IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in  particolare  l'art.
4, commi 66 e 67, che prevede che con uno o piu' decreti ministeriali
sono stabilite le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita  di
alcuni prodotti di salumeria italiani; 
  Visto il decreto ministeriale 21  settembre  2005,  concernente  la
disciplina della produzione e della vendita  di  taluni  prodotti  di
salumeria; 
  Visti i regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004,  n.
854/2004, n. 882/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) 1334/2008 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 dicembre  2008  relativo  agli  aromi  e  ad  alcuni
ingredienti  alimentari  con  proprieta'  aromatizzanti  destinati  a
essere utilizzati negli e sugli alimenti che modifica il  regolamento
(CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e  (CE)
n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti  ai  consumatori,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e  il  regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione, e ss.mm.ii.; 
  Considerato che il regolamento (UE)  1169/2011  innova  la  materia
sull'etichettatura dei prodotti alimentari con l'adozione di principi
generali  che   risultano   prevalenti   sulla   specificita'   delle
indicazioni e delle regole procedurali; 
  Preso  atto  dell'evoluzione  delle  tecnologie  produttive  e   al
contempo della necessita' di assicurare la trasparenza  del  mercato,
proteggere ed informare adeguatamente il  consumatore  attraverso  la
definizione di prodotti di salumeria di largo  consumo  in  relazione
alla loro composizione; 
  Ritenuta la necessita' di assicurare la  trasparenza  del  mercato,
proteggere ed informare adeguatamente il consumatore per consentirgli
di  compiere  scelte  consapevoli  in  relazione  agli  alimenti  che
consumano e di prevenire qualunque pratica in  grado  di  indurre  in
errore, si sono stabilite le condizioni d'uso della denominazione  di
vendita del culatello; 
  Vista la notifica alla  Commissione  europea  effettuata  ai  sensi
della direttiva 2015/1535/UE con nota del 31 luglio 2015; 
 
                    Adottano il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Modifiche all'art. 1 
             del decreto ministeriale 21 settembre 2005 
 
  1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole: «con impiego di acqua, sale,» sono inserite le
seguenti: «compreso il sale iodato»; 
    b) sono soppresse le parole: «o con nitrato di sodio e nitrato di
potassio». 
  2. Dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma 1-bis: 
    «1-bis. Nel caso di ulteriore trasformazione, il prosciutto cotto
di cui al comma 1 puo'  non  contenere  nitriti  se  viene  garantita
l'idonea  conservazione  del  prodotto  finito  con  altri  mezzi   o
modalita'». 
  3. Dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma 2-bis: 
    «2-bis. La  denominazione  di  vendita  "prosciutto  cotto"  puo'
essere utilizzata esclusivamente per prodotti ottenuti  da  cosce  di
animali della specie suina».