IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di lire  30.000  miliardi,  successivamente
elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che  al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di mutuo, il cui onere  di  ammortamento  e'  assunto  a  carico  del
bilancio dello Stato, che le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite  del  95%  della
spesa ammissibile risultante dal progetto,  con  la  B.E.I.,  con  la
Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di  credito
all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure  da  stabilirsi  con
decreto del Ministro del tesoro di concerto  con  il  Ministro  della
sanita'; 
  Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n.  500,  il
quale stabilisce che gli oneri  derivanti  dai  mutui  contratti  per
l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20  della  legge  n.
67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi  nell'anno  1993,  sono  a
carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale; 
  Visto il decreto del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il
Ministro  della  sanita',  del   7   dicembre   1988   e   successive
modificazioni e integrazioni, recante «Modalita' e procedure  per  la
concessione dei mutui che le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano sono autorizzate a contrarre, ai sensi dell'art.  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento del programma  degli
interventi nel settore sanitario»; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  suddetto
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con  il  Ministro  della
sanita',  del  7  dicembre  1988   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso  variabile,
di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima  del  tasso  di
interesse annuo posticipato applicabile  e'  costituita  dalla  media
aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici  a
reddito fisso, pubblicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile
aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR maggiorata  dello
0,75; 
  Considerato altresi' che, in virtu' del suddetto art. 3,  comma  2,
del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con  Ministro  della
sanita',  del  7  dicembre  1988   e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  al  dato  come   sopra   calcolato,   arrotondato   se
necessario, per eccesso o per difetto, allo  0,05%  piu'  vicino,  va
aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica del 23 dicembre 1998,  il  quale  stabilisce
che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR; 
  Visto il comunicato del direttore generale del  Tesoro,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con  il  quale,  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 45,  comma  32  ,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e' stato reso  noto  il  costo  globale  annuo
massimo dei mutui da stipulare di importo  pari  o  inferiore  a  100
miliardi di lire con oneri a carico dello Stato; 
  Vista la misura del rendimento medio lordo dei  titoli  pubblici  a
reddito fisso, riferito al mese di maggio  2016,  rilevato  sul  sito
informatico della Banca d'Italia; 
  Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato  per
il mese di maggio 2016 sul  circuito  Reuters,  moltiplicato  per  il
coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365); 
  Considerato  che  i  parametri  suddetti,  da  utilizzarsi  per  la
determinazione del tasso di riferimento per  le  operazioni  previste
dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e  dall'art.  4,  comma  7  della
legge n. 500/1992, sono pari a: 
    - rendimento medio lordo dei titoli  pubblici  a  reddito  fisso:
0,922%; 
    -  media  mensile  aritmetica  semplice  dei  tassi   giornalieri
dell'EURIBOR ACT/360 a  tre  mesi,  rilevato  sul  circuito  Reuters,
moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): - 0,261%; 
  Ritenuti validi i dati sopra indicati; 
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei tassi giornalieri  dell'EURIBOR  va  aggiunta  una  maggiorazione
dello 0,75; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Il costo della  provvista  da  utilizzare  per  i  mutui,  previsti
dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7,
della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a  tasso  variabile  e
stipulati anteriormente alla data del 29 marzo  1999,  e'  pari  allo
0,70%. 
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per  il  periodo  1°
luglio - 31 dicembre 2016 e' pari all'1,50%. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 luglio 2016 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: La Via