IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» ed in  particolare  il  titolo  III-bis  della
parte seconda, concernente l'autorizzazione integrata ambientale,  il
titolo III-bis della parte quarta, concernente l'incenerimento  e  il
coincenerimento dei rifiuti,  e  il  titolo  I  della  parte  quinta,
concernente le emissioni in atmosfera di impianti e attivita'; 
  Visto l'art. 72 della direttiva 2010/75/UE del  24  novembre  2010,
relativa alle emissioni industriali, che richiede agli  Stati  membri
di  relazionare  periodicamente  la  Commissione  europea  in  merito
all'applicazione  di  tale   direttiva   e   rimette   a   successivi
provvedimenti attuativi la disciplina relativa al tipo, al formato  e
alla frequenza delle informazioni da trasmettere; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2012/795/UE del 12 dicembre 2012 che stabilisce il tipo, il formato e
la  frequenza  delle  informazioni  che  gli  Stati   membri   devono
trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione  della  direttiva
2010/75/UE; 
  Considerato che  tale  decisione,  in  linea  con  quanto  previsto
dall'art. 17, comma 1, della direttiva 2010/75/UE, impone agli  Stati
membri di servirsi ai fini delle relazioni  del  formato  elettronico
che sara' elaborato dalla Commissione; 
  Preso  atto  che  non  risulta  ancora  disponibile   la   versione
definitiva  di  tale  formato  elettronico,  nel   quale   sara'   in
particolare fornito il dettaglio delle informazioni; 
  Considerato che le informazioni richieste  ai  sensi  dell'art.  72
della  direttiva  2010/75/UE  e  della   decisione   2012/795/UE   si
riferiscono alle installazioni soggette ad  autorizzazione  integrata
ambientale, agli impianti di incenerimento o coincenerimento ed  alle
emissioni di composti organici volatili (COV); 
  Visto l'art. 29-terdecies,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, che prevede, ai fini dell'applicazione dell'art.
72  della  direttiva  2010/75/UE,  l'invio  periodico  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  da  parte
delle autorita' competenti, di una serie di  informazioni  in  merito
all'applicazione del titolo  III-bis  della  parte  seconda  di  tale
decreto e che autorizza uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
a  disciplinare,  sulla  base  delle   pertinenti   decisioni   della
Commissione europea, la frequenza dell'invio, il tipo  e  il  formato
delle informazioni da inviare e gli altri aspetti rilevanti; 
  Visto l'art. 29-septiesdecies, comma 2, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  che  prevede  che  la  comunicazione  periodica
trasmessa ai sensi dell'art. 29-terdecies, comma 1, sia integrata con
le informazioni relative all'applicazione del  titolo  III-bis  della
parte quarta dello stesso decreto, secondo le indicazioni fornite dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto l'art. 275, comma 18-bis, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ai sensi del quale la  disciplina  delle  attivita'  di
relazione alla Commissione europea in materia di emissioni di COV, in
conformita' ai provvedimenti comunitari di  attuazione  dell'art.  72
della direttiva 2010/75/UE, deve essere  inserita  nell'allegato  III
alla parte quinta di tale decreto con  la  procedura  dell'art.  281,
comma 6; 
  Visto l'art. 281, comma 6, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, che, per la modifica e  l'integrazione  degli  allegati  alla
parte quinta dello stesso decreto, rinvia allo strumento del  decreto
ministeriale; 
  Considerato che, per motivi di uniformita',  e'  opportuno  attuare
con un unico decreto l'art. 29-terdecies,  comma  1,  e  l'art.  275,
comma 18-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i  quali
si riferiscono ad informazioni da  inviare  contestualmente  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE; 
  Considerato  che  la  decisione  2012/795/UE  si   riferisce   alla
comunicazione alla Commissione europea da effettuare nell'anno 2017 e
che, per  le  comunicazioni  da  effettuare  negli  anni  successivi,
potranno essere adottate nuove decisioni di attuazione  dell'art.  72
della direttiva 2010/75/UE; 
  Considerato  che   i   decreti   di   attuazione   degli   articoli
29-terdecies, comma 1, e 275, comma 18-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152,  saranno  aggiornati  a  seguito  dell'eventuale
adozione delle future decisioni comunitarie di  esecuzione  dell'art.
72 della direttiva 2010/75/UE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Procedura  di   comunicazione   di   informazioni   in   materia   di
  installazioni  soggette  ad  autorizzazione  integrata  ambientale,
  impianti di incenerimento o coincenerimento e emissioni di COV 
 
  1. Il presente decreto disciplina  la  procedura  di  comunicazione
prevista dagli articoli 29-terdecies, comma 1, e 275,  comma  18-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuando  il  tipo
ed il formato delle informazioni da inviare, la frequenza  dell'invio
e gli altri aspetti rilevanti ai fini di tale comunicazione. 
  2. Sono tenute alla comunicazione prevista dal comma 1 le autorita'
che, nel periodo di riferimento previsto  dal  comma  3,  sono  state
competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o  di
altri provvedimenti che, a qualsiasi titolo,  consentono  l'esercizio
delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152  del  2006  o  sono  state  competenti  al
rilascio dell'autorizzazione degli impianti  di  incenerimento  o  di
coincenerimento non soggetti ad autorizzazione  integrata  ambientale
oppure al rilascio  dell'autorizzazione  degli  stabilimenti  di  cui
all'art. 275 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non soggetti  ad
autorizzazione  integrata  ambientale.  Tali  autorita'  inviano   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
all'Istituto Superiore per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) ogni tre anni, entro la data del 30  aprile,  a  partire  dal
2017, le informazioni elencate nell'allegato I del presente decreto. 
  3. In relazione alla  comunicazione  da  effettuare  nel  2017,  le
informazioni previste dal comma 2 si riferiscono al periodo  compreso
tra il 7 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016.  Se  l'informazione  si
riferisce ad aspetti  variabili  nel  corso  del  tempo  deve  essere
indicata la situazione esistente al 31 dicembre 2016. 
  4. Il formato da utilizzare per  l'inserimento  delle  informazioni
previste dal comma  2  e  le  specifiche  indicazioni  relative  alle
modalita' di invio delle informazioni sono pubblicati,  entro  il  31
dicembre 2016, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare. 
  5. L'invio delle informazioni previste dal comma 2 e' effettuato in
formato digitale, conformemente alle indicazioni di cui comma 4. 
  6.  L'ISPRA  verifica  la  completezza  e  la   correttezza   delle
informazioni ricevute in materia di incenerimento  o  coincenerimento
ai sensi del comma 1 e ne cura l'aggregazione e  la  sistemazione  in
una relazione da inviare al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare entro tre mesi  dal  termine  previsto  dal
comma 2. In caso di informazioni incomplete o  difformi  rispetto  ai
requisiti previsti, il Ministero, anche su  segnalazione  dell'ISPRA,
informa  le  autorita'   competenti   interessate,   che   provvedono
tempestivamente ad un nuovo invio. 
  7. Nella parte I dell'allegato III alla parte  quinta  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, e'  inserito  il  paragrafo  5  previsto
dall'allegato II del presente decreto. Il comma 18 dell'art. 275  del
decreto legislativo  n.  152  del  2006,  non  trova  applicazione  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.