IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 13, comma 8,  della  legge  27  marzo  1992,  n.  257,
recante «Norme relative alla  cessazione  dell'impiego  dell'amianto»
cosi' come modificato dall'art. 1, comma  1,  della  legge  4  agosto
1993,  n.  271,  ed  integrato  dall'art.  47  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione  dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto l'art. 9  della  citata  legge  27  marzo  1992,  n.  257,  e
successive   modificazioni,   che   disciplina   la   procedura    di
comunicazione da parte delle imprese  di  attivita'  di  bonifica  di
amianto alle Regioni e alle ASL nel cui  ambito  di  competenza  sono
effettuati gli interventi; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma  277,  secondo
cui «Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile
ferroviario che hanno prestato la loro attivita' nel sito produttivo,
senza essere dotati  degli  equipaggiamenti  di  protezione  adeguati
all'esposizione alle polveri di  amianto,  per  l'intero  periodo  di
durata delle operazioni di  bonifica  dall'amianto  poste  in  essere
mediante  sostituzione  del  tetto,  sono  riconosciuti,  nei  limiti
stabiliti  dal  presente  comma,  i  benefici  previdenziali  di  cui
all'art. 13, comma 8, della legge 27  marzo  1992,  n.  257,  per  il
periodo  corrispondente  alla  medesima  bonifica.  I  benefici  sono
riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di  decadenza,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, nei  limiti  delle  risorse  assegnate  a  un  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017,  7,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; 
  Visto l'ultimo periodo del citato comma  277,  dell'art.  1,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui «con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
le modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,  con  particolare
riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e
alle modalita' di certificazione da parte degli enti competenti»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Sono stabilite le modalita' di  attuazione  dell'art.  1,  comma
277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il riconoscimento  dei
benefici ivi previsti ai lavoratori interessati nonche' le  modalita'
di certificazione da parte degli enti competenti. 
  2. A tal fine la citata disposizione normativa ha  istituito  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  un  apposito  Fondo.  Il  relativo  onere   finanziario   e'
comunicato annualmente dall'INPS al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali per il trasferimento delle risorse.