti firmatari degli accordi e  contratti  di
          programma previsti  dall'art.  181  e  dall'art.  206  sono
          iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di
          semplice richiesta scritta e senza essere  sottoposti  alle
          garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9. 
              23. Sono  istituiti  presso  il  Comitato  nazionale  i
          registri  delle  imprese  autorizzate  alla   gestione   di
          rifiuti, aggiornati ogni  trenta  giorni,  nei  quali  sono
          inseriti,   a   domanda,   gli   elementi    identificativi
          dell'impresa  consultabili  dagli  operatori   secondo   le
          procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  nel  rispetto  dei
          principi di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196.  I  registri  sono  pubblici  e,  entro  dodici   mesi
          dall'entrata in vigore  della  parte  quarta  del  presente
          decreto, sono resi disponibili al  pubblico,  senza  oneri,
          anche per via telematica, secondo  i  criteri  fissati  dal
          predetto   decreto.   Le    Amministrazioni    autorizzanti
          comunicano al Comitato nazionale, subito dopo  il  rilascio
          dell'autorizzazione,  la   ragione   sociale   dell'impresa
          autorizzata, l'attivita'  per  la  quale  viene  rilasciata
          l'autorizzazione,  i  rifiuti  oggetto  dell'attivita'   di
          gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente
          segnalano ogni variazione delle predette  informazioni  che
          intervenga nel corso  della  validita'  dell'autorizzazione
          stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione  superiore
          a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa
          interessata   puo'   inoltrare    copia    autentica    del
          provvedimento,  anche  per  via  telematica,  al   Comitato
          nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri. 
              24. Le imprese che effettuano attivita' di  smaltimento
          dei rifiuti non pericolosi  nel  luogo  di  produzione  dei
          rifiuti stessi ai sensi dell'art. 215 sono iscritte  in  un
          apposito registro con le modalita'  previste  dal  medesimo
          articolo. 
              25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero  dei
          rifiuti ai sensi dell'art. 216 sono iscritte in un apposito
          registro con le modalita' previste dal medesimo articolo. 
              26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22,  23,
          24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione  di
          un diritto annuale di iscrizione,  per  ogni  tipologia  di
          registro,  pari  a  50  euro,  rideterminabile   ai   sensi
          dell'art. 21 del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24  e  25
          sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
          competente  Sezione  regionale  dell'Albo,  che  procede  a
          contabilizzarli    separatamente    e    ad     utilizzarli
          integralmente per l'attuazione dei medesimi commi. 
              27. La tenuta dei registri di cui  ai  commi  22  e  23
          decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al  comma
          16. 
              28. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
              «Art. 259 (Traffico illecito di rifiuti). - 1. Chiunque
          effettua una spedizione  di  rifiuti  costituente  traffico
          illecito ai sensi dell'art. 26  del  Regolamento  (CEE)  1°
          febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti
          elencati  nell'Allegato  II  del  citato   Regolamento   in
          violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c)  e  d),
          del Regolamento stesso e' punito con la  pena  dell'ammenda
          da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con
          l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso  di
          spedizione di rifiuti pericolosi. 
              2. Alla sentenza di condanna,  o  a  quella  emessa  ai
          sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per  i
          reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o  al
          trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4,
          consegue  obbligatoriamente  la  confisca  del   mezzo   di
          trasporto.» 
              «Art.  260  (Attivita'  organizzate  per  il   traffico
          illecito di rifiuti). - 1. Chiunque, al fine di  conseguire
          un ingiusto profitto,  con  piu'  operazioni  e  attraverso
          l'allestimento   di   mezzi   e   attivita'    continuative
          organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,  importa,  o
          comunque  gestisce  abusivamente  ingenti  quantitativi  di
          rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
              2. Se si tratta di rifiuti ad  alta  radioattivita'  si
          applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
              3. Alla condanna conseguono le pene accessorie  di  cui
          agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter  del  codice  penale,
          con la limitazione di cui all'art. 33 del medesimo codice. 
