IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee e internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 20 e l'art. 23 del citato regolamento
(CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione  delle  Indicazioni
geografiche stabilite,  prevede  la  presentazione  alla  Commissione
europea di una scheda  tecnica,  contenente  i  requisiti  prescritti
dall'art. 17 del medesimo regolamento e la relazione  tra  marchi  ed
indicazioni geografiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e dei prodotti agricoli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione  di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 maggio  2010  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre  2010,  contenente
disposizioni di attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  110/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,  concernente
la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e
la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; 
  Visto il disciplinare di produzione del  vino  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Barolo» approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 1966 e successive modifiche; 
  Vista  l'istanza  di  registrazione   dell'indicazione   geografica
«Grappa di Barolo», presentata dall'Istituto Grappa Piemonte; 
  Verificata la conformita' della documentazione  richiesta  in  base
all'art.  4  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali del 13 maggio 2010 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  della  indicazione
geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata
la scheda tecnica  dell'indicazione  geografica  «Grappa  di  Barolo»
riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 maggio 2016 
 
                                      Il Capo del dipartimento: Blasi