IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  Regolamento
(CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze
dei consumatori che,  chiedendo  qualita'  e  prodotti  tradizionali,
determinano  una  domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo  quelle
connesse all'origine geografica. 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526,  ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento,
l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  97
del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di
rappresentanza negli organi sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272  del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  Centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  134  del  12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti  del  12  aprile
2000; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004  n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio  2005
- recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio  2005
- recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato  decreto  del  12
aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai  requisiti  di
rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto  2005
- recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1486 della Commissione del  20  agosto
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'  Europea L.
273  del  21  agosto  2004  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
indicazione geografica protetta «Kiwi di Latina»; 
  Vista l'istanza presentata in data 29 aprile 2015 (prot. Mipaaf  n.
3082 del 29/04/2015) dal Consorzio di Tutela Kiwi di Latina  IGP  con
sede legale in Latina, Via Carducci  n.  7,  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento  dello  stesso  ad  esercitare  le  funzioni  indicate
all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999; 
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti  alla  categoria  «produttori  agricoli»  nella
filiera  «ortofrutticoli  e  cereali  non  trasformati»   individuata
all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresentano  almeno  i
2/3 della produzione  controllata  dall'Organismo  di  controllo  nel
periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita
sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e
delle attestazioni rilasciate dall'organismo  di  controllo  pubblico
Camera di commercio industria artigianato e  agricoltura  di  Latina,
autorizzato a svolgere le attivita' di  controllo  sulla  indicazione
geografica protetta «Kiwi di Latina»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio di tutela Kiwi di  Latina  IGP,  al  fine  di  consentirgli
l'esercizio  delle  attivita'  sopra  richiamate  e  specificatamente
indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio di Tutela Kiwi di Latina  IGP  e'  riconosciuto  ai
sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526  ed
e' incaricato di svolgere le funzioni previste  dal  medesimo  comma,
sulla IGP «Kiwi di Latina» registrata con regolamento  (CE)  n.  1486
della Commissione del  20  agosto  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Comunita' Europea L. 273 del 21 agosto 2004.