              4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
          emessa ai sensi  dell'art.  444  del  Codice  di  procedura
          penale, ordina il ripristino dello  stato  dell'ambiente  e
          puo'   subordinare   la   concessione   della   sospensione
          condizionale della pena all'eliminazione del  danno  o  del
          pericolo per l'ambiente. 
              4-bis. E' sempre ordinata la confisca  delle  cose  che
          servirono a commettere il  reato  o  che  costituiscono  il
          prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano  a
          persone estranee al reato. Quando essa non  sia  possibile,
          il giudice individua beni di valore equivalente di  cui  il
          condannato abbia  anche  indirettamente  o  per  interposta
          persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9,  commi  3-septies  e
          3-octies  del   decreto-legge   2   marzo   2012,   n.   16
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure  di  accertamento)  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  2  marzo  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: 
              «Art. 9  (Potenziamento  dell'accertamento  in  materia
          doganale). - (Omissis). 
              3-septies. I rifiuti posti  in  sequestro  presso  aree
          portuali e aeroportuali ai sensi dell'art. 259 o  dell'art.
          260 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  sono
          affidati anche prima  della  conclusione  del  procedimento
          penale, con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, a uno
          dei  consorzi  obbligatori  competenti  sulla  base   delle
          caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto  oggetto
          di    sequestro.    L'autorita'     giudiziaria     dispone
          l'acquisizione di campioni rappresentativi per le  esigenze
          probatorie del procedimento, procedendo ai sensi  dell'art.
          392, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale. 
              3-octies.  I  consorzi  obbligatori  di  cui  al  comma
          3-septies, ove i rifiuti abbiano  caratteristiche  tali  da
          non  poter  essere   conservati   altrove   a   spese   del
          proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al  fine
          di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato
          dall'autorita' giudiziaria, fra i soggetti in possesso  dei
          requisiti stabiliti  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, con  proprio  decreto  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.  Il
          ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per  il
          trattamento, il compenso del curatore  e  per  le  connesse
          attivita',   e'   posto   a   disposizione   dell'autorita'
          giudiziaria, fino al termine del processo. Con la  sentenza
          di  condanna  il  giudice  dispone  la  distribuzione   del
          ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne
          il 50 per cento al  Fondo  unico  giustizia  del  Ministero
          della giustizia e il restante 50  per  cento  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione
          ambientale delle aree portuali e aeroportuali. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e  del  mare  del  3  giugno  2014,  n.  120
          (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e  delle
          modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori
          ambientali,  dei  requisiti  tecnici  e  finanziari   delle
          imprese e dei responsabili tecnici,  dei  termini  e  delle
          modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2014,  n.
          195. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
          Note all'articolo unico: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24   del   citato
          Regolamento (CE) n. 1013/2006: 
              «Art. 24 (Ripresa dei rifiuti  in  caso  di  spedizione
          illegale). - 1. Quando  un'autorita'  competente  individua
          una  spedizione  da  essa  ritenuta  illegale  ne   informa
          immediatamente le altre autorita' competenti interessate. 
              2. Se il responsabile della spedizione illegale  e'  il
          notificatore, l'autorita' competente di spedizione provvede
          affinche' i rifiuti in questione siano: 
                a) ripresi dal notificatore de facto; o,  se  non  e'
          stata trasmessa alcuna notifica; 
                b) ripresi dal notificatore de iure; o, qualora  cio'
          risulti impossibile; 
              c)  ripresi  dalla  stessa  autorita'   competente   di
          spedizione o da una persona fisica o giuridica  che  agisce
          per suo conto; o, qualora cio' risulti impossibile; 
              d) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel  paese
          di  destinazione  o  spedizione  dall'autorita'  competente
          stessa di spedizione o da una persona  fisica  o  giuridica
          che  agisce  per  suo  conto;  o,  qualora   cio'   risulti
          impossibile; 
              e) recuperati o smaltiti  in  modo  alternativo  in  un
          paese   diverso   dall'autorita'   competente   stessa   di
          spedizione o da una persona fisica o giuridica  che  agisce
          per suo conto, se tutte le autorita' competenti interessate
          sono d'accordo. 
