IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  72,  paragrafo  1,   del   citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale  a  decorrere  dalla
data di presentazione alla commissione UE della domanda di protezione
delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni
di cui  all'art.  38,  paragrafo  5,  regolamento  (CE)  n.  479/2008
(attualmente sostituito dall'art. 96,  paragrafo  5  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine  o
indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle
disposizioni di cui al capo IV  del  regolamento  (CE)  n.  607/2009,
fatte salve le condizioni di cui al  paragrafo  2  dell'art.  72  del
medesimo regolamento; 
  Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura  temporanea  di  cui
all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono  applicabili  anche
nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP  e  IGP
che comportano una o piu' modifiche al documento unico, per le quali,
a conclusione della  fase  di  procedura  nazionale  preliminare,  le
relative domande sono inoltrate alla  commissione  UE  (conformemente
alle  disposizioni  di  cui  al  citato  art.  96,  paragrafo  5  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle  domande  di  protezione,
applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in
questione); 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto  ministeriale  del 7  novembre  2012,  recante  la
procedura a livello nazionale per la presentazione  e  l'esame  delle
domande di protezione delle DOP e IGP dei  vini  e  di  modifica  dei
disciplinari, ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  del
decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto, in particolare, l'art. 13  del  citato decreto  ministeriale
del 7  novembre   2012,   concernente   le   disposizioni   nazionali
transitorie di etichettatura, ai sensi del  richiamato  art.  72  del
regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione  della  commissione  UE  previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110  del  citato  regolamento
(UE)  n.  1308/2013,  nell'ambito  dei  quali  sono  da   riprendere,
opportunamente aggiornate e  semplificate,  talune  disposizioni  del
citato regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione  di
cui al citato art. 72; 
  Ritenuto pertanto che, nelle  more  dell'adozione  da  parte  della
commissione UE dei citati atti delegati e di  esecuzione,  continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali  in  questione  le
disposizioni   del   citato   regolamento   (CE)   n.   607/2009    e
conseguentemente del  predetto decreto  ministeriale  del 7  novembre
2012; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, pubblicato  sul
sito internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e
IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4  del  7
gennaio 2016, concernente aspetti  procedurali  per  il  rilascio  ai
soggetti   interessati   dell'autorizzazione   per    l'etichettatura
transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento
(CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012; 
  Visto, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi  del  quale  l'autorizzazione
per  l'etichettatura  transitoria  di  cui  all'art.  13  del decreto
ministeriale  del 7  novembre  2012   e'   riferita   ad   un   unico
disciplinare, cosi' come aggiornato con tutte le  modifiche  inserite
nella relativa proposta trasmessa alla commissione UE, escludendo  la
coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e  con
il quale e' stato previsto l'adeguamento delle situazioni  pregresse,
nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art.
13 del decreto ministeriale del 7 novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 2011, pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e
IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  295  del
20 dicembre 2011,  concernente  l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro
alla commissione UE ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2  e  3,
del Regolamento (CE)  n.  1234/2007,  ivi  compreso  il  disciplinare
consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Romagna»; 
  Visto il decreto ministeriale  del 7  marzo  2014,  pubblicato  sul
citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOC; 
  Vista la domanda presentata in data 2 settembre  2015,  tramite  la
regione Emilia-Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in
Faenza (RA), intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Romagna», nel rispetto  della  procedura  di  cui  all'art.  10  del
citato decreto ministeriale del 7 novembre 2012; 
  Visto il provvedimento ministeriale 22 marzo 2016,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e
IGP, concernente la pubblicazione  della  proposta  di  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Romagna» e del  relativo  documento  unico,  a  conclusione
della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e  la
trasmissione alla commissione UE della medesima richiesta; 
  Vista la richiesta  datata  20  aprile  2016  presentata  a  questo
Ministero dal citato ente tutela vini di Romagna, ai sensi  dell'art.
