IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e, in particolare,
l'articolo 38, comma 1, che stabilisce che e' possibile  prendere  in
considerazione, ai fini del calcolo dell'efficienza energetica  degli
impianti di incenerimento, le condizioni climatiche locali, come,  ad
esempio, la rigidita' del clima e il bisogno di riscaldamento,  nella
misura in cui influenzano  i  quantitativi  di  energia  che  possono
essere  tecnicamente  usati  o  prodotti  sotto  forma   di   energia
elettrica, termica, raffreddamento o vapore; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10  luglio
2015, che sostituisce l'allegato II  della  direttiva  2008/98/CE  ed
individua  un  fattore  climatico  di  correzione  per   il   calcolo
dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di  incenerimento   dei
rifiuti solidi urbani (cosiddetta formula R1); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, e, in particolare, la  nota  4  dell'allegato  C  alla
Parte Quarta; 
  Visto l'articolo 264, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n.  152,  che  stabilisce  che  «Le  integrazioni  e  le
modifiche degli allegati  alle  norme  in  materia  di  gestione  dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del  presente  decreto  sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro  dello  sviluppo  economico,  previo  parere  dell'ISPRA,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  7  agosto  2013  recante  «Applicazione  della
formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli  impianti  di
incenerimento in relazione  alla  condizioni  climatiche»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 agosto 2013, n. 193,
che, nelle more dell'emanazione, a  livello  europeo,  di  misure  di
attuazione  del  citato  articolo  38,  comma   1   della   direttiva
2008/98/CE, ha  individuato  un  fattore  di  correzione  fra  quelli
proposti nel documento «Energy recovery Efficiency in Municipal Solid
Waste-to-Energy plants in  relation  to  local  climate  conditions»,
redatto, nel maggio 2012, su incarico della Commissione  europea,  da
ESWET (European Suppliers of Waste to Energy Technology) al  fine  di
definire  fattori  climatici  correttivi  per  gli  inceneritori   da
applicare in ambito europeo; 
  Considerato che, a seguito della  adozione  del  citato  decreto  7
agosto 2013, la Commissione europea, ad ottobre  2013,  ha  proceduto
all'apertura del caso EU-PILOT  5714/13/ENVI,  invitando  il  Governo
italiano a modificarlo.  EU-PILOT  chiuso  negativamente  in  data  8
maggio 2014; 
  Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, che prevede che «alle  norme  dell'Unione  europea  non
autonomamente  applicabili  che  modificano  modalita'  esecutive   e
caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  direttive   gia'   recepite
nell'ordinamento giuridico ....» sia  data  attuazione  «con  decreto
ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400»; 
  Considerato  che  la  direttiva  2015/1127  individua  un   fattore
climatico di correzione diverso da quello adottato nel citato decreto
7 agosto 2013 e pertanto e' necessario adeguare la normativa italiana
alla direttiva 2015/1127/UE; 
  Acquisito ai sensi  dell'articolo  36,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per
le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota prot. USSDPE - 831 del 24 febbraio 2016; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  reso
nella seduta del 18 giugno 2015; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e  la
ricerca ambientale (ISPRA) reso con nota 43849 del 6 ottobre 2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 28  gennaio
2016 prot. n. 1979; 
 
                             A d o t t a 
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
            Modifica dell'allegato «C» alla Parte Quarta 
            del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. La nota (4) dell'allegato «C»  alla  Parte  Quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituita dalla nota (4) dell'allegato 1 al presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  38,  comma  1,  della
          direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   n.
          2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e  che
          abroga alcune  direttive),  pubblicata  nella  G.U.U.E.  22
          novembre 2008, n. L 312: 
              «Art. 38 (Interpretazione e  adeguamento  al  progresso
          tecnico). - 1. La Commissione puo'  elaborare  orientamenti
          per l'interpretazione delle definizioni di  recupero  e  di
          smaltimento. 
              Se necessario, l'applicazione  della  formula  per  gli
          impianti di incenerimento di cui  all'allegato  II,  codice
          R1, e' specificata. E' possibile considerare le  condizioni
          climatiche locali, ad esempio la rigidita' del clima  e  il
          bisogno di riscaldamento nella misura in cui influenzano  i
          quantitativi di energia  che  possono  essere  tecnicamente
          usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica,
          raffreddamento o vapore. Anche le condizioni  locali  delle
          regioni ultraperiferiche di cui all'art. 299, paragrafo  2,
          quarto comma, del trattato e dei territori di cui  all'art.
          25 dell'atto di adesione del 1985 possono essere  prese  in
          considerazione. Tale misura, intesa a  modificare  elementi
          non  essenziali  della  presente  direttiva,  e'   adottata
          secondo la procedura di regolamentazione con  controllo  di
          cui all'art. 39, paragrafo 2. 
              (Omissis).». 
              - La direttiva n. 2015/1127 del 10 luglio  2015,  della
          Commissione che sostituisce l'allegato II  della  direttiva
          2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa
          ai rifiuti e che abroga alcune  direttive),  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 11 luglio 2015, n. L 184. 
              - Il testo del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152 (Norme in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              Il testo dell'Allegato  II  alla  citata  direttiva  n.
          2008/98/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 22  novembre  2008,
          n. L 312. 
              - Si riporta il testo dell'art. 264, comma  2-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 264 (Abrogazione di norme). - (Omissis). 
              2-bis. Le integrazioni e le  modifiche  degli  allegati
          alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
          dei siti inquinati del presente decreto sono  adottate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  della
          salute e con il Ministro dello sviluppo  economico,  previo
          parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata  di  cui
          all'art. 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.
          281.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  36,  comma  1,  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
              «Art. 36 (Adeguamenti  tecnici  e  atti  di  esecuzione
          dell'Unione europea). - 1. Alle norme  dell'Unione  europea
          non autonomamente  applicabili,  che  modificano  modalita'
          esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
          gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e  agli  atti  di
          esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
          Consiglio dell'Unione europea o dalla  Commissione  europea
          in esecuzione di atti dell'Unione europea gia'  recepiti  o
          gia'   efficaci   nell'ordinamento   nazionale,   e'   data
          attuazione, nelle materie  di  cui  all'art.  117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro  per
          gli affari europei. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  del   decreto
          legislativo n. 281  del  28  agosto  1997  (Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI,  dell'UPI  o  dell'UNCEM
          (14). 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i  riferimenti  al  testo  del  citato  decreto
          legislativo  n.  152  del  2006,  modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note alle premesse.