IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011, n. 5388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 2011, recante disposizioni in materia di "Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Brandy italiano»; Viste le note del 17 ottobre 2012 e del 15 gennaio 2015 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con le quali e' stata segnalata la necessita' di integrare la scheda tecnica con gli elementi che determinano la qualita' e la reputazione del «Brandy italiano», nonche', con la descrizione piu' dettagliata della bevanda spiritosa; Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione europea; Viste le note prot. n. 1229 del 13 febbraio 2013 e prot. n. 2906 del 6 maggio 2015 con le quali l'Italia ha fornito le informazioni supplementari richieste; Vista la nota del 21 aprile 2016, n. Ares(2016)1527988 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni supplementari fornite dall'Italia; Ravvisata la necessita' di modificare la scheda tecnica della I.G. «Brandy italiano» allegata al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011, n. 5388, al fine di precisare le caratteristiche specifiche della I.G. e dettagliare alcuni aspetti relativi al legame con l'ambiente geografico e con l'origine geografica; Ritenuto che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non modificano il metodo di produzione e la specifica qualita' della I.G. «Brandy italiano»; Decreta: Art. 1 Modifica della scheda tecnica 1. E' approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Brandy italiano» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce l'allegato A del decreto ministeriale n. 5388 del 1° agosto 2011. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 giugno 2016 Il Ministro: Martina