IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,
n. 1164 modificato dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984,  n.  865  recante
norme per la produzione e la  commercializzazione  del  materiale  di
moltiplicazione vegetativa della vite ed il  decreto  ministeriale  2
luglio 1991, n. 290 che regolamenta  l'indicazione  supplementare  in
etichetta di tale materiale; 
  Visto in particolare l'art. 11 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1164/69, che istituisce  il  registro  nazionale  delle
varieta' di vite; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n.
543 recante norme complementari per l'applicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 sopra indicato; 
  Visto il decreto ministeriale  24  giugno  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  201
-  del  28  agosto  2002,  con  il  quale  si  modifica  il   decreto
ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite; 
  Visto lo  schema  di  accordo  tra  il  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali, le regioni e le province autonome di  Trento  e
Bolzano in materia di classificazione delle varieta' di vite  del  25
luglio 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale n. 212 - del 10 settembre 2002; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  242
- del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni  al  registro  nazionale
delle varieta' di vite di cui  al  decreto  ministeriale  6  dicembre
2000», con il quale, in particolare,  e'  stato  pubblicato  l'intero
registro aggiornato delle varieta' di vite; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  febbraio   2005,   «Norme   di
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale n. 82 - del 9 aprile 2005, ed in particolare  l'art.
10; 
  Visto il decreto  ministeriale  9  giugno  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  210
- del 9 settembre 2005, recante: «Modificazioni al registro nazionale
delle varieta' di vite di cui  al  decreto  ministeriale  6  dicembre
2000»; 
  Visto il decreto ministeriale 2  febbraio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 61 -
del 14 marzo 2006,  recante:  «Modificazioni  al  registro  nazionale
delle varieta' di vite di cui  al  decreto  ministeriale  6  dicembre
2000»; 
  Visto il decreto  ministeriale  30  marzo  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 93 -
del 21 aprile 2006, «Rettifica dell'allegato al decreto  ministeriale
2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale  delle
varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000"»; 
  Visto il decreto ministeriale  9  gennaio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 38 -
del 15 febbraio 2007,  «Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite»; 
  Visto il regolamento CE n. 607/2009 della commissione del 14 luglio
2009 recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento UE n. 401/2010 della commissione del 7  maggio
2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009  della
commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto ministeriale  31  luglio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  182
- del 7 agosto 2007, recante «Disposizioni transitorie per l'uso  del
sinonimo "Friulano" della varieta' di vite  "Tocai  friulano",  nella
designazione e presentazione  della  relativa  tipologia  di  vino  a
denominazione di origine della Regione Friuli Venezia Giulia»; 
  Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  253
- del 30 ottobre 2007, «Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite»; 
  Visto il decreto ministeriale 18  ottobre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  251
- del 27 ottobre 2007, «Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo  "Tai",  della
varieta' di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione
della relativa tipologia di vino di talune denominazioni  di  origine
controllata  della  Regione  Veneto,  a  decorrere   dalla   campagna
vendemmiale 2007/2008.»; 
  Visto il decreto ministeriale 28  gennaio  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 62 -
del  13  marzo  2008,  «Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite»; 
  Visto il decreto ministeriale  23  giugno  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  194
- del 20 agosto 2008,  «Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite»; 
  Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 93 -
del 22  aprile  2009,  «Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite»; 
  Visto il decreto  ministeriale  27  marzo  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  146
- del 26 giugno 2009,  «Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite»; 
  Visto il decreto ministeriale  28  maggio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  189
- del 14 agosto 2010,  «Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite»; 
  Visto il decreto ministeriale  22  aprile  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  170
- del 23 agosto 2011,  «Modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite»; 
  Visto il decreto  ministeriale  23  marzo  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  137
- del 14 giugno 2012, «Modifiche al registro nazionale delle varieta'
di vite»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 60 -
del 12 marzo 2013, «Modifiche ed integrazioni al  registro  nazionale
delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini, nonche' misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle  imprese  del  settore  bancario,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 141, alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l'art. 12, comma 20; 
  Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei  servizi  ai  cittadini», pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
189 del 14 agosto 2012; 
  Visto il decreto ministeriale  10  luglio  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  186
- del 9 agosto 2013, «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale
delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  241
- del  14  ottobre  2013,  «Modifiche  ed  integrazioni  al  registro
nazionale delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto ministeriale  15  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  127
- del 4 giugno 2014, «Modifiche al registro nazionale delle  varieta'
di vite»; 
  Visto il decreto ministeriale 20  ottobre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  258
- del  6  novembre  2014,  «Modifiche  ed  integrazioni  al  registro
nazionale delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto  ministeriale  3  aprile  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  Serie  generale  n.
