IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo  di  incidenti
rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  e,  in  particolare,
l'articolo 20, comma 5, che prevede che il Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e  d'intesa  con
la Conferenza unificata, disciplina le  forme  di  consultazione  del
personale che lavora nello stabilimento  relativamente  al  piano  di
emergenza  interna,   con   regolamento   da   adottarsi   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400; 
  Visto l'articolo 32, comma 2, del  decreto  legislativo  26  giugno
2015, n. 105, che prevede, tra  l'altro,  che,  fino  all'entrata  in
vigore del decreto di cui all'articolo 20, comma 5, si  applicano  le
disposizioni recate dall'allegato F al decreto legislativo medesimo; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota prot. n. 0010482 del 12 maggio 2016; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  20,
comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme  di
consultazione del personale che lavora negli stabilimenti  di  soglia
superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici  a  lungo
termine, che il gestore attua  per  procedere  alla  predisposizione,
alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di
seguito PEI. 
  2. L'obbligo  di  consultazione  del  personale  che  lavora  nello
stabilimento, compreso il  personale  di  imprese  subappaltatrici  a
lungo termine,  riguarda  la  stesura  iniziale  del  PEI  nonche'  i
successivi aggiornamenti e revisioni. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  20,  comma  5,  del
          decreto legislativo 26  giugno  2015,  n.  105  (Attuazione
          della  direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo   del
          pericolo  di  incidenti  rilevanti  connessi  con  sostanze
          pericolose), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  luglio
          2015, n. 161, S.O.: 
              «Art. 20 (Piano di emergenza interna). - (Omissis). 
              5. La consultazione  del  personale  che  lavora  nello
          stabilimento,  ivi  compreso  il   personale   di   imprese
          subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3,  e'
          effettuata  con  le  modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute
          e dello sviluppo  economico,  d'intesa  con  la  Conferenza
          Unificata, da adottare ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 105 del 2015 : 
              «Art. 32 (Norme finali e transitorie). - (Omissis). 
              2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di  cui  agli
          articoli 4, comma 2, 20,  comma  5,  e  21,  comma  10,  si
          applicano le disposizioni  recate,  rispettivamente,  dagli
          allegati A, F e G. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie   locali.),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997,  n.
          202. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 20, comma 5,  del  citato  decreto
          legislativo n. 105 del 2015, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.