              Tale ripresa, recupero o  smaltimento  devono  avvenire
          entro  trenta  giorni  o  entro  il  termine  eventualmente
          concordato tra  le  autorita'  competenti  interessate  dal
          momento in cui l'autorita' competente di spedizione viene a
          conoscenza o  e'  avvisata  per  iscritto  dalle  autorita'
          competenti di  destinazione  o  transito  della  spedizione
          illegale e  informata  dei  motivi  che  l'hanno  prodotta.
          Questo avviso puo' risultare dalle  informazioni  trasmesse
          alle  autorita'  competenti  di  destinazione  o  transito,
          nonche' da altre autorita' competenti. 
              In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lettere  a),
          b) e c), e' trasmessa una nuova notifica,  a  meno  che  le
          autorita' competenti  interessate  non  convengano  che  e'
          sufficiente    una    richiesta    debitamente     motivata
          dell'autorita' competente di spedizione iniziale. 
              La nuova notifica e' trasmessa  dai  soggetti  o  dalle
          autorita' di cui alle lettere  a),  b)  o  c)  dell'elenco,
          nell'ordine indicato. 
              Nessuna autorita' competente puo'  sollevare  obiezioni
          od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto  di  una
          spedizione  illegale.  Qualora  l'autorita'  competente  di
          spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui
          alle lettere d) ed e), l'autorita' competente di spedizione
          iniziale o una persona fisica o giuridica  che  agisce  per
          suo conto trasmette una  nuova  notifica,  a  meno  che  le
          autorita' competenti  interessate  non  convengano  che  e'
          sufficiente una  richiesta  debitamente  motivata  di  tale
          autorita'. 
              3. Se il responsabile della spedizione illegale  e'  il
          destinatario,  l'autorita'   competente   di   destinazione
          provvede affinche' i rifiuti in questione siano  recuperati
          o smaltiti con metodi ecologicamente corretti: 
              a) dal destinatario; o, qualora cio' sia impossibile; 
              b) dall'autorita' competente stessa o  da  una  persona
          fisica o giuridica che agisce per suo conto. 
              Tale recupero o smaltimento deve avvenire entro  trenta
          giorni o entro il termine eventualmente concordato  tra  le
          autorita'  competenti  interessate  dal  momento   in   cui
          l'autorita' competente di destinazione viene a conoscenza o
          e' avvisata per  iscritto  dalle  autorita'  competenti  di
          destinazione  o  transito  della  spedizione   illegale   e
          informata dei motivi che l'hanno  prodotta.  Questo  avviso
          puo' risultare dalle informazioni trasmesse alle  autorita'
          competenti di spedizione o di transito,  nonche'  da  altre
          autorita' competenti. 
              A  tal  fine,  le  autorita'   competenti   interessate
          cooperano, nella misura necessaria, per il  recupero  o  lo
          smaltimento dei rifiuti. 
              4. Se non e' trasmessa una nuova notifica, e' compilato
          un nuovo documento di movimento a norma dell'art. 15 o  16,
          dal soggetto responsabile  della  ripresa  dei  rifiuti,  o
          qualora cio' risulti impossibile, dall'autorita' competente
          di spedizione iniziale. 
              Se  l'autorita'  competente  di   spedizione   iniziale
          trasmette una nuova notifica, non e'  richiesta  una  nuova
          garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente. 
              5. In  particolare,  quando  la  responsabilita'  della
          spedizione  illegale  non  puo'  essere  imputata  ne'   al
          notificatore ne' al destinatario, le  autorita'  competenti
          interessate cooperano  per  assicurare  che  i  rifiuti  in
          questione siano recuperati o smaltiti. 
              6. In caso di recupero o smaltimento intermedio di  cui
          all'art. 6, paragrafo 6, allorche' e'  stata  rilevata  una
          spedizione  illegale  dopo  l'operazione  di   recupero   o
          smaltimento intermedio, l'obbligo, in subordine, del  paese
          di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne  in
          modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa  quando
          l'impianto rilascia il  certificato  di  cui  all'art.  15,
          lettera d). 
