IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in  legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  dei  ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei ministeri»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, per le  parti  compatibili  con  le  disposizioni  di  cui  alla
suddetta legge n. 425/1997, e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  e
l'art. 13; 
  Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.  358,  relativo
alla  costituzione  delle   aree   disciplinari,   finalizzate   alla
correzione delle prove  scritte  e  all'espletamento  del  colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte dei corsi del previgente ordinamento; 
  Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2015, n.319, relativo  alla
costituzione delle aree  disciplinari,  finalizzate  alla  correzione
delle prove scritte negli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di
studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo   grado   del   nuovo
ordinamento; 
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n.  139,  concernente
le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n.  10,  regolamento
recante norme per lo svolgimento della seconda  prova  scritta  degli
esami  di  Stato,  che  ha  abrogato  l'art.  2  del  citato  decreto
ministeriale n. 139/2003, dettando nuove disposizioni sulla  medesima
prova scritta; 
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente
le caratteristiche formali generali della terza prova  scritta  negli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento  della  prova
medesima, tuttora vigente; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49,  concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze  che  danno  luogo  ai
crediti formativi; 
  Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e  la  Germania  del  24
aprile 2002; 
  Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003  dell'Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti  della
quarta prova e la durata di essa,  nonche'  le  materie  oggetto  del
colloquio; 
  Visto l'Accordo tra l'Italia e la Germania,  concluso  in  data  14
ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in  Italia  e  in
Germania; 
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26,  concernente  le
certificazioni ed i  relativi  modelli  da  rilasciare  in  esito  al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado; 
  Visto il decreto  ministeriale  17  gennaio  2007,  n.  6,  recante
modalita' e termini per l'affidamento  delle  materie  oggetto  degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e  le  modalita'  di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle  commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore; 
  Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, n.  36,  concernente
l'individuazione delle materie oggetto della  seconda  prova  scritta
negli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari  e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta
delle materie affidate ai commissari esterni, per  l'anno  scolastico
2015/2016; 
  Visto il decreto ministeriale di pari data, recante  norme  per  lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di  secondo  grado  nelle  classi  sperimentali
autorizzate, per l'anno scolastico 2015/2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Validita' del diploma 
 
  1. Il diploma, rilasciato in esito  al  superamento  dell'esame  di
Stato conclusivo  del  corso  di  studio  delle  sezioni  ad  opzione
internazionale  tedesca  ad  indirizzo  linguistico,  scientifico   e
classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento  superiore
tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi  ad
un esame di idoneita' linguistica.