IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia  con  delibera
del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio  sito
istituzionale e' stato dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e  s.m.i.,  ed  in
particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione  dei  medicinali
ai fini della fornitura»; 
  Ritenuto  opportuno  procedere  all'armonizzazione  dei  regimi  di
fornitura  di  tutti  i  medicinali  a  base  di  acido  zoledronico,
denosumab, acido  ibandronico,  pamidronato  (sia  per  i  medicinali
originatori che per i  medicinali  generici),  nonche'  dei  relativi
prescrittori; 
  Visto il relativo  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 13 e 14 settembre 2015; 
  Vista la determinazione AIFA n.  1490/2015  del  18  novembre  2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del  30
novembre 2015; 
  Vista la richiesta pervenuta dalla Societa'  italiana  di  medicina
fisica e riabilitativa e dal SIMMFiR di inserimento dello specialista
in medicina fisica e riabilitativa per la prescrizione di  medicinali
contenenti il principio attivo denosumab 60 mg soluzione iniettabile; 
  Visto il relativo  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 4 maggio 2016; 
  Ritenuto opportuno procedere alla modifica del regimi di  fornitura
per i medicinali a base di denosumab  60  mg  soluzione  iniettabile,
nonche' dei relativi prescrittori, definita con  determinazione  AIFA
n. 1490/2015 del 18 novembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2015; 
  Vista la nota 79, cosi' come modificata con la determinazione  AIFA
n. 589 del 14 maggio 2015, che ha sostituito il testo della Nota  79,
di cui alla determinazione AIFA del 7 giugno 2011; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica del regime di fornitura e dei prescrittori per i  medicinali
  a base di denosumab 60 mg soluzione iniettabile 
 
  Per i medicinali a base di denosumab 60 mg soluzione iniettabile e'
confermato il  regime  di  fornitura  RRL  -  Medicinale  soggetto  a
prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri o di specialisti. 
  Sono modificati gli specialisti prescrittori: 
    da: su  prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti
internista,   reumatologo,   geriatra,   endocrinologo,   ginecologo,
ortopedico, nefrologo e oncologo; 
    a:  su  prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti
internista,   reumatologo,   geriatra,   endocrinologo,   ginecologo,
ortopedico, nefrologo, oncologo e specialista in  medicina  fisica  e
riabilitativa.