IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto, in particolare, l'art. 16, comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali di definire i criteri di esame delle  domande
di concessione dell'integrazione salariale ordinaria; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Ritenuto di dettare, in  attuazione  dell'art.  16,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015,  i  criteri  per  l'esame  delle
domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Concessione dell'integrazione salariale ordinaria 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  l'integrazione  salariale
ordinaria,  di  seguito  denominata  CIGO,  e'  concessa  dalla  sede
dell'INPS territorialmente competente per le seguenti causali: 
    a)  situazioni  aziendali  dovute  a  eventi  transitori  e   non
imputabili  all'impresa  o  ai  dipendenti,  incluse  le   intemperie
stagionali; 
    b) situazioni temporanee di mercato. 
  2. La transitorieta' della situazione aziendale e la  temporaneita'
della situazione di mercato  sussistono  quando  e'  prevedibile,  al
momento della presentazione della  domanda  di  CIGO,  che  l'impresa
riprenda la normale attivita' lavorativa. 
  3.  La  non  imputabilita'  all'impresa  o  ai   lavoratori   della
situazione aziendale  consiste  nella  involontarieta'  e  nella  non
riconducibilita' ad imperizia o negligenza delle parti. 
  4. Integrano le causali di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  le
fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9.