IL CAPO DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee e internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione,   alla   presentazione,   all'etichettatura   ed   alla
protezione delle indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  e
che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali del 2 settembre 2014, n. 4964, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 212  del  12  settembre  2014,
recante disposizioni in  materia  di  «Attuazione  dell'art.  17  del
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione,  la
presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione  delle  indicazioni
geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del "Liquore  di
Limone della Costa d'Amalfi" o "Liquore di Limone Costa d'Amalfi"»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali del 5 dicembre 2014, n. 6878  di  modifica  della  scheda
tecnica del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»  o  «Liquore  di
Limone Costa d'Amalfi» pubblicata con decreto 2 settembre 2014 con il
quale e' stato inserito nella zona geografica stabilita il comune  di
Atrani precedentemente omesso per un mero errore materiale; 
  Vista  la  nota  del  5  agosto  2015  n.  Ares(2015)3276201  della
Direzione generale dell'agricoltura e  dello  sviluppo  rurale  della
Commissione europea con la quale e' stata segnalata la necessita'  di
integrare la scheda tecnica con alcune caratteristiche specifiche del
«Liquore di Limone  della  Costa  d'Amalfi  »,  nonche',  con  alcuni
chiarimenti rispetto alla denominazione della bevanda spiritosa; 
  Considerato l'approfondimento condotto con  il  settore  produttivo
volto a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione europea; 
  Vista la nota del 5 ottobre 2015  con  la  quale  il  Consorzio  di
tutela  Limone  Costa  d'Amalfi  IGP  ha  fornito   le   informazioni
supplementari richieste; 
  Vista  la  nota  del  1°  marzo  2016  della   Direzione   generale
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale  della  Commissione  europea
con  la  quale  sono  state  accolte  positivamente  le  informazioni
supplementari fornite dall'Italia; 
  Ravvisata la necessita' di modificare la scheda tecnica della  I.G.
«Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di  Limone  Costa
d'Amalfi» allegata al decreto del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali n. 4964 del 2 settembre 2014,  successivamente
modificato dal decreto ministeriale n. 6878 del 5 dicembre  2014,  al
fine di precisare le caratteristiche specifiche della I.G. e chiarire
che  la  denominazione  della  bevanda  spiritosa  e'  esclusivamente
«Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»,  secondo  quanto  richiesto
dalla Commissione europea; 
  Ritenuto che le integrazioni  apportate  alla  scheda  tecnica  non
modificano il metodo di produzione e la specifica qualita' della I.G.
«Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Modifica della scheda tecnica 
 
  1. E'  approvata  la  scheda  tecnica  dell'indicazione  geografica
«Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» riportata in allegato, parte
integrante  del   presente   provvedimento.   Tale   scheda   tecnica
sostituisce l'allegato A del  decreto  ministeriale  n.  4964  del  2
settembre 2014 modificato dal decreto  ministeriale  del  5  dicembre
2014, n. 6878. 
  2. La denominazione alternativa «Liquore di Limone Costa  d'Amalfi»
e' eliminata dal titolo e dall'art. 1 del decreto 2 settembre 2014. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 giugno 2016 
 
                                      Il Capo del dipartimento: Blasi