IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplinano il funzionamento dei fondi di solidarieta'; Visto l'art. 46, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 148 del 2015 che abroga, tra l'altro, il comma 42 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 3 della legge n. 92 del 2012 che disciplinava il funzionamento dei Fondi di solidarieta' prevedendo per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, la costituzione, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto, in particolare, il comma 42 dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012 nella parte in cui prevedeva che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovesse essere adeguata alle norme della legge n. 92 del 2012 e successive modifiche con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto n. 375 del 24 novembre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 dicembre 2013 tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Dircredito Fabi, Fiba, Fisac, Snalec UGL e UILCA e l'accordo stipulato in pari data tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Unita' Sindacale, con cui in attuazione delle disposizioni di legge richiamate, e' stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 92 del 2012; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 28 gennaio 2014 tra SO.G.E.T. spa e FIBA - CISL, FISAC CGIL e RSA UGL con il quale sono stati integrati gli accordi del 20 dicembre 2013; Considerato che la normativa di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 sostituisce la normativa di cui all'art. 3 della legge n. 92 del 2012, prevedendo un obbligo di ulteriore adeguamento con accordo collettivo, ai sensi del comma 8 dell'art. 26, soltanto per i Fondi che abbiano previsto una soglia dimensionale di partecipazione al Fondo diversa da quella di cui al comma 7 del medesimo art. 26, ossia superiore alla media di piu' di cinque dipendenti; Considerato, altresi', che gli accordi del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014 fanno, invece, riferimento, quale ambito di applicazione del Fondo, all'intero settore di riferimento a prescindere dalla consistenza dell'organico aziendale; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 375 del 2003 con quanto convenuto negli accordi del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015; Decreta: Art. 1 Adeguamento del Fondo di solidarieta' 1. Il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, d'ora in poi denominato Fondo, e' adeguato alle previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'INPS, all'interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. 3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal Regolamento di contabilita' dell'INPS, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'INPS distintamente.