IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri»; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 425/1997, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte dei corsi del previgente ordinamento; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2015, n.319, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado del nuovo ordinamento; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato, che ha abrogato l'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 139/2003, dettando nuove disposizioni sulla medesima prova scritta; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002; Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonche' le materie oggetto del colloquio; Visto l'Accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, n. 36, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2015/2016; Visto il decreto ministeriale di pari data, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2015/2016; Decreta: Art. 1 Validita' del diploma 1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.