IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di  un  quadro
per l'elaborazione di specifiche per la progettazione  ecocompatibile
dei prodotti connessi all'energia; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE); 
  Visto il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio  2009  recante
misure  di  esecuzione  della  direttiva  2005/32/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le  specifiche  per  la
progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici; 
  Visto il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18  marzo  2009,  recante
modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione ecocompatibile delle lampade non  direzionali  per  uso
domestico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 245/2009 del  18  marzo  2009  recante
modalita' di esecuzione della  direttiva  2005/32/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le  specifiche  per  la
progettazione   ecocompatibile   di   lampade   fluorescenti    senza
alimentatore integrato, lampade a scarica ad  alta  intensita'  e  di
alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare
tali lampade, e che abroga la  direttiva  2000/55/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22  luglio  2009  recante
modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione ecocompatibile dei televisori; 
  Visto il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22  luglio  2009  recante
modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione ecocompatibile degli apparecchi di  refrigerazione  per
uso domestico; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  347/2010  del  21  aprile  2010  che
modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto
riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade
fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad  alta
intensita' e alimentatori e apparecchi di illuminazione in  grado  di
far funzionare tali lampade; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010 recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010 recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 206/2012  del  6  marzo  2012  recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione  ecocompatibile  dei  condizionatori   d'aria   e   dei
ventilatori; 
  Visto il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3  ottobre  2012  recante
modalita' di esecuzione della direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione  ecocompatibile   delle   asciugabiancheria   per   uso
domestico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade
con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature; 
  Vista    la    comunicazione    della    Commissione    nell'ambito
dell'applicazione del regolamento (UE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012
della Commissione recante modalita'  di  esecuzione  della  direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  in  merito  alle
specifiche    per    la    progettazione     ecocompatibile     delle
asciugabiancheria per uso domestico; 
  Visto il regolamento (UE) n. 617/2013 del 26  giugno  2013  recante
misure di  esecuzione  della  direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione ecocompatibile di computer e server informatici; 
  Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 dell'8  luglio  2013  recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere; 
  Visto il regolamento (UE) n. 813/2013 del  2  agosto  2013  recante
modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione ecocompatibile degli apparecchi  per  il  riscaldamento
d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio  2009  emendato
dal Regolamento (UE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014  recante  modalita'
di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  in  merito  alle  specifiche  per  la   progettazione
ecocompatibile dei motori elettrici; 
  Visto il regolamento (UE) n. 66/2014 del 14  gennaio  2014  recante
misure di  esecuzione  della  direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la
progettazione ecocompatibile di  forni,  piani  cottura  e  cappe  da
cucina per uso domestico; 
  Visto l'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione  per  il
riutilizzo dei rifiuti»; 
  Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011,  n.  15  «Attuazione
della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche  per  progettazione  ecocompatibile  dei
prodotti connessi all'energia»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  di  attuazione
della  direttiva  2012/19/UE  del  4  luglio  2012  sui  rifiuti   di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in  particolare,
l'articolo 5; 
  Viste le specifiche  misure  previste  per  i  RAEE  dal  Programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo  180,  comma
1-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante
«Riutilizzo  di  prodotti  e  preparazione  per  il  riutilizzo   dei
rifiuti»; 
  Considerato che la progettazione  e  la  produzione  ecocompatibile
delle   apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche   (AEE)   e'
fondamentale al fine  di  facilitare  le  operazioni  di  smontaggio,
riparazione, nonche' le operazioni di preparazione per il riutilizzo,
recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali; 
  Considerato che il Centro di coordinamento RAEE ha predisposto  una
banca  dati  contenente  le  informazioni  gratuite  in  materia   di
preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato fornite  dai
produttori di AEE, ai sensi dell'articolo 27 del decreto  legislativo
14 marzo 2014, n. 49; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo   economico
espresso con nota n. 29097 del 18 dicembre 2015; 
  Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n.  233/2016,
espresso  dalla   Sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'Adunanza del 28 gennaio 2016; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1079/2016, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile
2016; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai sensi della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  con  nota  prot.  n.