103 - del 6 maggio  2015,  «Modifiche  ed  integrazioni  al  registro
nazionale delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  agosto  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  199
-  del  28  agosto  2015,  «Modifiche  ed  integrazioni  al  registro
nazionale delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 16 -
del 21 gennaio 2016, «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale
delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante  «Tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009,  n.  88»,
ed in particolare l'art. 8, cosi' come modificato  dal  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116 con l'art. 2, comma 1-ter; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; 
  Viste le richieste di iscrizione di  nuove  varieta'  di  vite,  le
richieste  di  omologazione  di  nuovi  cloni  e  le   richieste   di
riconoscimento di nuovi sinonimi, inviate al Ministero; 
  Ravvisata l'opportunita' di  provvedere  ad  un  aggiornamento  del
registro nazionale delle varieta' di viti  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Alla sezione I - vitigni  ad  uve  da  vino,  vengono  inserite  le
seguenti nuove varieta': 
    Albana rosa Rs. N. codice varieta' 849; 
    Festasio N. codice varieta' 850; 
    Lambrusco del Pellegrino N. codice varieta' 851; 
    Merera N. codice varieta' 852; 
      Passeretta B.  N. codice varieta' 853. 
  Alla sezione I - vitigni ad uve da  vino,  vengono  aggiunti,  alle
varieta' gia' iscritte, i seguenti nuovi cloni: 
    062 - Ciliegiolo N., cloni I - LA - VITE- CIL - 13 e  I  -  LA  -
VITE- CIL - 16; 
    150 - Montepulciano N., cloni I - Vitis 19, I -  UNIMI  10,  I  -
UNIMI 14; 
    153 - Moscato bianco B., cloni I - Martini  Rossi  CVT  17,  I  -
Martini Rossi CVT 34, I - Martini Rossi CVT 61 e I  -  Martini  Rossi
CVT 70; 
    330 - Pelaverga piccolo N., cloni I - CVT C1, I - CVT 212 e  I  -
CVT 223; 
    218 - Sangiovese N., cloni I - LA - VITE- SG - 56, I - LA - VITE-
SG - 57 e I - LA - VITE - SG - 58; 
    258 - Vermentino B., cloni I - LA - VITE - VERM - 67 e I -  LA  -
VITE- VERM - 90. 
  Alla sezione II - vitigni ad uve da  tavola,  vengono  inserite  le
seguenti nuove varieta': 
    783 - Arrathirty B.; 
    784 - IFG Eighteen Rs.; 
    785 - IFG Fourteen Rs.; 
    786 - IFG Nineteen Rs.; 
    787 - IFG Sixteen N.; 
    788 - IFG Thirteen N.; 
    789 - IFG Twelve N.; 
    790 - IFG Twenty N.; 
    791 - IFG Twenty one Rs. 
  Alla sezione IV - vitigni per portainnesto, vengono aggiunti,  alle
varieta' gia' iscritte, i seguenti nuovi cloni: 
    621 - 110 Richter, clone I - Vitis 1; 
    622 - 140 Ruggeri, cloni I - Vitis 1; 
    628 - 41 B, clone I - Vitis 1; 
    615 - S. O. 4 clone I - Vitis 1. 
  Alla sezione VII - elenco proponenti l'omologazione dei  cloni,  il
nominativo al codice 79 viene come di seguito modificato: 
    da Universita' di Verona -  Dipartimento  scienze,  tecnologie  e
mercati della vite e del vino a Universita' di Verona -  Dipartimento
di biotecnologie cattedra di viticoltura. 
  Alla sezione VII -  elenco  proponenti  l'omologazione  dei  cloni,
viene aggiunto il seguente nuovo proponete: 
    Gini Vivai di Cenaia - PI. 
  L'elenco delle varieta' e dei cloni e dei relativi codici,  di  cui
all'allegato 1, sezione I, sezione IV e sezione V, nonche' la sezione
VII del medesimo allegato, del decreto  ministeriale  7  maggio  2004
citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato,  nelle  parti
interessate,  secondo  l'allegato  al  presente   decreto,   di   cui
costituisce parte integrante. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 giugno 2016 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
          Note all'articolo unico: 
              Avvertenza: il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo da parte  della  Corte  dei  conti,
          art. 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  5  del
          decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.