IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni
bovine; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1825/2000  della  Commissione  del  25
agosto 2000, e successive modifiche, recante modalita' d'applicazione
del Regolamento (CE)  n.  1760/2000  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle  carni  bovine  e
dei prodotti a base di carni bovine; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE della  Commissione  e  il  Regolamento  (CE)  n.
608/2004 della Commissione; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 «che modifica il  Regolamento  (CEE)  n.
1760/2000  per  quanto  riguarda  l'identificazione  elettronica  dei
bovini e l'etichettatura delle carni bovine» ed in particolare l'art.
1, punto 17 che, a decorrere  dal  13  dicembre  2014,  sopprime  gli
articoli 16, 17  e  18  relativi  ad  un  «Sistema  di  etichettatura
facoltativa» sostituendone l'intestazione al titolo II,  sezione  II,
con la menzione «Etichettatura facoltativa» e introduce l'art. 15-bis
«Regole generali» delle informazioni sugli alimenti diverse da quelle
obbligatorie  previste  agli  articoli  13,  14   e   15   che   sono
volontariamente aggiunte sulle  etichette  dagli  operatori  o  dalle
organizzazioni che commercializzano carni bovine; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   13   dicembre   2001   recante
«Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n.  1760/2000 -  Titolo
II. Etichettatura carni bovine»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  16  gennaio  2015  recante  «Nuove
indicazioni e modalita' applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000
per quanto riguarda il titolo  II  relativo  all'etichettatura  delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine  a  seguito  delle
modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116   recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea», che all'art. 1, comma 2, prevede  l'istituzione  presso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali   del
registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole; 
  Visto il decreto ministeriale 16  febbraio  2012  recante  «Sistema
nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle
produzioni agroalimentari regolamentate» che, d'intesa con le Regioni
e le Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza; 
  Visto il decreto dipartimentale  12  marzo  2015,  n.  271  che  in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi  1  e  2,  del
citato decreto ministeriale  del  16  febbraio  2012,  stabilisce  le
modalita'  di  funzionamento  della  banca  dati  vigilanza  e,   con
l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a
carico dei soggetti del sistema della vigilanza; 
  Visti, in particolare, gli articoli 7 e 8, del  richiamato  decreto
ministeriale  16   gennaio   2015   che   prevedono,   tra   l'altro,
rispettivamente  l'autorizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole  alimentari  e  forestali  per  gli  Organismi  indipendenti
designati, dagli operatori o dalle organizzazioni,  ai  controlli  ai
fini dell'etichettatura della carne bovina  nonche'  il  monitoraggio
delle attivita' delle  Organizzazioni  autorizzate  all'etichettatura
delle carni bovine con informazioni  facoltative  nell'ambito  di  un
disciplinare depositato presso il Ministero medesimo; 
  Visto, inoltre,  l'art.  13  del  citato  decreto  ministeriale  16
gennaio 2015 che affida  la  vigilanza  sulla  corretta  applicazione
della normativa relativa  all'etichettatura  delle  carni  bovine  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato  che  con  nota  n.  22600  del  30  agosto  2000,   in
conformita' a quanto  stabilito  dal  Regolamento  n.  1760/2000  del
Parlamento e del Consiglio, e' stato notificato alla  Commissione  UE
che il Ministero delle politiche agricole e  forestali  e'  designato
quale «Autorita' competente» ai fini  dell'applicazione  delle  norme
comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine; 
  Considerato, inoltre, che il decreto ministeriale 13 dicembre  2001
fissa,  tra  l'altro,  disposizioni  sulla  durata  temporanea  delle
autorizzazioni  rilasciate  ai  citati  organismi   indipendenti   di
controllo in riferimento al  decreto  ministeriale  30  agosto  2000,
abrogato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2015; 
  Ritenuto opportuno abrogare il  decreto  ministeriale  13  dicembre
2001 e formulare una nuova stesura di  disposizioni  applicative  del
decreto ministeriale 16 gennaio 2015; 
  Ritenuto, inoltre, necessario apportare una correzione all'art.  10
(etichette), comma 1 lettera b) del decreto ministeriale  16  gennaio
2015,   riguardante   l'informazione   relativa    all'«azienda    di
allevamento», che risulta riportata erroneamente tra le  informazioni
per le  quali  e'  necessario  il  possesso  di  un  disciplinare  di
etichettatura; 
  Considerato,   altresi'   che,   per   una    maggiore    efficacia
dell'attivita'  di  monitoraggio  e  di  vigilanza   sulla   corretta
applicazione della normativa relativa all'etichettatura  delle  carni
bovine,  e'  necessario  che  gli   stessi   organismi   indipendenti
autorizzati  a  svolgere  controlli  nell'ambito   dei   disciplinari
depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, nonche' gli operatori e le organizzazioni  autorizzate  ad
etichettare la carne bovina,  forniscano  alcune  informazioni  sulla
loro attivita' di controllo e sull'organizzazione di filiera; 
  Ritenuto,   infine,   necessario   uniformare   le   procedure   di
monitoraggio sull'etichettatura  facoltativa  delle  carni  bovine  a
quelle previste per le produzioni agroalimentari regolamentate di cui
al decreto ministeriale 16 febbraio 2012; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  in
data 3 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
  1. L'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art.  7  del  decreto
ministeriale  16  gennaio  2015,  agli  organismi   indipendenti   di
controllo  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, ha validita' triennale. 
  2. L'autorizzazione puo' essere riconfermata prima  della  scadenza
del termine di cui al comma 1 e  previa  presentazione  di  un  nuovo
piano dei controlli.