IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005,  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Considerato che i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva pinoxaden  sono  stati  autorizzati  provvisoriamente  secondo
quanto previsto dall'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che successivamente la  sostanza  attiva  pinoxaden  e'
stata  approvata  con  il  regolamento   (UE)   n.   370/2016   della
Commissione, fino al 30 giugno 2026, in  conformita'  al  regolamento
(CE)  n.  1107/2009  e  modificando  di  conseguenza  l'allegato  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 
  Visto l'art. 2, par. 1,  del  regolamento  (UE)  n.  370/2016,  che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari  contenenti   la   sostanza   attiva   pinoxaden,   alle
disposizioni in esso riportate; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.   544/2011,   o   in
alternativa,  possano  comunque  dimostrare  di  potervi  accedere  e
dimostrino, altresi', di rispettare le condizioni  dell'allegato  del
reg. (UE) n. 370/2016 ad esclusione di quelle riportate nella colonna
relativa alle disposizioni specifiche; 
  Considerato che  l'Impresa,  titolare  dei  prodotti  fitosanitari,
riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato per  questa
prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento  stesso
di approvazione della sostanza attiva pinoxaden; 
  Considerato  che  la  ri-registrazione  provvisoria  dei   prodotti
fitosanitari di cui trattasi puo' essere concessa fino al  30  giugno
2026,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
stessa, fatta salva la presentazione entro  i  termini  previsti  dal
regolamento  (UE)  n.  370/2016  della  Commissione,  di  un  dossier
adeguato alle prescrizione di cui al  regolamento  (UE)  n.  545/2011
della  Commissione  con  i   dati   non   presenti   all'atto   della
registrazione provvisoria  dei  prodotti  fitosanitari,  avvenuta  ai
sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonche' ai dati
indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato
al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa; 
  Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova
valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art.  29,  par.  6
del reg. 1107/2009; 
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti  fitosanitari
in questione, fino al 30 giugno 2026, termine dell'approvazione della
sostanza  attiva  pinoxaden,  fatti  salvi  gli   adempimenti   sopra
menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal regolamento (UE)
della Commissione n. 370/2016; 
  Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  citato   decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 giugno  2026,  data
di scadenza dell'approvazione  della  sostanza  attiva  pinoxaden,  i
prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dal regolamento  (UE)  della  Commissione  n.  370/2016  di
approvazione  della  sostanza  attiva  medesima,   che   prevede   la
presentazione di  un  fascicolo  adeguato  ai  requisiti  di  cui  al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai dati indicati nella  colonna
delle  «disposizioni  specifiche»  dell'allegato  al  regolamento  di
approvazione  della  sostanza   attiva.   Detti   fascicoli   saranno
nuovamente  valutati  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'articolo 39, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
    Roma, 26 maggio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco