IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con  il  quale
e' stato definito il sistema di accreditamento iniziale  e  periodico
delle istituzioni  universitarie,  a  norma  dell'art.  5,  comma  1,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto l'art. 31-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  con
il quale e' stata  istituita  la  Scuola  sperimentale  di  dottorato
internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI), avente
come soggetto attivatore l'INFN; 
  Vista la delibera dell'INFN n. 12392 del 27  giugno  2012,  con  il
quale viene istituito il Centro  nazionale  di  studi  avanzati  Gran
Sasso Science Institute  destinato  a  ospitare  la  predetta  Scuola
sperimentale; 
  Vista la delibera dell'INFN n. 12541 del 23  ottobre  2012  con  il
quale si provvede  ad  adottare  il  disciplinare  organizzativo  del
predetto Centro nazionale di studi avanzati; 
  Visto il piano strategico della Scuola sperimentale di cui all'art.
31-bis, comma 4, del  citato  decreto-legge  n.  5/2012  in  data  23
novembre 2012; 
  Visto il regolamento di cui  al  decreto  ministeriale  8  febbraio
2013, n. 45, recante le modalita' di accreditamento delle sedi e  dei
corsi di  dottorato  e  criteri  per  la  istituzione  dei  corsi  di
dottorato da parte degli enti accreditati; 
  Visto il decreto ministeriale n. 439 del  5  giugno  2013,  con  il
quale sono stati definiti  gli  specifici  criteri  e  parametri  per
l'accreditamento iniziale e periodico  degli  Istituti  superiori  ad
ordinamento speciale; 
  Vista la delibera del CIPE n. 76 del  6  agosto  2015,  concernente
l'assegnazione al Gran Sasso  Science  Institute  (GSSI)  di  risorse
residue di cui alle delibere n. 35/2009 e n.  23/2015  relative  alla
ricostruzione post-sisma nella Regione Abruzzo; 
  Vista la relazione dell'ANVUR adottata nella seduta  del  Consiglio
direttivo dell'11 novembre 2015; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 29  marzo  2016,  n.  42,  recante
disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della  Scuola
sperimentale  di  dottorato   internazionale   Gran   Sasso   Science
Institute, che al comma 1 prevede a  tal  fine  un  contributo  di  3
milioni di euro a decorrere dall'anno  2016,  ad  integrazione  delle
risorse assegnate  con  delibera  CIPE  n.  76  del  6  agosto  2015,
individuando la relativa copertura all'art. 3, comma 2; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  del  predetto  art.  2  del
decreto-legge n. 42 del 2016, il quale dispone che  con  decreto  del
Ministro la citata Scuola sperimentale assume carattere di stabilita'
come istituto universitario a ordinamento speciale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Istituzione e finalita' della Scuola 
 
  1. E' istituita, a decorrere dalla  data  del  perfezionamento  del
presente decreto, la Scuola di dottorato  internazionale  GSSI  (Gran
Sasso Science Institute, nel seguito Scuola)  con  sede  a  L'Aquila,
come  Istituto  di  istruzione  universitaria  di   alta   formazione
dottorale a ordinamento speciale. 
  2.  L'istituzione  della  Scuola  e'  attuata   mediante   scorporo
dall'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare  (INFN)   del   Centro
nazionale di studi avanzati Gran Sasso Science Institute, sede  della
Scuola sperimentale  di  cui  all'art.  31-bis  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35. La Scuola subentra nella titolarita' di  tutti  i
rapporti giuridici attivi e passivi  facenti  capo  all'INFN  per  il
predetto  Centro   nazionale,   nonche'   di   tutte   le   dotazioni
scientifiche, didattiche,  strumentali  e  finanziarie  destinate  al
funzionamento del Centro alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto. 
  3. La Scuola ha l'obiettivo di attrarre  competenze  specialistiche
di   alto   livello   nel   campo   delle   scienze   di    base    e
dell'intermediazione tra ricerca  e  impresa  (fisica,  matematica  e
informatica,   gestione    dell'innovazione    e    dello    sviluppo
territoriale),  attraverso   attivita'   didattica   e   di   ricerca
post-lauream, e di formare ricercatori altamente qualificati.  A  tal
fine, la Scuola attiva, ai sensi della legge 3 luglio 1998,  n.  210,
come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi
di dottorato di ricerca, con  particolare  riguardo  alla  dimensione
internazionale e  al  rapporto  con  le  imprese  ad  alto  contenuto
scientifico e tecnologico, e cura altresi' l'attivita' di  formazione
post-dottorato. 
  4. Alla Scuola sono annualmente assegnate e trasferite  le  risorse
di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42.