LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n.  45  -  emanato  ai
sensi dell'art. 6  della  legge  15  dicembre  2011,  n.  217  (legge
comunitaria 2010) - recante attuazione  della  direttiva  2009/110/CE
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  settembre  2009,
concernente  l'avvio,  l'esercizio   e   la   vigilanza   prudenziale
dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica  le
direttive  2005/60/CE  e  2006/48/CE  e  che  abroga   la   direttiva
2000/46/CE (di seguito, «decreto»); 
  Visti gli articoli 1 e 2 che modificano il Titolo V-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo  unico  delle  leggi  in
materia  bancaria  e  creditizia  (di  seguito,  TUB),   recante   la
disciplina degli istituti di moneta elettronica; 
  Visti, in particolare, i seguenti articoli  del  Titolo  V-bis  del
TUB: 
    art. 114-bis che riserva l'emissione di moneta  elettronica  alle
banche e agli istituti di moneta elettronica; 
    art. 114-quater, che istituisce l'albo degli istituti  di  moneta
elettronica; 
    art. 114-quinquies, che prevede che la Banca d'Italia:  autorizza
gli istituti di moneta elettronica  quando  ricorrano  le  condizioni
previste dal TUB;  detta  disposizioni  di  attuazione  del  medesimo
articolo; puo' imporre la costituzione di  una  societa'  che  svolga
esclusivamente l'attivita' di emissione  di  moneta  elettronica  nel
caso in cui l'istituto di moneta elettronica svolge  anche  attivita'
imprenditoriali  diverse  dall'emissione   di   moneta   elettronica;
stabilisca procedure per  l'operativita'  degli  istituti  di  moneta
elettronica  negli   altri   paesi   comunitari   nonche'   autorizzi
l'operativita'  degli  istituti  di  moneta  elettronica   in   paesi
extracomunitari; 
    art. 114-quinquies  1  ai  sensi  del  quale  la  Banca  d'Italia
definisce le modalita' con cui gli  istituti  di  moneta  elettronica
detengono le somme di denaro ricevute dalla clientela a fronte  della
moneta elettronica emessa; 
    art. 114-quinquies 2,  in  materia  di  vigilanza  regolamentare,
informativa e ispettiva; 
    art. 114-quinquies 3, in materia, tra l'altro, di disciplina  dei
partecipanti e degli esponenti aziendali  degli  istituti  di  moneta
elettronica; 
    art. 114-quinquies 4, secondo il quale  la  Banca  d'Italia  puo'
esentare i soggetti  iscritti  nell'albo  degli  istituti  di  moneta
elettronica dall'applicazione di alcune delle  disposizioni  previste
dal Titolo V-bis, al ricorrere di determinate condizioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11  -  emanato  ai
sensi  dell'art.  32  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88   (legge
comunitaria 2008) - recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai
servizi di pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione
della direttiva 97/5/CE (di seguito, «decreto»); 
  Visto  l'art.  33  che  disciplina  gli  istituti   di   pagamento,
attraverso l'introduzione del Titolo V-ter nel decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (di seguito, TUB); 
  Visti, in particolare, i seguenti articoli  del  Titolo  V-ter  del
TUB: 
    art.  114-septies,  che  istituisce  l'albo  degli  istituti   di
pagamento; 
    art. 114-octies, ai sensi del quale la Banca  d'Italia  definisce
limiti e modalita' per la  concessione  di  crediti  da  parte  degli
istituti  di  pagamento  e  detta  specifiche  disposizioni  per   la
concessione di credito collegata all'emissione  o  alla  gestione  di
carte di credito; 
    art. 114-novies, che prevede che la Banca d'Italia: autorizza gli
istituti di pagamento quando ricorrano  le  condizioni  previste  dal
decreto; detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo; puo'
imporre la costituzione di una  societa'  che  svolga  esclusivamente
l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento nel caso  in  cui
l'istituto  di  pagamento  svolge  anche  attivita'   imprenditoriali
diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento; 
    art. 114-decies, che prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia:
stabilisce procedure per l'operativita' degli istituti  di  pagamento
in Italia e negli altri paesi  comunitari;  autorizza  l'operativita'
degli istituti di pagamento in paesi extracomunitari;  stabilisce  le
condizioni  al  rispetto  delle  quali  gli  istituti  di   pagamento
comunitari, che prestano servizi di pagamento in Italia ai sensi  dei
commi  1  e  4  del  medesimo  articolo,  possono  concedere  credito
collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito; 
    art. 114-undecies, in materia, tra  l'altro,  di  disciplina  dei
partecipanti e degli esponenti aziendali degli istituti di pagamento; 
    art.  114-duodecies,  ai  sensi  del  quale  la  Banca   d'Italia
definisce le modalita' con cui gli istituti di pagamento detengono le
somme di denaro della clientela nei conti di pagamento; 
    art. 114-quaterdecies, in  materia  di  vigilanza  regolamentare,
informativa e ispettiva; 
    art. 114-sexiesdecies, secondo il quale la  Banca  d'Italia  puo'
esentare i soggetti iscritti nell'albo degli  istituti  di  pagamento
dall'applicazione di alcune delle disposizioni  previste  dal  Titolo
V-ter, al ricorrere di determinate condizioni; 
  Visto l'art. 146, comma 2, lettera b) del Titolo IX  del  TUB,  che
attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il  potere  di  emanare
disposizioni di carattere generale  aventi  ad  oggetto  gli  assetti
organizzativi e di  controllo  relativi  alle  attivita'  svolte  nel
sistema dei pagamenti; 
  Tenuto conto della direttiva 2007/64/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di  pagamento
nel mercato interno; 
  Tenuto conto della direttiva 2009/110/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  16   settembre   2009,   concernente   l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli  istituti
di moneta elettronica; 
  Tenuto  conto  degli  Orientamenti  finali  sulla   sicurezza   dei
pagamenti via internet, emanati dall'Autorita' bancaria europea il 19
dicembre 2014; 
  Considerata l'esigenza  di  modificare  la  disciplina  applicativa
degli istituti di moneta elettronica; 
  Considerata  l'esigenza  di  assicurare  il  coordinamento  con  le
disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento; 
  Considerata l'esigenza di recepire gli  Orientamenti  finali  sulla
sicurezza dei pagamenti via internet nelle  disposizioni  applicabili
agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica; 
  Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica; 
 
                             E m a n a: 
 
  L'unito provvedimento che contiene le  «Disposizioni  di  vigilanza
per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta  elettronica»,
che abroga e sostituisce il provvedimento della Banca d'Italia del 20
giugno 2012 «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di  pagamento
e gli istituti di moneta elettronica».  
  Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 maggio 2016 
 
                                                Il Governatore: Visco