              Se l'impianto rilascia un  certificato  di  recupero  o
          smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale,
          con conseguente svincolo  della  garanzia  finanziaria,  si
          applicano il paragrafo 3 e l'art. 25, paragrafo 2. 
              7. Se in uno Stato membro e' rilevata la  presenza  dei
          rifiuti  oggetto  di  una   spedizione   illegale,   spetta
          all'autorita'   competente   avente    giurisdizione    sul
          territorio  nel  quale  i  rifiuti  sono   stati   rilevati
          assicurare che siano adottate  le  disposizioni  necessarie
          per il deposito sicuro dei rifiuti  in  attesa  della  loro
          reintroduzione,  del  loro  recupero  o   smaltimento   non
          intermedio in modo alternativo. 
              8. Gli articoli  34  e  36  non  si  applicano  qualora
          spedizioni  illegali  siano  reintrodotte  nel   paese   di
          spedizione e quest'ultimo sia un paese cui si  applicano  i
          divieti di cui ai suddetti articoli. 
              9.  In  caso  di  spedizione  illegale  quale  definita
          all'art.  2,  punto  35),  lettera  g),  il  soggetto   che
          organizza la spedizione e' soggetto  agli  stessi  obblighi
          che il presente articolo impone al notificatore. 
              10.  Il  presente  articolo  lascia  impregiudicate  le
          disposizioni  comunitarie  e  nazionali   in   materia   di
          responsabilita'. 
              - Il testo dell'art. 9, commi 3-septies e 3-octies, del
          citato decreto-legge n. 16, del 2012,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 212 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006 e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare n. 120 del 2014: 
              «Art. 8 (Attivita' di gestione dei rifiuti per le quali
          e' richiesta  l'iscrizione  all'Albo).  -  1.  L'iscrizione
          all'Albo  e'  richiesta  per  le  seguenti   categorie   di
          attivita': 
              a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani; 
              b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti  non
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali
          di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta
          e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri  al  giorno  di
          cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152; 
              c) categoria  3-bis:  distributori  e  installatori  di
          apparecchiature   elettriche   ed    elettroniche    (AEE),
          trasportatori di rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche  in  nome  dei  distributori,  installatori  e
          gestori  dei  centri  di   assistenza   tecnica   di   tali
          apparecchiature   di   cui   al   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con i Ministri dello sviluppo  economico  e  della
          salute, 8 marzo 2010, n. 65; 
              d)  categoria  4:  raccolta  e  trasporto  di   rifiuti
          speciali non pericolosi; 
              e)  categoria  5:  raccolta  e  trasporto  di   rifiuti
          speciali pericolosi; 
              f)  categoria  6:  imprese  che  effettuano   il   solo
          esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di  cui
          all'art. 194, comma 3, del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152; 
              g) categoria 7: operatori logistici presso le  stazioni
          ferroviarie,    gli    interporti,    gli    impianti    di
          terminalizzazione, gli scali merci  e  i  porti  ai  quali,
          nell'ambito  del  trasporto  intermodale,   sono   affidati
          rifiuti in attesa della presa in  carico  degli  stessi  da
          parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa  che
          effettua il successivo trasporto; 
              h) categoria 8: Intermediazione e commercio di  rifiuti
          senza detenzione dei rifiuti stessi; 
              i) categoria 9: bonifica di siti; 
              l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto. 
              2. Fermo restando quanto previsto all'art.  212,  comma
          7, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nel
          rispetto delle  norme  che  disciplinano  il  trasporto  di
          merci, le iscrizioni  nelle  categorie  4  e  5  consentono
          l'esercizio delle attivita' di cui alle categorie  2-bis  e
          3-bis se lo svolgimento  di  queste  ultime  attivita'  non
          comporta variazioni della categoria, della classe  e  della
          tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa  e'  iscritta.
          Il   Comitato   nazionale   stabilisce   i   criteri    per
          l'applicazione della presente disposizione. 
              3. Fatte salve le norme che disciplinano  il  trasporto
          internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4
          e 5 consentono l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  alla
          categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attivita' non
          comporta variazioni della categoria, della classe  e  della
          tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta.».