IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  Vista  la  Direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
Direttiva 2001/37/CE; 
  Vista la Direttiva delegata  2014/109/UE,  della  Commissione,  che
modifica l'Allegato II  della  Direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  stabilendo  il  catalogo  delle  avvertenze
illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/1842  della  Commissione
del 9 ottobre 2015 relativa alle specifiche tecniche per  il  layout,
la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute
per i prodotti del tabacco da fumo, adottata ai sensi degli  articoli
10, paragrafo 4 e 25, paragrafo 2, della citata Direttiva 2014/40/UE; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  gennaio  2016,  n.  6,  recante
«Recepimento della  Direttiva  2014/40/UE  sul  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e  alla  vendita
dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati  e  che  abroga  la
Direttiva 2001/37/CE» e, in particolare: 
    l'art. 11, comma 2, lettera b), che prevede l'inserimento,  quali
informazioni sulla disassuefazione dal fumo, a sostegno di coloro che
intendono smettere di fumare, del  seguente  riferimento:  «n.  verde
800.554.088 per smettere di fumare»; 
    l'art. 12, comma 2 che prevede l'esenzione  per  i  prodotti  del
tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco  da  arrotolare,
dal tabacco per pipa ad acqua, dall'obbligo di  recare  il  messaggio
informativo stabilito dall'art. 10, comma 2 e le avvertenze combinate
relative alla salute stabilite dall'art. 11; 
    l'art. 26, comma 2, che prevede  che  con  decreto  del  Ministro
della salute, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze,  dello  sviluppo   economico,   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, e' data attuazione agli  atti  di  esecuzione
della Commissione europea adottati ai sensi dell'art.  25,  paragrafo
2, della Direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di
cui all'art. 10 della medesima Direttiva 2014/40/UE; 
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  alla  citata  decisione   di
esecuzione al fine di definire le specifiche tecniche per il  layout,
la grafica e  la  forma  delle  avvertenze  combinate  relative  alla
salute,  tenendo  conto  delle  diverse   forme   delle   confezioni,
specificando la posizione dell'immagine, dell'avvertenza  testuale  e
indicando le informazioni sulla disassuefazione dal fumo  all'interno
dell'avvertenza combinata relativa alla salute, nonche' le dimensioni
di tali elementi, il formato, i colori e i caratteri da usare al fine
di garantire che ciascun elemento sia pienamente visibile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le  regole  relative  al  layout,
alla grafica e alla forma delle avvertenze  combinate  relative  alla
salute da collocare sui prodotti del tabacco da fumo.