Art. 1 Competenze del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri 1. Al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, a titolo sperimentale e per due anni, e' attribuita la competenza in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermita' o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo, relativi a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri. 2. Al termine dei citati due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente disposto dal Ministro della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri esercita, in via definitiva, la competenza attribuitagli dal comma 1.