IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri»; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 425/1997, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13; Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte del previgente ordinamento; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2015, n. 319, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado del nuovo ordinamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato, che ha abrogato l'art. 2 del citato decreto 23 aprile 2003, n.139, dettando nuove disposizioni sulla medesima prova scritta; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 aprile 2005, n. 14, concernente modalita' di svolgimento della terza prova scritta, «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»; Visto l'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del Diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalaureat francese; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95 con cui vengono dettate norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il Progetto ESABAC, per lo svolgimento dell'esame di Stato ESABAC con il rilascio del doppio diploma italiano e francese; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, n. 36, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2015/2016; Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni, per l'anno scolastico 2015/2016, per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali del previgente ordinamento - ancora residualmente funzionanti ad esaurimento nell'anno scolastico 2015/2016 - gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, nonche' nelle classi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina, per l'anno scolastico 2015/2016, lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, nelle more di un progressivo allineamento ai nuovi ordinamenti, nonche' nelle classi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999.