IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto il regolamento (CE) n. 792/2009  della  Commissione,  del  31
agosto 2009, che stabilisce le  modalita'  con  le  quali  gli  Stati
membri notificano alla Commissione  le  informazioni  e  i  documenti
necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune  dei
mercati, del regime  dei  pagamenti  diretti,  della  promozione  dei
prodotti   agricoli   e   dei   regimi   applicabili   alle   regioni
ultra-periferiche e alle isole minori del Mar Egeo; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 295  del  20  dicembre  2014,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013», ed in particolare l'art. 21 concernente la misura premi per il
settore carne bovina laddove sono previste le maggiorazioni dei premi
all'interno della stessa misura; 
  Vista la nota ARES(2015)3121609 del 24 luglio 2015, con la quale  i
servizi della Commissione europea hanno  espresso,  tra  l'altro,  un
giudizio  di  «non  conformita'»  in  merito  alla   differenziazione
dell'importo  unitario  dell'aiuto   per   il   sostegno   accoppiato
all'interno della stessa misura; 
  Vista la nota ministeriale 29 settembre 2015, prot. n. 3351, con la
quale, in riscontro alla sopra citata nota ARES(2015)3121609  del  24
luglio 2015 sono state fornite ai servizi della Commissione  europea,
spiegazioni sulle scelte effettuate; 
  Vista la comunicazione 28 aprile 2016, acquisita al  protocollo  n.
2872 del 29 aprile 2016, con la quale  i  servizi  della  Commissione
hanno sollecitato la trasmissione delle informazioni derivanti  dalla
revisione delle modalita' di calcolo dei premi di  cui  all'art.  21,
del sopracitato decreto 18 novembre 2014, in conformita' all'art.  53
del regolamento (UE) n. 639/2014; 
  Visti gli esiti della riunione del Comitato tecnico  permanente  di
coordinamento in materia di agricoltura dell'8 giugno  2016,  che  ha
accolto la condizione, formulata dalla Commissione politiche agricole
della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,   di
considerare i plafond del presente decreto per il solo anno 2016; 
  Considerato che i  servizi  della  Commissione  europea  non  hanno
ritenuto le motivazioni addotte con la nota ministeriale 29 settembre
2015, prot. n. 3351, idonee a rimuovere la  «non  conformita'»  sulla
differenziazione dell'importo unitario  dell'aiuto  per  il  sostegno
accoppiato all'interno della stessa misura; 
  Ritenuto, in riscontro  alle  sopra  citate  osservazioni  di  «non
conformita'» espresse dalla Commissione europea, di dover fissare  le
quote di finanziamento da destinare al sostegno  delle  tipologie  di
allevamento, individuate dall'art.  21  del  sopracitato  decreto  18
novembre  2014,  in  coerenza  alle  scelte  nazionali  espresse  nel
documento approvato con delibera del  Consiglio  dei  ministri  nella
seduta del 31 luglio 2014, tenendo conto nel calcolo delle rispettive
maggiorazioni di premio, previste dal medesimo art. 21; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 9 giugno 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Misura premi per il settore carne bovina 
 
  1. L'art. 21 del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 18 novembre 2014, per l'anno di domanda  2016,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 21 (Misura premi per il settore carne bovina). - 1. La  quota
pari all'8,64 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento
del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e'  assegnata
alla misura premi vacche nutrici  di  razze  da  carne  o  a  duplice
attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel registro  anagrafico
delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui  vitelli  sono
identificati e registrati secondo le modalita' e i  termini  previsti
dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente  della
Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della
vacca al momento del parto. 
  2. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  3. La quota pari allo 0,86 per cento dell'importo  annuo  destinato
al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma
2, e' assegnata alla misura premi vacche nutrici  iscritte  ai  Libri
genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e
Podolica, facenti parte di allevamenti  che  aderiscono  a  piani  di
gestione  della  razza   finalizzati   al   risanamento   dal   virus
responsabile  della   rinotracheite   infettiva   del   bovino,   che
partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati
secondo le modalita' e i termini previsti  dal  regolamento  (CE)  n.
1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n.  437/2000.
L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca  al  momento  del
parto. 
  4. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  5. La quota pari allo 0,83 per cento dell'importo  annuo  destinato
al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma
2, e' assegnata  alla  misura  premi  ai  bovini  macellati  in  eta'
compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per  un  periodo
non inferiore a sei mesi prima della macellazione. 
  6. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 5 e il numero dei capi  macellati  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  7. La quota pari al 14,48 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati in  eta'  compresa
tra 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualita' nazionale o regionale
o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati  dal
richiedente per un periodo non  inferiore  a  sei  mesi  prima  della
macellazione; nonche' ai bovini macellati in eta' compresa tra  12  e
24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo  non  inferiore  ai
dodici mesi prima della macellazione. 
  8. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 7 e il numero dei capi  macellati  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  9. La quota pari allo 0,29 per cento dell'importo  annuo  destinato
al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma
2, e' assegnata  alla  misura  premi  ai  bovini  macellati  in  eta'
compresa tra 12 e 24 mesi e certificati a  denominazione  di  origine
protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE)
n. 1151/2012, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a
sei mesi prima della macellazione. 
  10. L'importo unitario del premio e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 9 e il numero dei capi  macellati  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
  11. I premi di cui ai commi 2, 4, 6, 8  e  10  non  sono  tra  loro
cumulabili ne' sono cumulabili con i premi per il  settore  latte  di
cui all'art. 20.». 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 giugno 2016 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1908