IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  dei  ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei ministeri»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  23  luglio  1998,
n. 323, per le parti compatibili con  le  disposizioni  di  cui  alla
suddetta legge n. 425/1997, e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  e
l'art. 13; 
  Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, per  il  quale  le
commissioni di esame nei Conservatori  di  musica  sono  composte  da
docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni; 
  Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.  358,  relativo
alla  costituzione  delle   aree   disciplinari,   finalizzate   alla
correzione delle prove  scritte  e  all'espletamento  del  colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase  della
correzione delle prove scritte del previgente ordinamento; 
  Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2015, n. 319, relativo alla
costituzione delle aree  disciplinari,  finalizzate  alla  correzione
delle prove scritte negli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di
studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo   grado   del   nuovo
ordinamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  8 marzo 1999,  n.
275, con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15  marzo
1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n.  139,  concernente
le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta  degli  esami
di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n.  10,  regolamento
recante norme per lo svolgimento della seconda  prova  scritta  degli
esami di Stato, che ha abrogato l'art. 2 del citato decreto 23 aprile
2003,  n.139,  dettando  nuove  disposizioni  sulla  medesima   prova
scritta; 
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente
le caratteristiche formali generali della terza prova  scritta  negli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento  della  prova
medesima; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49,  concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze  che  danno  luogo  ai
crediti formativi; 
  Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007,  n.  6,  concernente
modalita' e termini per l'affidamento  delle  materie  oggetto  degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e  le  modalita'  di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle  commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
7 aprile 2005, n. 14,  concernente  modalita'  di  svolgimento  della
terza prova scritta, «Modifica del regolamento  di  esecuzione  sugli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»; 
  Visto l'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio  2009,  relativo  al
doppio rilascio del Diploma di esame di Stato italiano e del  Diploma
di Baccalaureat francese; 
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009,  n. 26, concernente  le
certificazioni ed i  relativi  modelli  da  rilasciare  in  esito  al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado; 
  Visto il decreto ministeriale  8  febbraio  2013,  n.  95  con  cui
vengono dettate norme per lo svolgimento degli esami di  Stato  nelle
sezioni funzionanti presso istituti statali  e  paritari  in  cui  e'
attuato il Progetto ESABAC, per lo svolgimento  dell'esame  di  Stato
ESABAC con il rilascio del doppio diploma italiano e francese; 
  Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, n.  36,  concernente
l'individuazione delle materie oggetto della  seconda  prova  scritta
negli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari  e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta
delle materie affidate ai commissari esterni, per  l'anno  scolastico
2015/2016; 
  Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni, per l'anno scolastico
2015/2016, per lo svolgimento  degli  esami  di  Stato  nelle  classi
sperimentali  del  previgente  ordinamento  -  ancora   residualmente
funzionanti ad esaurimento  nell'anno  scolastico  2015/2016  -  gia'
autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297 e  confermate  dal  comma  1  dell'art.  1  del  decreto
ministeriale  26  giugno  2000,  n.   234,   nonche'   nelle   classi
sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina, per l'anno scolastico 2015/2016,
lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali gia'
autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297 e confermate dal primo comma  dell'art.  1  del  decreto
ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, nelle  more  di  un  progressivo
allineamento ai nuovi ordinamenti, nonche' nelle classi  sperimentali
di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 275/1999.