IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  128,  recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei  rapporti  tra  fisco  e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma  2,  della
legge 11 marzo 2014, n. 23»; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  128,  che
«al fine di promuovere l'adozione di  forme  di  comunicazione  e  di
cooperazione  rafforzate  basate  sul   reciproco   affidamento   tra
amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di  favorire  nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione  delle  controversie
in  materia  fiscale»,   istituisce   «il   regime   dell'adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati  di
un sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e  controllo  del
rischio fiscale, inteso quale rischio di  operare  in  violazione  di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi  o  con
le finalita' dell'ordinamento tributario»; 
  Visti gli articoli da 4 a 7  del  medesimo  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 128  che  disciplinano  requisiti,  doveri,  effetti,
competenze e procedure e in particolare, l'art. 6, comma 2, il  quale
prevede per i contribuenti che aderiscono al regime  dell'adempimento
collaborativo «una procedura abbreviata di interpello  preventivo  in
merito  all'applicazione  delle  disposizioni   tributarie   a   casi
concreti,  in  relazione  ai  quali  l'interpellante  ravvisa  rischi
fiscali». Visto il medesimo comma 2, ultimo periodo, il quale dispone
che «Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono disciplinati i termini e le modalita'  applicative  del
presente  articolo  in  relazione  alla   procedura   abbreviata   di
interpello preventivo»; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni  in
materia di Statuto dei diritti del contribuente  e,  in  particolare,
l'art. 11, recante disposizioni sull'interpello del contribuente; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  24  settembre  2015,  n.  156,
concernente  «Misure  per  la  revisione   della   disciplina   degli
interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli
6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e  b),  della  legge  11  marzo
2014, n. 23»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Oggetto dell'interpello abbreviato 
 
  1. Il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo
di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 128, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti  all'accesso  al
regime, puo' interpellare l'Agenzia delle entrate  per  ottenere  una
risposta in merito all'applicazione delle disposizioni  tributarie  a
fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi  fiscali.
Il rischio fiscale e' inteso quale rischio di operare  in  violazione
di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con  i  principi  o
con le finalita' dell'ordinamento tributario. 
  2. Il contribuente  puo'  presentare  le  tipologie  di  interpello
indicate nell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 27  luglio  2000,  n.
212, i cui  termini,  modalita'  ed  effetti  sono  disciplinati  nei
successivi articoli del presente decreto.