IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei Ministeri»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, per le  parti  compatibili  con  le  disposizioni  di  cui  alla
suddetta legge n. 425/1997, e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  e
l'art. 13; 
  Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.  358,  relativo
alla  costituzione  delle   aree   disciplinari,   finalizzate   alla
correzione delle prove  scritte  e  all'espletamento  del  colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte dei corsi del previgente ordinamento; 
  Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2015, n. 319, relativo alla
costituzione delle aree  disciplinari,  finalizzate  alla  correzione
delle prove scritte negli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di
studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo   grado   del   nuovo
ordinamento; 
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n.  139,  concernente
le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n.  10,  regolamento
recante norme per lo svolgimento della seconda  prova  scritta  degli
esami  di  Stato,  che  ha  abrogato  l'art.  2  del  citato  decreto
ministeriale n. 139/2003, dettando nuove disposizioni sulla  medesima
prova scritta; 
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente
le caratteristiche formali generali della terza prova  scritta  negli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento  della  prova
medesima, tuttora vigente; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49,  concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze  che  danno  luogo  ai
crediti formativi; 
  Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
prot. Ku 622.00 SB del  31  maggio  2006,  indirizzata  al  dirigente
scolastico dell'Educandato Statale «Collegio Uccellis» liceo classico
europeo di Udine, con cui si  comunica  che  la  Germania  acconsente
all'istituzione di una sezione di liceo classico europeo  ad  opzione
tedesca presso il Liceo  medesimo,  con  avvio  dall'anno  scolastico
2006/2007; 
  Considerato che la  sezione  di  lingua  tedesca  presso  il  Liceo
classico europeo di Udine e' pervenuta agli esami di Stato  nell'anno
scolastico  2010/2011,  che,   conseguentemente,   con   il   decreto
ministeriale 6 maggio 2011, n. 39 e'  stato  disciplinato  con  norme
particolari lo svolgimento degli esami  di  Stato  nelle  sezioni  di
liceo classico europeo, in relazione alla specificita' del  corso  di
studi svolto; 
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26,  concernente  le
certificazioni ed i  relativi  modelli  da  rilasciare  in  esito  al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado; 
  Visto il decreto ministeriale  in  data  17  gennaio  2007,  n.  6,
recante modalita' e termini per l'affidamento delle  materie  oggetto
degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita'
di  nomina,  designazione  e  sostituzione   dei   componenti   delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, n.  36,  concernente
l'individuazione delle materie oggetto della  seconda  prova  scritta
negli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari  e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta
delle materie affidate ai commissari esterni, per  l'anno  scolastico
2015/2016; 
  Visto il decreto ministeriale di pari data, recante  norme  per  lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di  secondo  grado  nelle  classi  sperimentali
autorizzate, per l'anno scolastico 2015/2016; 
  Premesso che l'esame  di  Stato  anche  per  le  sezioni  di  liceo
classico  Europeo  si  conclude  con  l'assegnazione  del   voto   in
centesimi, che viene attribuito secondo quanto stabilito dalla  legge
n. 425/1997; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Per le sezioni di Liceo classico europeo l'esame di Stato consta
di tre prove scritte e di un colloquio: 
    1)  la  prima   prova   scritta   e'   strutturata   secondo   le
caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 139/2003. 
    2) la seconda prova scritta  riguarda  la  disciplina  «Lingua  e
letteratura classica»; 
  Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e  uno  in
latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad
una sintesi del loro contenuto in italiano e ad  un  questionario  di
comprensione e comparazione. 
  I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due  testi,  a
loro scelta, e le risposte al questionario. 
    3)  la  terza   prova   scritta   e'   strutturata   secondo   le
caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 429/2000. 
    4) il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal  citato
decreto del Presidente della Repubblica n.  323/1998;  tenendo  conto
che, ai sensi della legge n. 425/1997, in relazione al colloquio,  la
Commissione non puo' operare per aree disciplinari. 
  2. Nel Liceo classico europeo - Sezione ad  opzione  internazionale
tedesca, gli esami di Stato si svolgono  secondo  le  norme  previste
dall'annuale decreto ministeriale relativo agli esami di Stato  nelle
sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti
statali e paritari. La seconda prova scritta riguarda  la  disciplina
«Lingua e letteratura classica».