IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
volto ad assicurare, ai lavoratori  dei  settori  non  coperti  dalla
normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza
di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di   riduzione   o   sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste  dalla  normativa  in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo  n.  148  del
2015 che disciplinano il funzionamento dei fondi di solidarieta'; 
  Visto l'art. 46, comma 1, lettera q), del  decreto  legislativo  n.
148 del 2015 che abroga, tra l'altro, il comma 42 dell'art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 3 della legge n.  92  del  2012  che  disciplinava  il
funzionamento dei Fondi di solidarieta' prevedendo per i settori  non
coperti dalla  normativa  in  materia  d'integrazione  salariale,  la
costituzione,  previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello  nazionale,  di  fondi  di  solidarieta'  bilaterali  con  la
finalita' di assicurare ai  lavoratori  una  tutela  in  costanza  di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto, in particolare, il comma 42 dell'art. 3 della  legge  n.  92
del 2012 nella parte in cui prevedeva che la disciplina dei fondi  di
solidarieta' istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, dovesse essere adeguata alle norme della legge
n. 92 del 2012 e successive modifiche con decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla  base  di  accordi  e  contratti
collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto n. 375 del  24  novembre  2003  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art.  2,  comma
28, della legge n. 662 del 1996, recante l'istituzione del  Fondo  di
solidarieta' per il sostegno del reddito,  dell'occupazione  e  della
riconversione e riqualificazione professionale del personale  addetto
al servizio della riscossione dei tributi erariali; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20  dicembre  2013  tra
Equitalia spa e Riscossione Sicilia  spa  e  Dircredito  Fabi,  Fiba,
Fisac, Snalec UGL e UILCA e l'accordo  stipulato  in  pari  data  tra
Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Unita' Sindacale,  con  cui
in attuazione  delle  disposizioni  di  legge  richiamate,  e'  stato
convenuto di adeguare e  modificare  il  Regolamento  istitutivo  del
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione  professionale  del  personale
dipendente alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 92  del
2012; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in data  28  gennaio  2014  tra
SO.G.E.T. spa e FIBA - CISL, FISAC CGIL e RSA UGL con il  quale  sono
stati integrati gli accordi del 20 dicembre 2013; 
  Considerato che la normativa di cui agli articoli da 26  a  40  del
decreto legislativo n. 148 del 2015 sostituisce la normativa  di  cui
all'art. 3 della legge n. 92  del  2012,  prevedendo  un  obbligo  di
ulteriore adeguamento con accordo collettivo, ai sensi  del  comma  8
dell'art. 26, soltanto per i Fondi che abbiano  previsto  una  soglia
dimensionale di partecipazione al Fondo diversa da quella di  cui  al
comma 7 del medesimo art. 26, ossia superiore alla media di  piu'  di
cinque dipendenti; 
  Considerato, altresi', che gli accordi del 20 dicembre 2013  e  del
28  gennaio  2014  fanno,  invece,  riferimento,  quale   ambito   di
applicazione  del  Fondo,  all'intero  settore   di   riferimento   a
prescindere dalla consistenza dell'organico aziendale; 
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina  di  cui  al  decreto
ministeriale n. 375 del 2003 con quanto convenuto negli  accordi  del
20 dicembre  2013  e  del  28  gennaio  2014  in  applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n.
148 del 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Adeguamento del Fondo di solidarieta' 
 
  1.  Il  Fondo  di  solidarieta'  per  il  sostegno   del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei
tributi erariali, d'ora in poi denominato  Fondo,  e'  adeguato  alle
previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  gestione
dell'INPS,  all'interno  del  quale   gode   di   autonoma   gestione
finanziaria e patrimoniale. 
  3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del  2015,  gli   oneri   di   amministrazione   derivanti   all'INPS
dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo  i
criteri previsti dal Regolamento di contabilita'  dell'INPS,  sono  a
carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione
dovuta. 
  Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono  a  carico
delle singole  aziende  esodanti,  le  quali  provvedono  a  versarli
all'INPS distintamente.