IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, ed integrato dall'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto l'art. 9 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che disciplina la procedura di comunicazione da parte delle imprese di attivita' di bonifica di amianto alle Regioni e alle ASL nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma 277, secondo cui «Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attivita' nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; Visto l'ultimo periodo del citato comma 277, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalita' di certificazione da parte degli enti competenti»; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Sono stabilite le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il riconoscimento dei benefici ivi previsti ai lavoratori interessati nonche' le modalita' di certificazione da parte degli enti competenti. 2. A tal fine la citata disposizione normativa ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo. Il relativo onere finanziario e' comunicato annualmente dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il trasferimento delle risorse.