IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012 n. 4243,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale -
n. 285 del 6 dicembre 2012, con il quale il Consorzio per  la  tutela
dei vini DOC Castel del Monte e' stato riconosciuto ed  incaricato  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.
61, per la DOC «Castel del Monte»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  dicembre  2015,   n.   87987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie
generale - n.  22  del  28  gennaio  2016,  con  il  quale  e'  stato
confermato l'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC  Castel
del  Monte  a   svolgere   le   funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo  8
aprile 2010, n. 61, per  la  DOC  «Castel  del  Monte»  ed  integrato
l'incarico per le DOCG «Castel del Monte Bombino Nero» e «Castel  del
Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva»; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che disciplina le misure applicabili ai consorzi di  tutela  in
caso di inadempimento delle previsioni di cui al decreto stesso; 
  Vista la nota  15  gennaio  2016,  prot.  n.  2811,  con  la  quale
l'Amministrazione ha chiesto al Consorzio per la tutela dei vini  DOC
Castel del Monte di inoltrare la documentazione e le informazioni  di
cui ai punti 1, 2 e 3  dell'allegato  al  decreto  dipartimentale  12
maggio 2010, n. 7422,  al  fine  di  verificare  il  possesso  ed  il
rispetto dei requisiti minimi operativi indispensabili per assicurare
lo svolgimento delle  funzioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
61/2010; 
  Vista  la  nota  7  marzo  2016,  prot.  n.  17442,  con  la  quale
l'Amministrazione ha sollecitato al Consorzio per la tutela dei  vini
DOC Castel del Monte la trasmissione di quanto richiesto con nota  15
gennaio 2016, prot. n. 2811; 
  Vista la  nota  30  marzo  2016,  prot.  n.  25391,  con  la  quale
l'Amministrazione ha comunicato al Consorzio per la tutela  dei  vini
DOC  Castel  del  Monte  l'avvio  del  procedimento  di   sospensione
dell'incarico conferito con decreto ministeriale 22 novembre 2012, n.
4243 e confermato ed integrato con decreto ministeriale  23  dicembre
2015, n. 87987; 
  Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel  del
Monte non ha trasmesso i documenti e le informazioni di cui ai  punti
1, 2 e 3 dell'allegato al decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.
7422; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla sospensione  temporanea
dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo  8
aprile 2010, n. 61, per le DOCG «Castel del  Monte  Bombino  Nero»  e
«Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel  del  Monte  Rosso
Riserva» e per la DOC «Castel del Monte» al Consorzio per  la  tutela
dei vini DOC Castel del Monte, ai sensi di quanto previsto  dall'art.
5 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1  e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOCG  «Castel
del Monte Bombino Nero» e «Castel del Monte Nero di Troia Riserva»  e
«Castel del Monte Rosso Riserva» e per  la  DOC  «Castel  del  Monte»
conferito al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel  del  Monte,
con sede legale in Corato (Bari), Corso Cavour nn. 23,  25,  27,  con
decreto ministeriale 22  novembre  2012,  n.  4243  e  confermato  ed
integrato con decreto ministeriale 23 dicembre  2015,  n.  87987,  e'
sospeso fino alla comunicazione di esito positivo della  verifica  di
cui al decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422. 
  2. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla pubblicazione  del  presente
decreto, nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  si
procedera'  con  la  revoca  dell'incarico  conferito,  con   decreto
ministeriale 22 novembre 2012, n. 4243 e confermato ed integrato  con
decreto ministeriale 23 dicembre 2015, n. 87987, al Consorzio per  la
tutela dei vini DOC Castel del Monte. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 23 maggio 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto