Art. 1 
 
                 Competenze del Comandante generale 
                      dell'Arma dei Carabinieri 
 
  1. Al Comandante  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  a  titolo
sperimentale e per due anni, e' attribuita la competenza  in  materia
di  procedimenti  connessi  al  riconoscimento  della  dipendenza  di
infermita' o lesioni da causa di servizio, ai fini della  concessione
e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo, relativi a  tutto
il personale dell'Arma dei Carabinieri. 
  2. Al termine dei citati due  anni  di  sperimentazione  decorrenti
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ove  non
diversamente  disposto  dal  Ministro  della  difesa,  il  Comandante
generale dell'Arma dei Carabinieri esercita, in  via  definitiva,  la
competenza attribuitagli dal comma 1.