IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126 e 1127, dell'art. 1, che indicano, rispettivamente,  i'  criteri
per l'adozione, con apposito "Piano d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica  amministrazione"  (di  seguito
PAN GPP) predisposto con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,  di  misure
volte all'integrazione delle esigenze  di  sostenibilita'  ambientale
nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi   della   pubblica
amministrazione, e le categorie merceologiche  per  le  quali  devono
essere conseguiti gli obiettivi di sostenibilita' ambientale previsti
dal medesimo PAN GPP; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, recante
approvazione del "Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e,  in  particolare,
l'art. 2 che disciplina l'adozione dei "Criteri ambientali minimi"; 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile  2016,  n.  50,  recante
"attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture"  e,  in
particolare, l'art. 34, commi 1 e 2,  che  disciplina  l'applicazione
dei "Criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale",  prevedendo
che le stazioni appaltanti contribuiscono agli  obiettivi  ambientali
previsti dal Piano  di  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel
settore  della  pubblica  amministrazione,  attraverso  l'inserimento
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle  "specifiche
tecniche" e  delle  "clausole  contrattuali"  contenute  nei  criteri
ambientali minimi adottati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente
della tutela del territorio e  del  mare,  e  che  detto  obbligo  si
applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli
usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta; 
  Visto che ai sensi dell'art. 34, comma 3, del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, con decreto del Ministro dell'ambiente  della  tutela
del territorio e  del  mare,  possono  essere  disciplinati,  per  le
categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di
energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del  valore
a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le  specifiche
tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi; 
  Ritenuto  di  stabilire  un  incremento  progressivo   dell'attuale
percentuale del 50% del valore  a  base  d'asta  a  cui  e'  riferire
l'obbligo  di  applicare  le  specifiche  tecniche  e   le   clausole
contrattuali dei criteri ambientali minimi, per  gli  affidamenti  di
servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde  pubblico  e  di
forniture  di  ammendanti,   piante   ornamentali   e   impianti   di
irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di  forniture
di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e  carta
grafica, in considerazione dei  benefici  ambientali,  del  contenuto
tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturita'  del  settore
produttivo pertinenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto disciplina  l'incremento  progressivo  della
percentuale del valore a base d'asta  a  cui  riferire  l'obbligo  di
applicare le specifiche  tecniche  e  le  clausole  contrattuali  dei
criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti: 
    a. servizi di pulizia, anche laddove resi in  appalti  di  global
service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali  detergenti  per
le pulizie ordinarie, straordinarie; 
    b.  servizi  di  gestione  del  verde  pubblico  e  forniture  di
ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione; 
    c. servizi di gestione dei rifiuti urbani; 
    d. forniture di articoli di arredo urbano; 
    e. forniture di carta in risme e carta grafica; 
  2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l'obbligo delle  stazioni
appaltanti  di  inserire  nella  documentazione  di  gara  almeno  le
"specifiche  tecniche"  e  le  "clausole  contrattuali"  dei  Criteri
ambientali minimi si applica in misura non  inferiore  alle  seguenti
percentuali  del  valore  dell'appalto,  nel  rispetto  dei   termini
rispettivamente indicati: 
    il 62% dal 1° gennaio 2017; 
    il 71% dal 1° gennaio 2018; 
    l'84% dal 1° gennaio 2019; 
    il 100% dal 1° gennaio 2020. 
  3. Fino alla data del 31  dicembre  2016  le  amministrazioni  sono
comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore
a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le  specifiche
tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi. 
  4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale
del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali
superiori a quelli disciplinati dal presente decreto. 
  5. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 maggio 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti