IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che prevede la facolta' di fruire di una maggiorazione contributiva ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico previsto dalla normativa vigente in favore di quei lavoratori i quali, in presenza di trenta anni di anzianita' anagrafica e contributiva maturata presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, siano occupati presso imprese che, seppure in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, utilizzano ovvero estraggono amianto; Visto l'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che, ai fini della concessione del previsto trattamento pensionistico, dispone l'attribuzione di benefici contributivi in favore di quei lavoratori la cui espsosizione all'amianto sia stata documentata dall'INAIL; Visto l'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ridefinisce, tra l'altro, i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico; Visto l'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 274, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, in deroga a quanto disposto dall'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori delle imprese che hanno svolto attivita' di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e' interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, e che risultano ammalati con patologia asbesto‑correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituisce un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato ad accompagnare alla quiescenza, entro l'anno 2018, i lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione; Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015, e' necessario provvedere a stabilire i criteri e le modalita' di ripartizione del suddetto fondo tra i lavoratori di cui al medesimo comma; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi all'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i criteri e le modalita' di accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, che non maturino i requisiti pensionistici previsti dal predetto comma 117 ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro l'anno 2018.