IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992,  n.  257,  che
prevede la facolta' di fruire di una  maggiorazione  contributiva  ai
fini del conseguimento del trattamento pensionistico  previsto  dalla
normativa vigente in favore di quei lavoratori i quali,  in  presenza
di trenta anni  di  anzianita'  anagrafica  e  contributiva  maturata
presso l'assicurazione generale obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti, siano occupati presso imprese che, seppure
in corso  di  dismissione  o  sottoposte  a  procedure  fallimentari,
utilizzano ovvero estraggono amianto; 
  Visto l'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n.  257,  che,
ai fini della concessione  del  previsto  trattamento  pensionistico,
dispone l'attribuzione di benefici contributivi  in  favore  di  quei
lavoratori la cui  espsosizione  all'amianto  sia  stata  documentata
dall'INAIL; 
  Visto  l'art.  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, che ridefinisce, tra l'altro, i requisiti
anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico; 
  Visto l'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
come modificato dall'art. 1, comma 274, della legge 28 dicembre 2015,
n.  208,  che,  in  deroga  a  quanto  disposto  dall'art.   24   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  prevede  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, della legge 27 marzo  1992,
n. 257, e successive modificazioni, ai  fini  del  conseguimento  del
diritto alla decorrenza  del  trattamento  pensionistico  negli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018, sulla base  della  normativa  vigente  prima
dell'entrata in vigore del citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,
anche agli ex lavoratori delle imprese che hanno svolto attivita'  di
scoibentazione e bonifica, che hanno  cessato  il  loro  rapporto  di
lavoro  per  effetto  della  chiusura,   dismissione   o   fallimento
dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito  e'  interessato
da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che  non  hanno
maturato  i  requisiti  anagrafici  e  contributivi  previsti   dalla
normativa  vigente,  e   che   risultano   ammalati   con   patologia
asbesto‑correlata accertata e riconosciuta  ai  sensi  dell'art.  13,
comma  7,  della  legge  27  marzo  1992,  n.   257,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che istituisce un fondo con una dotazione pari a 2  milioni  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e   2018,   finalizzato   ad
accompagnare alla quiescenza, entro l'anno 2018, i lavoratori di  cui
all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che  non
maturino i requisiti previsti da tale disposizione; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 276, della legge
n. 208 del 2015, e' necessario provvedere a stabilire i criteri e  le
modalita' di ripartizione del suddetto fondo tra i lavoratori di  cui
al medesimo comma; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi all'art. 1, comma  276,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i criteri  e  le  modalita'  di
accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di
cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  non   maturino   i
requisiti pensionistici previsti dal predetto comma 117 ai  fini  del
conseguimento   del   diritto   alla   decorrenza   del   trattamento
pensionistico entro l'anno 2018.