IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il  decreto  legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,  ed  in
particolare l'art. 8  relativo  alla  valorizzazione  del  patrimonio
gastronomico; 
  Visto il  decreto  ministeriale  dell'8  settembre  1999,  n.  350,
recante le norme per l'individuazione dei  prodotti  tradizionali  di
cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1998,  n.
173, ed in particolare l'art. 3 che istituisce  presso  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e  forestali  l'elenco  nazionale
dei prodotti agroalimentari tradizionali; 
  Vista la circolare ministeriale n. 10 del 21 dicembre 1999 «Criteri
e modalita' per la predisposizione  degli  elenchi  delle  regioni  e
delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali» che
fissa al 12 aprile di ciascun anno  il  termine  entro  il  quale  le
regioni e  le  province  autonome  devono  trasmettere  al  Ministero
l'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  luglio  2000  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 194 del 21 agosto 2000,  recante  «Elenco  nazionale  dei
prodotti agroalimentari tradizionali» e successive revisioni; 
  Visto l'art. 1  del  decreto  9  aprile  2008  «Individuazione  dei
prodotti agroalimentari  italiani  come  espressione  del  patrimonio
culturale italiano» che  stabilisce  che  i  prodotti  agroalimentari
tradizionali contenuti negli elenchi di cui al  decreto  ministeriale
18 luglio 2000 e successive  integrazioni  costituiscono  espressione
del patrimonio culturale italiano; 
  Considerato  che,  sono  pervenuti  nei  termini   previsti   dalla
circolare n. 10  del  21  dicembre  1999,  gli  elenchi  regionali  e
provinciali aggiornati dei prodotti agroalimentari  tradizionali,  ad
eccezione di quelli delle regioni Calabria, Liguria, Marche,  Molise,
Piemonte e Umbria e delle province autonome di Trento e  Bolzano  che
non hanno ritenuto di dover apportare  modifiche  agli  elenchi  gia'
pubblicati nella quindicesima revisione di cui al decreto  17  giugno
2015; 
  Considerato che  dall'elenco  nazionale  sono  state  eliminate  le
denominazioni che  hanno  ottenuto  la  registrazione  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 novembre 2012; 
  Ritenuto di dover procedere  alla  pubblicazione  della  sedicesima
revisione dell'elenco dei  prodotti  agroalimentari  tradizionali  in
conformita'  del  disposto  dell'art.  3,  comma   3,   del   decreto
ministeriale 8 settembre 1999, n. 350; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. In attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto  ministeriale  8
settembre  1999,  n.  350,  citato  in  epigrafe,  si  provvede  alla
pubblicazione della sedicesima revisione  dell'elenco  nazionale  dei
prodotti agroalimentari definiti tradizionali delle regioni  e  delle
province autonome di Trento e Bolzano. 
  2. L'allegato elenco, articolato su base regionale  e  provinciale,
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 23 maggio 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto