IL DIRIGENTE 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
maggio 2016, in particolare  l'art.  1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto 2 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (serie generale) n. 117 del 20 maggio  2016
con il quale il laboratorio  Ambientale  S.r.l.,  ubicato  in  Lecce,
viale Gran Bretagna  n.  9  e'  stato  autorizzato  al  rilascio  dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che il citato laboratorio con nota del 1°  giugno  2016
comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere ottenuto in data 15 marzo 2016  l'accreditamento  relativamente
alle prove indicate nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo
sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011  ed  accreditato  in  ambito  EA -  European
Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  e'  stato
designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Ritenuta la  necessita'  di  sostituire  l'elenco  delle  prove  di
analisi indicate nell'allegato del decreto 2 maggio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 2  maggio  2016
per le quali il laboratorio  Ambientale  S.r.l.,  ubicato  in  Lecce,
viale Gran Bretagna n.  9,  e'  autorizzato,  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    
 
  =================================================================
  |  Denominazione della prova  |          Norma / metodo         |
  +=============================+=================================+
  |Acidita' fissa               |OIV-MA-AS313-03 R2009            |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Acidita' totale              |OIV-MA-AS313-01 R2015            |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Acidita' volatile            |OIV-MA-AS313-02 R2015            |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Acido Sorbico                |OIV MA-AS313-14A R2009           |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Anidride solforosa libera e  |                                 |
  |Anidride solforosa totale    |OIV-MA-AS323-04B R2009           |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Ceneri                       |OIV-MA-AS2-04 R2009              |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Cloruri                      |OIV-MA-AS321-02 R2009            |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Estratto non riduttore (da   |                                 |
  |calcolo) escluso il          |OIV-MA-AS2-03B R2012 +           |
  |saccarosio                   |OIV-MA-AS311-01A R2009           |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Estratto non riduttore (da   |                                 |
  |calcolo) escluso il          |OIV-MA-AS2-03B R2012 +           |
  |saccarosio                   |OIV-MA-AS311-02 R2009            |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Estratto secco totale        |OIV-MA-AS2-03B R2012             |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Glucosio e Fruttosio         |OIV-MA-AS311-02 R2009            |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Massa volumica e densita'    |                                 |
  |relativa a 20 °C             |OIV MA-AS2-01A R 2012 p.to 6     |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Metalli: Ferro, Rame, Zinco  |OIV-MA-AS323-07: R2010           |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |pH                           |OIV-MA-AS313-15 R2011            |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Solfati                      |OIV-MA-AS321-05A R2009           |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Titolo alcolometrico volumico|                                 |
  |effettivo, Titolo            |OIV - MA - AS312 - 01A par.4C R  |
  |alcolometrico volumico totale|2009                             |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Zuccheri riduttori           |OIV-MA-AS311-01A R2009           |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Sovrapressione               |OIV-MA-AS314-02 R2003            |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Zuccheri totali: Glucosio,   |                                 |
  |fruttosio e saccarosio (dopo |OIV-MA-AS311-02 R2009 +          |
  |inversione)                  |OIV-MA-AS2-03B R2012             |
  +-----------------------------+---------------------------------+