IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il reg. (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il reg. (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo,  sul  fondo
di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul  fondo  sociale
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il reg.  (UE)  n.  508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011  del  Parlamento  europeo,  ed  in
particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della  commissione  del
17 dicembre 2014 che integra il  regolamento  (UE)  n.  508/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo per  gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le  date
di inammissibilita' delle domande; 
  Visto  il  programma  operativo,  predisposto  in  conformita'   al
disposto dell'art. 17,  del  citato  regolamento  (UE)  n.  508/2014,
approvato con decisione della commissione CCI 2014IT14MFOP001 del  25
novembre 2015; 
  Visto i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n.  11109  del  27
maggio 2015; 
  Visti  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  PO  FEAMP
2014/2020 approvati dal comitato di sorveglianza  del  3  marzo  2016
relativi alla misura 1.33: arresto temporaneo dell'attivita' di pesca
- art. 33 del reg. (UE) n. 508/2014; 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  3  luglio  2015   pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - Serie  generale
n. 162 del 15 luglio 2015, che  dispone  le  interruzioni  temporanee
obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali
la licenza autorizza al sistema  strascico  comprendenti  i  seguenti
attrezzi: reti a  strascico  a  divergenti,  sfogliare  rapidi,  reti
gemelle a divergenti per l'annualita' 2015; 
  Visto il decreto ministeriale del 6  agosto  2015  registrato  alla
Corte dei conti in data 31 agosto  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  207  del  7
settembre 2015 recante l'individuazione delle risorse e  dei  criteri
per l'erogazione degli aiuti alle imprese  di  pesca  che  effettuano
l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale
del 3 luglio 2015; 
  Visto, in particolare, l'art. 1,  comma  8,  del  suddetto  decreto
ministeriale del 6 agosto 2015 che rinvia ad  un  successivo  decreto
direttoriale la  definizione  delle  modalita'  di  attuazione  dello
stesso; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,  regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter , del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  1622  del  13  febbraio  2014  -
Individuazione degli uffici dirigenzialinon  generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8,
del decreto ministeriale del 6 agosto 2015. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modalita' di integrazione alla manifestazione di interesse 
 
  1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca  marittima  con
il sistema strascico, il  quale  comprende  le  reti  a  strascico  a
divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha
aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2  del
decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e che  ha  presentato,  previa
autorizzazione del/i proprietario/i dell'unita', al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - Viale dell'arte,  16
00144  Roma  per  il  tramite  dell'autorita'  marittima  nella   cui
giurisdizione   e'   stata   effettuata   l'interruzione,    apposita
manifestazione  di  interesse  di  cui  all'allegato  2   del decreto
ministeriale del 6 agosto 2015 deve trasmettere, entro il  31  agosto
2016, per il tramite della stessa autorita' marittima, l'integrazione
alla manifestazione di interesse redatta sulla base  del  modello  di
cui all'allegato 1 del presente decreto. 
  2. L'integrazione alla manifestazione di  interesse  dovra'  essere
trasmessa al termine del periodo di arresto  temporaneo  obbligatorio
ovvero delle misure tecniche successive di cui al comma 1 dell'art. 4
del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e dovra' contenere: 
      a)  l'indicazione  delle  coordinate  bancarie   intestate   al
beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; 
      b) copia della comunicazione scritta  presentata  all'autorita'
marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia
stata effettuata in compartimenti diversi  da  quelli  di  iscrizione
(art. 5, comma 2 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015); 
      c) per le unita' di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea
documentazione,   quale   ad    esempio    documentazione    fiscale,
documentazione di trasporto, libretto carburante,  note  di  vendita,
che dimostri l'effettiva attivita' di pesca in mare  per  almeno  120
giorni nel corso dei due anni civili precedenti  la  data  di  inizio
dell'arresto temporaneo obbligatorio. 
  3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse  di
cui all'allegato 2 del decreto ministeriale  del 6  agosto  2015,  se
depositate all'autorita' marittima nella cui giurisdizione  e'  stata
effettuata l'interruzione  oltre  la  fine  del  periodo  di  arresto
obbligatorio,    ovvero    delle    misure    tecniche     successive
all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4, cosi' come
indicato all'art. 1 comma 6  del decreto  ministeriale  del 6  agosto
2015.