IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda, concernente l'autorizzazione integrata ambientale, il titolo III-bis della parte quarta, concernente l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti, e il titolo I della parte quinta, concernente le emissioni in atmosfera di impianti e attivita'; Visto l'art. 72 della direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, che richiede agli Stati membri di relazionare periodicamente la Commissione europea in merito all'applicazione di tale direttiva e rimette a successivi provvedimenti attuativi la disciplina relativa al tipo, al formato e alla frequenza delle informazioni da trasmettere; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/795/UE del 12 dicembre 2012 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE; Considerato che tale decisione, in linea con quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della direttiva 2010/75/UE, impone agli Stati membri di servirsi ai fini delle relazioni del formato elettronico che sara' elaborato dalla Commissione; Preso atto che non risulta ancora disponibile la versione definitiva di tale formato elettronico, nel quale sara' in particolare fornito il dettaglio delle informazioni; Considerato che le informazioni richieste ai sensi dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE e della decisione 2012/795/UE si riferiscono alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, agli impianti di incenerimento o coincenerimento ed alle emissioni di composti organici volatili (COV); Visto l'art. 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede, ai fini dell'applicazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE, l'invio periodico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte delle autorita' competenti, di una serie di informazioni in merito all'applicazione del titolo III-bis della parte seconda di tale decreto e che autorizza uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente a disciplinare, sulla base delle pertinenti decisioni della Commissione europea, la frequenza dell'invio, il tipo e il formato delle informazioni da inviare e gli altri aspetti rilevanti; Visto l'art. 29-septiesdecies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che la comunicazione periodica trasmessa ai sensi dell'art. 29-terdecies, comma 1, sia integrata con le informazioni relative all'applicazione del titolo III-bis della parte quarta dello stesso decreto, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto l'art. 275, comma 18-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale la disciplina delle attivita' di relazione alla Commissione europea in materia di emissioni di COV, in conformita' ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE, deve essere inserita nell'allegato III alla parte quinta di tale decreto con la procedura dell'art. 281, comma 6; Visto l'art. 281, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, per la modifica e l'integrazione degli allegati alla parte quinta dello stesso decreto, rinvia allo strumento del decreto ministeriale; Considerato che, per motivi di uniformita', e' opportuno attuare con un unico decreto l'art. 29-terdecies, comma 1, e l'art. 275, comma 18-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i quali si riferiscono ad informazioni da inviare contestualmente ai fini dell'applicazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE; Considerato che la decisione 2012/795/UE si riferisce alla comunicazione alla Commissione europea da effettuare nell'anno 2017 e che, per le comunicazioni da effettuare negli anni successivi, potranno essere adottate nuove decisioni di attuazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE; Considerato che i decreti di attuazione degli articoli 29-terdecies, comma 1, e 275, comma 18-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, saranno aggiornati a seguito dell'eventuale adozione delle future decisioni comunitarie di esecuzione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE; Decreta: Art. 1 Procedura di comunicazione di informazioni in materia di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, impianti di incenerimento o coincenerimento e emissioni di COV 1. Il presente decreto disciplina la procedura di comunicazione prevista dagli articoli 29-terdecies, comma 1, e 275, comma 18-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuando il tipo ed il formato delle informazioni da inviare, la frequenza dell'invio e gli altri aspetti rilevanti ai fini di tale comunicazione. 2. Sono tenute alla comunicazione prevista dal comma 1 le autorita' che, nel periodo di riferimento previsto dal comma 3, sono state competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o di altri provvedimenti che, a qualsiasi titolo, consentono l'esercizio delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 o sono state competenti al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di incenerimento o di coincenerimento non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale oppure al rilascio dell'autorizzazione degli stabilimenti di cui all'art. 275 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Tali autorita' inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ogni tre anni, entro la data del 30 aprile, a partire dal 2017, le informazioni elencate nell'allegato I del presente decreto. 3. In relazione alla comunicazione da effettuare nel 2017, le informazioni previste dal comma 2 si riferiscono al periodo compreso tra il 7 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016. Se l'informazione si riferisce ad aspetti variabili nel corso del tempo deve essere indicata la situazione esistente al 31 dicembre 2016. 4. Il formato da utilizzare per l'inserimento delle informazioni previste dal comma 2 e le specifiche indicazioni relative alle modalita' di invio delle informazioni sono pubblicati, entro il 31 dicembre 2016, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. L'invio delle informazioni previste dal comma 2 e' effettuato in formato digitale, conformemente alle indicazioni di cui comma 4. 6. L'ISPRA verifica la completezza e la correttezza delle informazioni ricevute in materia di incenerimento o coincenerimento ai sensi del comma 1 e ne cura l'aggregazione e la sistemazione in una relazione da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dal termine previsto dal comma 2. In caso di informazioni incomplete o difformi rispetto ai requisiti previsti, il Ministero, anche su segnalazione dell'ISPRA, informa le autorita' competenti interessate, che provvedono tempestivamente ad un nuovo invio. 7. Nella parte I dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' inserito il paragrafo 5 previsto dall'allegato II del presente decreto. Il comma 18 dell'art. 275 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.