IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, e successive modifiche, recante modalita' d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 «che modifica il Regolamento (CEE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine» ed in particolare l'art. 1, punto 17 che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, sopprime gli articoli 16, 17 e 18 relativi ad un «Sistema di etichettatura facoltativa» sostituendone l'intestazione al titolo II, sezione II, con la menzione «Etichettatura facoltativa» e introduce l'art. 15-bis «Regole generali» delle informazioni sugli alimenti diverse da quelle obbligatorie previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine; Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2001 recante «Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II. Etichettatura carni bovine»; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 recante «Nuove indicazioni e modalita' applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», che all'art. 1, comma 2, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» che, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza; Visto il decreto dipartimentale 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalita' di funzionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza; Visti, in particolare, gli articoli 7 e 8, del richiamato decreto ministeriale 16 gennaio 2015 che prevedono, tra l'altro, rispettivamente l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli Organismi indipendenti designati, dagli operatori o dalle organizzazioni, ai controlli ai fini dell'etichettatura della carne bovina nonche' il monitoraggio delle attivita' delle Organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative nell'ambito di un disciplinare depositato presso il Ministero medesimo; Visto, inoltre, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 16 gennaio 2015 che affida la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato che con nota n. 22600 del 30 agosto 2000, in conformita' a quanto stabilito dal Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio, e' stato notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali e' designato quale «Autorita' competente» ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine; Considerato, inoltre, che il decreto ministeriale 13 dicembre 2001 fissa, tra l'altro, disposizioni sulla durata temporanea delle autorizzazioni rilasciate ai citati organismi indipendenti di controllo in riferimento al decreto ministeriale 30 agosto 2000, abrogato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2015; Ritenuto opportuno abrogare il decreto ministeriale 13 dicembre 2001 e formulare una nuova stesura di disposizioni applicative del decreto ministeriale 16 gennaio 2015; Ritenuto, inoltre, necessario apportare una correzione all'art. 10 (etichette), comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, riguardante l'informazione relativa all'«azienda di allevamento», che risulta riportata erroneamente tra le informazioni per le quali e' necessario il possesso di un disciplinare di etichettatura; Considerato, altresi' che, per una maggiore efficacia dell'attivita' di monitoraggio e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, e' necessario che gli stessi organismi indipendenti autorizzati a svolgere controlli nell'ambito dei disciplinari depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' gli operatori e le organizzazioni autorizzate ad etichettare la carne bovina, forniscano alcune informazioni sulla loro attivita' di controllo e sull'organizzazione di filiera; Ritenuto, infine, necessario uniformare le procedure di monitoraggio sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine a quelle previste per le produzioni agroalimentari regolamentate di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 3 marzo 2016; Decreta: Art. 1 Validita' dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, agli organismi indipendenti di controllo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha validita' triennale. 2. L'autorizzazione puo' essere riconfermata prima della scadenza del termine di cui al comma 1 e previa presentazione di un nuovo piano dei controlli.