72 del regolamento  (CE)  n.  607/2009  e  dell'art.  13  del decreto
ministeriale del 7 novembre 2012, a seguito della presentazione  alla
commissione UE della proposta di  modifica  del  disciplinare  e  del
relativo documento unico riepilogativo del  disciplinare  di  cui  al
citato   provvedimento   22   marzo   2016,   intesa   ad    ottenere
l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura  dei  vini  a
DOC «Romagna», relativamente ai prodotti ottenuti in conformita' alle
modifiche  inserite  nella  predetta   proposta   di   modifica   del
disciplinare; 
  Vista la nota n. PG/2016/328631 del 6 maggio 2016 con la  quale  la
regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento
della richiesta di  autorizzazione  all'etichettatura  temporanea  in
questione, ai fini dell'intesa di  cui  all'art.  13  del  richiamato
decreto ministeriale del 7 novembre 2012; 
  Considerato che, a seguito dell'esame della  predetta  richiesta  e
dei documenti ad essa allegati e' emerso che la stessa  richiesta  e'
risultata  conforme  alle  disposizioni  di  cui  all'art.   72   del
regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del  decreto  ministeriale
del 7 novembre 2012 e, in particolare,  il  soggetto  richiedente  ha
dichiarato che non vi sono state variazioni al  piano  dei  controlli
conseguenti alla modifica in questione  e  la  dichiarazione  con  la
quale esonera espressamente il Ministero e la competente  regione  da
qualunque responsabilita' presente e futura  conseguente  al  mancato
accoglimento della domanda di  modifica  del  disciplinare  da  parte
della commissione UE; 
  Ritenuto, pertanto, che sussistono i  presupposti  giuridici  e  le
condizioni per accogliere la  predetta  richiesta  di  autorizzazione
all'etichettatura temporanea per i vini DOP  «Romagna»,  prodotti  in
conformita' alla proposta di modifica  del  disciplinare  di  cui  al
richiamato  provvedimento  ministeriale  22  marzo   2016,   rendendo
altresi' applicabili le disposizioni di etichettatura  temporanea  in
questione per le  produzioni  derivanti  dalla  campagna  vendemmiale
2016/2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto  ministeriale  del 7  novembre
2012  richiamato   in   premessa   e'   autorizzata   l'etichettatura
transitoria di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n.  607/2009  nei
riguardi delle produzioni dei  vini  a  DOC  «Romagna»,  ottenute  in
conformita'  all'allegata   proposta   di   modifica   del   relativo
disciplinare di produzione, cosi' come definita e pubblicata  con  il
provvedimento ministeriale 22 marzo 2016 richiamato in premessa. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' in  capo  all'ente  tutela
vini di Romagna, con sede in Faenza (RA),  in  qualita'  di  soggetto
richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato decreto ministeriale
del 7 novembre 2012 e questo Ministero e  la  regione  Emilia-Romagna
sono  esonerati  da  qualunque  responsabilita'  presente  e   futura
conseguente al mancato accoglimento della  domanda  di  modifica  del
disciplinare  della  DOP  «Romagna»  in  questione  da  parte   della
commissione UE. Tale responsabilita' resta in  capo  al  citato  ente
tutela vini di Romagna e, qualora  si  verificasse  il  predetto  non
accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione  del
paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati,
in conformita' alle disposizioni di cui al capo  IV  del  regolamento
(CE) n. 607/2009. 
  3. L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'  riferita  all'unico
disciplinare di produzione della DOC «Romagna»,  cosi'  come  risulta
dalla proposta di modifica  approvata  con  il  citato  provvedimento
ministeriale 22  marzo  2016,  ed  entra  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto  ed  e'  applicabile   per   le
produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017. 
  4. All'elenco dei codici,  previsto  dall'art.  18,  comma  6,  del
decreto  ministeriale  16  dicembre  2010,  sono  inseriti,  in   via
transitoria,  i  codici  relativi  alle  nuove  tipologie   di   vini
autorizzate ai sensi del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero -
Sezione prodotti DOP  e  IGP -  Vini  DOP  e  IGP  e  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed   entra   in   vigore   il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 maggio 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto