IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE 
per  l'Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che
        esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi 
 
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito  con
legge 26 febbraio 1999, n. 40; 
  Visto in  particolare  l'art.  2,  comma  3  del  decreto-legge  28
dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che  assegna
al Comitato centrale per l'albo degli  autotrasportatori  risorse  da
utilizzare per la protezione ambientale  e  per  la  sicurezza  della
circolazione,    anche    con    riferimento    all'utilizzo    delle
infrastrutture; 
  Visto l'art. 45 della legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  che,  a
decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste  dalle
disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la somma
di euro 46.481.121,00; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2000,  n.  167  convertito  con
modifiche nella legge  10  agosto  2000,  n.  229,  che,  a  modifica
dell'art. 45 comma 1 lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
ha  elevato  la  predetta  somma  di  euro   46.481.121,00   a   euro
67.139.397,00; 
  Visto il capitolo di spesa  1330  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  denominato  «Somme
assegnate al Comitato centrale per  l'albo  degli  autotrasportatori»
sul quale sono iscritte le risorse  finanziarie  di  volta  in  volta
definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini  di
modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento; 
  Visto il decreto del  28  dicembre  2015  n.  482300  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, recante la «Ripartizione  in  capitoli
delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018»,
che prevede l'iscrizione,  per  l'anno  2016,  della  somma  di  euro
175.213.359,00 sul capitolo 1330  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29  aprile
2015 n. 130 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 150 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' stata definita la  ripartizione,  per  il
triennio 2015-2017, delle risorse  recate  dal  medesimo  articolo  e
l'utilizzazione di euro 120.000.000,00 annui per le  misure  inerenti
la sicurezza della circolazione, di cui all'art. 45, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da  assegnare  al  Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti prot. n. 104 del 13 aprile 2016, registrata dalla Corte dei
conti in data 3 maggio  2016,  con  la  quale  vengono  impartite  le
disposizioni da adottare per gli interventi relativi  all'anno  2014,
2015  e  2016  sulla  base  dei  fondi  disponibili,  salvo   diversa
disponibilita' delle risorse finanziarie; 
  Vista la delibera n. 02/2016 del 6 maggio 2016,  con  la  quale  il
Comitato centrale, in attuazione della citata direttiva, ha destinato
la somma pari a euro 59.692.023,10, quale acconto, per  la  copertura
delle riduzioni dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2015  dalle
imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto  di
cose, del contenzioso pregresso e delle relative spese di procedura; 
  Considerato, inoltre, che per la copertura  delle  spese  derivanti
dall'eventuale  contenzioso  connesso  alle  procedure  di  riduzioni
compensate dei pedaggi, si  rende  necessario  accantonare  la  somma
indicativamente stimata in euro 100.000,00; 
  Considerato, quindi, che, per le finalita'  sopraindicate,  risulta
disponibile  l'importo  di  euro  59.692.023,10,  dal  quale   andra'
detratto l'importo relativo alla copertura delle spese  necessarie  a
rendere  operativa  la  presente  delibera,  fermo  restando   quanto
previsto dalla citata direttiva n. 104 del 13  aprile  2016  e  salve
ulteriori somme che dovessero  residuare  dall'ammontare  come  sopra
preventivato; 
  Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale  delle
riduzioni compensate dei pedaggi  autostradali  da  corrispondere  ai
soggetti aventi titolo; 
  Considerato che l'utilizzo della  firma  digitale  rende  possibile
l'invio  al  Comitato   centrale,   attraverso   il   sito   internet
www.alboautotrasporto.it, delle domande per le  riduzioni  compensate
dei pedaggi autostradali; 
  Considerato,  altresi',  che  occorre  stabilire  i  criteri  e  le
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  e  della  relativa
documentazione, ai fini dell'ottenimento delle  riduzioni  compensate
dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015; 
 
                              Delibera: 
 
                              TITOLO I 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. I costi sostenuti per i pedaggi autostradali relativi a transiti
effettuati con veicoli Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro  6  e  superiori,
appartenenti alle classi B3, 4 e 5, adibiti  a  svolgere  servizi  di
autotrasporto di cose in  disponibilita'  delle  imprese  di  cui  ai
successivo punto 4, sono  soggetti  ad  una  riduzione  compensata  a
partire dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, commisurata  al
volume del fatturato annuale in pedaggi. 
  2. I costi per  pedaggi  autostradali  per  i  veicoli  di  cui  al
precedente  punto  1  sono  soggetti  ad  una   ulteriore   riduzione
compensata a partire dal 1° gennaio 2015 fino al  31  dicembre  2015,
commisurata al  volume  del  fatturato  annuale  in  pedaggi  qualora
effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore
22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita  prima  delle  ore  06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese,  alle  cooperative,  ai
consorzi ed alle societa' consortili, definite nel  successivo  punto
4, che abbiano realizzato  almeno  il  10%  del  fatturato  aziendale
relativo al costo per i pedaggi nelle predette ore notturne,  secondo
le  modalita'  indicate  al  punto  6  della  delibera.  Qualora   il
raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa, consorzio,  societa'
consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le  singole  imprese
ad esso aderenti, che abbiano comunque realizzato almeno il  10%  del
proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare
dell'ulteriore riduzione  compensata,  purche'  detto  raggruppamento
fornisca i dati necessari per  l'elaborazione  dei  pedaggi  notturni
delle suddette imprese. 
  3. Le predette riduzioni compensate  sono  concesse  esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e saranno
applicate, in sede di emissione, sulle fatture intestate ai  soggetti
aventi titolo alla riduzione da ciascuna delle societa'  di  gestione
dei sistemi di pagamento differito del pedaggio. 
  4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono  essere
richieste: 
  a) dalle imprese che, alla data del 31  dicembre  2014  ovvero  nel
corso dell'anno 2015, risultano  iscritte  all'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno  1974,  n.
298; 
  b) dalle  cooperative  aventi  i  requisiti  mutualistici,  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, dai consorzi ed
dalle societa' consortili costituiti a norma del Libro V,  titolo  X,
capo I, sez. II e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, iscritti  al  predetto  Albo  nazionale
degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2014 ovvero durante
il 2015. 
  Le imprese, le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili
iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori  dal  1°  gennaio
2015 possono richiedere le riduzioni per  i  viaggi  effettuati  dopo
tale iscrizione. 
    c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi  e
dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione  europea
che, alla data del 31 dicembre 2014 ovvero nel corso dell'anno  2015,
risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai  sensi  del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992. 
    d) dalle imprese e  dai  raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia
esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla  data
del 31 dicembre 2014, ovvero nel corso  dell'anno  2015,  risultavano
titolari di apposita licenza in conto  proprio  di  cui  all'art.  32
della legge n. 298 del 6 giugno 1974, nonche'  dalle  imprese  e  dai
raggruppamenti aventi sede in altro Paese  dell'Unione  europea,  che
esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese,
le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili  titolari  di
licenza per il conto proprio dal 1° gennaio 2015  possono  richiedere
le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi  effettuati  dopo  la
data di rilascio di detta licenza. 
  5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica  secondo  i
seguenti criteri: 
  a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da  ciascun
soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei
pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti: 
  0,50 per i veicoli Euro 3; 
  1,00 per i veicoli Euro 4; 
  2,00 per i veicoli Euro 5; 
  2,50 per i veicoli Euro 6 e superiori; 
    b) applicazione ai seguenti scaglioni di  fatturato  annuo  delle
percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto: 
    
 
          =================================================
          |  Fatturato annuo in |                         |
          |        euro         | percentuale di riduzione|
          +=====================+=========================+
          |da 200.000 a 400.000 |          4,33%          |
          +---------------------+-------------------------+
          |da 400.001 a         |                         |
          |1.200.000            |          6,50%          |
          +---------------------+-------------------------+
          |da 1.200.001 a       |                         |
          |2.500.000            |           8,67%         |
          +---------------------+-------------------------+
          |da 2.500.001 a       |                         |
          |5.000.000            |          10,83%         |
          +---------------------+-------------------------+
          |oltre 5.000.000      |           13%           |
          +---------------------+-------------------------+
 
    6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari  al
10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al
precedente punto 5,  calcolata  sul  fatturato  relativo  ai  pedaggi
notturni. 
  7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di  sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il  1°  gennaio
2015, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data  a  partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio. 
  8.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo  delle   riduzioni
applicabili,  risultante  dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa'
concessionarie  al  Comitato  centrale,  risultasse  superiore   alle
disponibilita',  lo  stesso  Comitato   provvede   al   calcolo   del
coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile
e  la  somma  complessiva  delle  riduzioni  richieste  dagli  aventi
diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo  dei
coefficienti  di  riparto  qualora  l'ammontare   complessivo   delle
riduzioni  relative  alle  domande  presentate,  calcolato  come   da
disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 non pervenga a saturare
l'ammontare   disponibile.   Tale   coefficiente,   applicato    alle
percentuali  di  riduzione,  fornisce  il  valore  aggiornato   delle
percentuali stesse. 
  9.  Le  riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano   per   i   percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del  1°  gennaio
2015, il sistema di classificazione dei  veicoli  basato  sul  numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso. 
  10. Il  fatturato  annuale,  cui  vanno  commisurate  le  riduzioni
compensate dei pedaggi, e'  calcolato  sulla  base  dell'importo  del
costo dei pedaggi relativi ai transiti  autostradali  effettuati  con
veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell'anno  2015,  per  i
quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro  il  30
aprile 2016. 
  11.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti  aventi  titolo,  secondo  le   modalita'   previste   dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale. 
 
                              TITOLO II 
 
                        Presentazione domande 
 
  12.  La  presentazione   delle   domande   avviene,   a   pena   di
inammissibilita', inserendo i dati necessari nelle apposite  maschere
presenti    nella    sezione    dedicata    del     sito     internet
www.alboautotrasporto.it, accessibile previa  registrazione,  secondo
le istruzioni ivi riportate, con la forma e con le modalita' indicate
nell'allegato manuale d'uso che e' rinvenibile all'indirizzo internet
www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi 
  13. La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad
intervalli temporali differiti: 
  fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei
dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente  ad
esso imputabili, per come rilasciati dalla societa' di  gestione  dei
pedaggi; 
  fase 2: presentazione della  domanda,  finalizzata  all'abbinamento
dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei  transiti
con i veicoli utilizzati per i transiti; 
  14. La veridicita' dei dati dichiarati  in  sede  di  presentazione
delle domande da parte  delle  imprese  richiedenti  sono  verificati
tramite collegamento telematico con il database  dell'Albo  nazionale
degli   autotrasportatori   e,   con   specifico   riferimento   alle
caratteristiche dei veicoli indicati, tramite collegamento telematico
con il CED della Motorizzazione. Le imprese o i consorzi  di  imprese
di nazionalita' estera, non facenti parte di cooperative, consorzi  e
societa' consortili aventi sede nel territorio dello stato  italiano,
ai fini del controllo delle caratteristiche dei veicoli dichiarati  i
cui dati non sono presenti nel CED della Motorizzazione, sono tenute,
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle  domande
ad inviare  all'indirizzo  pec  albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it  le
carte  di  circolazione  di  ciascun  veicolo  indicato  in  sede  di
presentazione della stessa. 
  15. La domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata  in
formato elettronico dal titolare, ovvero  dal  rappresentante  legale
dell'azienda o da un suo procuratore, entro il termine di scadenza di
presentazione delle domande;  a  tal  fine,  l'impresa  deve  dotarsi
dell'apposito kit per la firma digitale (smart card) distribuito  dai
certificatori  abilitati  iscritti  nell'elenco   pubblico   previsto
dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82.
L'apposizione di  questa  firma  con  le  modalita'  sopra  indicate,
determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume
valore legale con le conseguenti responsabilita'  previste  dall'art.
76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,
n. 445, in caso di dichiarazioni  mendaci  e  di  falsita'  in  atti.
Attraverso la sottoscrizione digitale,  ai  sensi  dell'art.  13  del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'autore autorizza  il
Comitato centrale e la Societa' Autostrade per  l'Italia  e  Telepass
S.p.A.  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  al  fine   di
consentire la lavorazione delle pratiche per  il  riconoscimento  del
beneficio richiesto. 
  16. La presentazione della  domanda  richiede  il  pagamento  della
marca da bollo che va eseguito tramite  bollettino  postale  sul  c/c
4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della  presentazione
della domanda, il richiedente deve inserire negli appositi campi  gli
estremi del  versamento  (data  di  effettuazione  del  pagamento  ed
identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato  centrale
effettuera' gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa e' tenuta a
conservare la ricevuta del pagamento  (da  non  inviare  al  Comitato
centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato. 
  16. A pena di esclusione dal diritto, i termini della procedura  di
presentazione della domanda per richiedere il  beneficio  di  cui  al
punto 1 sono cosi' stabiliti: 
  fase 1: dalle ore 9,00 del 22 giugno 2016 e fino alle ore 14,00 del
13 luglio 2016; 
  fase 2: dalle ore 9,00 del 21 luglio 2016 e fino alle ore 14,00 del
31 agosto 2016. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 giugno 2016 
 
                                             Il presidente: Di Matteo