IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla disposizioni applicative del citato reg. (CE) n.  607/2009,
in particolare per quanto concerne talune  modalita'  procedurali  di
esame e di comunicazione relative alle domande  di  protezione  delle
DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono in corso le  procedure  per  l'adozione  degli
atti  delegati  e  di  esecuzione  della  Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e  dall'art.  110  del  citato  reg.  (UE)  n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di  esame,
di  approvazione  e  di  trasmissione  alla  Commissione  U.E.  delle
proposte di modifica  del  disciplinare  che  non  comportano  alcuna
modifica al documento unico, ivi comprese  le  modifiche  temporanee,
nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e
semplificate, talune  disposizioni  del  preesistente  reg.  (CE)  n.
1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del  citato  reg.  (CE)  n.
607/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  20  dicembre   2011,   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli  elementi  di  cui  alla  richiamata  normativa
dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Lison»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2014,  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP,
con il quale  e'  stato  da  ultimo  aggiornato  il  disciplinare  di
produzione della predetta DOCG; 
  Visto  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,  del   sopra   citato
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita  «Lison»  che  prevede  la  facolta'  per  il
Ministero di poter  ridurre  i  limiti  dell'estratto  non  riduttore
minimo; 
  Vista la domanda del  Consorzio  Vini  Venezia,  trasmessa  per  il
tramite della Regione Veneto con nota n. 165583 del 28  aprile  2016,
intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo  dell'estratto  non
riduttore dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Lison»,  ai  sensi  del  sopra  richiamato  art.  6,  comma  2,  del
disciplinare  di  produzione  per  le  tipologie  «Lison»  e   «Lison
Classico», per i prodotti derivanti dalla sola  campagna  vendemmiale
2015/2016, nella misura di 2 g/l (dagli attuali 20 g/l a 18g/l); 
  Tenuto conto delle  motivazioni  fornite  dal  citato  Consorzio  a
sostegno della predetta istanza, con le quali  e'  stato  evidenziato
che il particolare andamento  climatico  antecedente  alla  vendemmia
2015  ha  determinato  una   significativa   riduzione   dei   valori
dell'estratto non riduttore minimo  dei  relativi  vini,  rispetto  a
quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; 
  Considerato che sono in fase di adozione presso la  Commissione  UE
le nuove disposizioni procedurali, in particolare per  la  disciplina
delle modifiche temporanee in questione, per le quali sara'  prevista
la definizione nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione
UE; 
  Considerato che per l'esame della modifica temporanea in  questione
si applica la procedura nazionale semplificata di  cui  all'art.  10,
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre  2012  e  che  in
tale ambito e' stato rispettato il requisito  della  pubblicizzazione
di cui all'art. 6 del predetto  decreto  ed  e'  stato  acquisito  il
parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n.
165583 del 28 aprile 2016; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   dover   procedere   alla   riduzione
dell'estratto non  riduttore  minimo  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Lison» per le  tipologie  «Lison»  e
«Lison  Classico»,  limitatamente  alle  produzioni  derivanti  dalla
campagna vendemmiale 2015/2016; 
  Ritenuto di dover comunicare la modifica  temporanea  in  questione
alla  Commissione  U.E.  tramite  il  sistema  informativo  messo   a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del
regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare  la  stessa
sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP  -  Vini
DOP e IGP; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Il  limite  minimo  dell'estratto  non  riduttore  dei  vini  a
denominazione di origine controllata  e  garantita  «Lison»  previsto
all'art. 6 del disciplinare  di  produzione,  cosi'  come  da  ultimo
modificato con il decreto ministeriale 7  marzo  2014  richiamato  in
premessa,  per  le   produzioni   derivanti   dalla   sola   campagna
vitivinicola 2015/2016, e' ridotto da 20,0 g/l  a  18,0  g/l  per  le
tipologie «Lison» e «Lison Classico». 
  2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione  UE
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione  ai
sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento  (CE)
n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del  Ministero  -  Sezione
prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 maggio 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto