Nell'estratto della determina n. 544/2016  del  20  aprile  2016,
relativa al medicinale per  uso  umano  BRIMONIDINA  E  TIMOLOLO  EG,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10  maggio  2016,  Serie
generale n. 108, vista la documentazione agli atti di questo  ufficio
si ritiene opportuno rettificare quanto segue: 
dove e' scritto: 
    Confezione: «2 mg/ml + 5 mg/ml collirio,  soluzione»  1×5  ml  in
flacone LDPE - A.I.C. n. 044245013 (in base 10) 1B680P (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': «A». 
    Prezzo ex factory (iva esclusa): € 6,24. 
    Prezzo al pubblico (iva inclusa): € 11,70. 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
Leggasi: 
    Confezione: «2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 × 5  ml  in
flacone LDPE - A.I.C. n. 044245013 (in base 10) 1B680P (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': «A». 
    Prezzo ex factory (iva esclusa): € 6,24. 
    Prezzo al pubblico (iva inclusa): € 11,70. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale BRIMONIDINA  E  TIMOLOLO  EG  e'  classificato,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Dopo la classificazione  ai  fini  della  fornitura,  si  intenda
aggiunto: 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  equivalente  e'  altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale.