IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
           per l'universita', l'alta formazione artistica, 
                musicale e coreutica e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 23 luglio 2001  con  il  quale  l'Istituto
«Centro Paul Lemoine» e' stato abilitato ad istituire e  ad  attivare
un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede  di  Palermo,
per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data  8  novembre  2005  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Palermo; 
  Visto il decreto in data 10  novembre  2008  di  autorizzazione  ad
istituire  ed  attivare  una  sede  periferica   in   Sambucheto   di
Montecassiano; 
  Visto il decreto  in  data  26  giugno  2009  di  autorizzazione  a
trasferire il corso di  specializzazione  della  sede  periferica  di
Sambucheto di Montecassiano a Macerata; 
  Visto il decreto in  data  24  giugno  2010  di  autorizzazione  ad
istituire ed attivare una sede periferica a Napoli; 
  Visto il decreto in  data  1°  agosto  2011  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Napoli; 
  Visto il decreto  in  data  2  agosto  2012  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Palermo; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   Istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Macerata -
Via Famiglia Palmieri, 20 - a Pesaro - Via Milazzo, 28; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2015; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 24 febbraio 2016 trasmessa con  nota
prot. 671 del 1° marzo 2016; 
  Visto il documento che asserisce l'avvenuto  adeguamento  temporale
del contratto di locazione, richiesto dalla suddetta A.N.V.U.R.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto «Centro Paul Lemoine» abilitato con decreti in data data
11 dicembre 2008 e 26 giugno 2009 ad attivare nella  sede  periferica
di Macerata un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del
regolamento adottato con decreto ministeriale 11  dicembre  1998,  n.
509, e' autorizzato a trasferire la predetta sede da Macerata  -  Via
Famiglia Palmieri, 20 - a Pesaro - Via Milazzo, 28. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 giugno 2016 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini