IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  72,  paragrafo  1,   del   citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale  a  decorrere  dalla
data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione
delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni
di cui  all'art.  38,  paragrafo  5,  regolamento  (CE)  n.  479/2008
(attualmente sostituito dall'art. 96,  paragrafo  5  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine  o
indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle
disposizioni di cui al capo IV  del  regolamento  (CE)  n.  607/2009,
fatte salve le condizioni di cui al  paragrafo  2  dell'art.  72  del
medesimo regolamento; 
  Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura  temporanea  di  cui
all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono  applicabili  anche
nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP  e  IGP
che comportano una o piu' modifiche al documento unico, per le quali,
a conclusione della  fase  di  procedura  nazionale  preliminare,  le
relative domande sono inoltrate alla  Commissione  UE  (conformemente
alle  disposizioni  di  cui  al  citato  art.  96,  paragrafo  5  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle  domande  di  protezione,
applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in
questione); 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale  7
novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali  transitorie  di
etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del  regolamento  (CE)
n. 607/2009; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione  della  Commissione  UE  previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110  del  citato  regolamento
(UE)  n.  1308/2013,  nell'ambito  dei  quali  sono  da   riprendere,
opportunamente aggiornate e  semplificate,  talune  disposizioni  del
citato regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione  di
cui al citato art. 72; 
  Ritenuto pertanto che, nelle  more  dell'adozione  da  parte  della
Commissione UE dei citati atti delegati e di  esecuzione,  continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali  in  questione  le
disposizioni   del   citato   regolamento   (CE)   n.   607/2009    e
conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e  IGP
e nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  4  del  7
gennaio 2016, concernente aspetti  procedurali  per  il  rilascio  ai
soggetti   interessati   dell'autorizzazione   per    l'etichettatura
transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento
(CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale  7  novembre
2012; 
  Visto, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi  del  quale  l'autorizzazione
per l'etichettatura  transitoria  di  cui  all'art.  13  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012 e' riferita ad  un  unico  disciplinare,
cosi' come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella  relativa
proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con
le disposizioni del preesistente disciplinare,  e  con  il  quale  e'
stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto
delle disposizioni procedurali di  cui  al  richiamato  art.  13  del
decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e  IGP
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  295  del  20
dicembre  2011,  concernente  l'approvazione  dei   disciplinari   di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro
alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2  e  3,
del regolamento (CE)  n.  1234/2007,  ivi  compreso  il  disciplinare
consolidato ed il relativo fascicolo tecnico  della  IGT  «Emilia»  o
«dell'Emilia»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta IGT; 
  Vista l'istanza pervenuta dal Consorzio  tutela  vini  Emilia,  con
sede in Modena, con la  quale,  conseguentemente  alla  presentazione
della domanda di protezione della DOP dei vini «Pignoletto», e' stata
richiesta la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  IGT
«Emilia» o «dell'Emilia», nel rispetto della procedura  prevista  dal
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e
IGP, concernente la pubblicazione  della  proposta  di  modifica  del
disciplinare di produzione della indicazione  geografica  tipica  dei
vini «Emilia» o «dell'Emilia»  e  del  relativo  documento  unico,  a
conclusione della  procedura  nazionale  preliminare  della  relativa
richiesta, e la  trasmissione  alla  Commissione  UE  della  medesima
richiesta; 
  Vista la richiesta  datata  21  aprile  2016  presentata  a  questo
Ministero dal citato Consorzio tutela vini Emilia, ai sensi dell'art.
72 del regolamento (CE)  n.  607/2009  e  dell'art.  13  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012,  a  seguito  della  presentazione  alla
Commissione UE della proposta di  modifica  del  disciplinare  e  del
relativo documento unico riepilogativo del  disciplinare  di  cui  al
citato   provvedimento   29   agosto   2014,   intesa   ad   ottenere
l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura  dei  vini  a
IGT «Emilia» o «dell'Emilia», relativamente ai prodotti  ottenuti  in
conformita'  alle  modifiche  inserite  nella  predetta  proposta  di
modifica del disciplinare; 
  Vista la nota n. PG/2016/316749 del 29 aprile 2016 con la quale  la
Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento
della richiesta di  autorizzazione  all'etichettatura  temporanea  in
questione, ai fini dell'intesa di  cui  all'art.  13  del  richiamato
decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Considerato che, a seguito dell'esame della  predetta  richiesta  e
dei documenti ad essa allegati e' emerso che la stessa  richiesta  e'
risultata  conforme  alle  disposizioni  di  cui  all'art.   72   del
regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del decreto ministeriale 7
novembre  2012  e,  in  particolare,  il  soggetto   richiedente   ha
dichiarato che non vi sono state variazioni al  piano  dei  controlli
conseguenti alla modifica in questione  e  la  dichiarazione  con  la
quale esonera espressamente il Ministero e la competente  regione  da
qualunque responsabilita' presente e futura  conseguente  al  mancato
accoglimento della domanda di  modifica  del  disciplinare  da  parte
della Commissione UE; 
  Ritenuto, pertanto, che sussistono i  presupposti  giuridici  e  le
condizioni per accogliere la  predetta  richiesta  di  autorizzazione
all'etichettatura temporanea per i vini IGT «Emilia» o «dell'Emilia»,
prodotti in conformita' alla proposta di modifica del disciplinare di
cui al richiamato provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, rendendo
altresi' applicabili le disposizioni di etichettatura  temporanea  in
questione per le  produzioni  derivanti  dalla  campagna  vendemmiale
2016/2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7  novembre  2012
richiamato in premessa e' autorizzata l'etichettatura transitoria  di
cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 nei  riguardi  delle
produzioni dei vini a  IGT  «Emilia»  o  «dell'Emilia»,  ottenute  in
conformita'  all'allegata   proposta   di   modifica   del   relativo
disciplinare di produzione, cosi' come definita e pubblicata  con  il
provvedimento ministeriale 29 agosto 2014 richiamato in premessa. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma  1  e'  in  capo  al  Consorzio
tutela vini Emilia, con sede  in  Modena,  in  qualita'  di  soggetto
richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato decreto ministeriale
7 novembre 2012 e questo Ministero e la Regione  Emilia-Romagna  sono
esonerati da qualunque responsabilita' presente e futura  conseguente
al mancato accoglimento della domanda di  modifica  del  disciplinare
della IGT «Emilia»  o  «dell'Emilia»  in  questione  da  parte  della
Commissione  UE.  Tale  responsabilita'  resta  in  capo  al   citato
Consorzio tutela vini Emilia e, qualora si  verificasse  il  predetto
non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in  applicazione
del  paragrafo  1  devono  essere  ritirati   dal   mercato,   oppure
rietichettati, in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del
regolamento (CE) n. 607/2009. 
  3. L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'  riferita  all'unico
disciplinare di produzione della IGT «Emilia» o «dell'Emilia»,  cosi'
come risulta dalla proposta  di  modifica  approvata  con  il  citato
provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, ed entra in  vigore  dalla
data di pubblicazione del presente decreto ed e' applicabile  per  le
produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017. 
  4. All'elenco dei codici,  previsto  dall'art.  18,  comma  6,  del
decreto  ministeriale  16  dicembre  2010,  sono  inseriti,  in   via
transitoria,  i  codici  relativi  alle  nuove  tipologie   di   vini
autorizzate ai sensi del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero -
Sezione prodotti DOP e  IGP  -  Vini  DOP  e  IGP  e  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed   entra   in   vigore   il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 giugno 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto