LA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari; Visto l'art. 19, comma 2, lett. a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'Albo; Visto l'art. 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito: legge n. 262/2005); Visto, in particolare, l'art. 25, comma 3, della legge n. 262/2005 che prevede che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio; Visto il regolamento COVIP del 29 maggio 2008 sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari; Vista la deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, modificata da ultimo con la Deliberazione approvata in data odierna, recante Istruzioni per la redazione del documento «La mia pensione complementare»; Vista la deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, modificata da ultimo con la Deliberazione approvata in data odierna, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa; Rilevata l'esigenza di allineare le disposizioni regolamentari della COVIP sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari alle novita' recate con le succitate Deliberazioni approvate in data odierna; Ritenuto necessario semplificare la documentazione da consegnare agli interessati in fase di adesione; Rilevata, inoltre, l'esigenza di dettare disposizioni in merito alla raccolta delle adesioni tramite sito web; Rilevata altresi' l'esigenza che anche ai fondi pensione preesistenti, dotati di soggettivita' giuridica e in regime di contribuzione definita, aperti alla raccolta di nuove adesioni e con un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unita', trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di raccolta delle adesioni riguardanti i fondi pensione negoziali; Rilevata infine l'esigenza di tutelare ulteriormente l'adesione consapevole dei soggetti gia' iscritti ad altre forme pensionistiche complementari favorendo il confronto dei costi praticati dalla forma di precedente appartenenza con quelli praticati dalla forma di nuova iscrizione; Ritenuto opportuno semplificare le regole di comportamento da seguire nella raccolta delle adesioni; Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di pubblica consultazione posta in essere a partire dall'11 dicembre 2015: Delibera: di approvare l'allegato nuovo regolamento sulle modalita' di raccolta delle adesioni, fissandone l'entrata in vigore alla data del 1° aprile 2017. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 4 del decreto n. 252/2005. 2. Il regolamento si applica altresi' alle forme pensionistiche complementari preesistenti, di cui all'art. 20 del decreto n. 252/2005, dotate di soggettivita' giuridica e in regime di contribuzione definita, che siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e che abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unita'. In caso di fondi misti, cioe' con regimi sia a prestazione definita sia a contribuzione definita, l'obbligo riguarda le sole sezioni a contribuzione definita che abbiano le suddette caratteristiche. 3. Ai fini del presente regolamento, nei confronti dei fondi preesistenti di cui al comma 2 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti i fondi pensione negoziali. 4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui all'art. 15-ter del decreto n. 252/2005 con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.