GAB/10142/2016 del 9 maggio 2016; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento, in coerenza con le misure previste  dal
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti  di  cui  all'articolo
180, comma 1-bis, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
disciplina le misure dirette a: 
    a) promuovere la cooperazione tra produttori  e  operatori  degli
impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; 
    b) favorire la progettazione e la  produzione  ecocompatibili  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE), al  fine
di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei  rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE); 
    c) sostenere il mercato dei  materiali  riciclati  anche  per  la
produzione di nuove AEE. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - La direttiva 2009/125/CE  del  21  ottobre  2009  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio,    relativa
          all'istituzione  di  un  quadro   per   l'elaborazione   di
          specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
          connessi  all'energia,  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  31
          ottobre 2009, n. L 285. 
              -  La  direttiva  2012/19/UE  del  4  luglio  2012  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  sui   rifiuti   di
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE),   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197. 
              - Il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4  febbraio  2009
          della  Commissione,  recante  misure  di  esecuzione  della
          direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          per quanto riguarda  le  specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile  dei  ricevitori   digitali   semplici,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 5 febbraio 2009, n. L 36. 
              - Il regolamento (CE) n. 244/2009  del  18  marzo  2009
          della Commissione, recante modalita' di applicazione  della
          direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          in   merito   alle   specifiche   per   la    progettazione
          ecocompatibile  delle  lampade  non  direzionali  per   uso
          domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L
          76 
              - Il regolamento (CE) n. 245/2009  del  18  marzo  2009
          della Commissione, recante modalita'  di  esecuzione  della
          direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          per quanto riguarda  le  specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile di lampade fluorescenti  senza  alimentatore
          integrato, lampade  a  scarica  ad  alta  intensita'  e  di
          alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di  far
          funzionare  tali  lampade,  e  che  abroga   la   direttiva
          2000/55/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 76. 
              - Il regolamento (CE) n. 642/2009 del  22  luglio  2009
          della Commissione, recante modalita' di applicazione  della
          direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          in   merito   alle   specifiche   per   la    progettazione
          ecocompatibile dei televisori, e' pubblicato nella G.U.U.E.
          23 luglio 2009, n. L 191. 
              - Il regolamento (CE) n. 643/2009 del  22  luglio  2009
          della Commissione, recante modalita' di applicazione  della
          direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          in   merito   alle   specifiche   per   la    progettazione
          ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione  per  uso
          domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009,  n.
          L 191. 
              - Il regolamento (CE) n. 347/2010 del  21  aprile  2010
          della Commissione, che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
          245/2009  della  Commissione   per   quanto   riguarda   le
          specifiche per la progettazione ecocompatibile  di  lampade
          fluorescenti  senza  alimentatore  integrato,   lampade   a
          scarica ad alta intensita' e alimentatori e  apparecchi  di
          illuminazione in grado di far funzionare tali  lampade,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 aprile 2010, n. L 104. 
              - Il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010
          della Commissione, recante modalita' di applicazione  della
          direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio in merito alle specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile  delle  lavatrici  per  uso  domestico,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293. 
              - Il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010
          della Commissione, recante modalita' di applicazione  della
          direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio in merito alle specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile delle  lavastoviglie  a  uso  domestico,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293. 
              - Il regolamento (CE) n.  206/2012  del  6  marzo  2012
          della Commissione, recante modalita' di applicazione  della
          direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio in merito alle specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 marzo 2012, n. L 72. 
              - Il regolamento (CE) n. 932/2012 del  3  ottobre  2012
          della Commissione, recante modalita'  di  esecuzione  della
          direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio in merito alle specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile delle asciugabiancheria per  uso  domestico,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2012, n. L 278. 
              - Il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012
          della Commissione, recante modalita' di applicazione  della
          direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio in merito alle specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con
          diodi   a   emissione   luminosa   e    delle    pertinenti
          apparecchiature, e' pubblicato nella G.U.U.E.  14  dicembre
          2012, n. L 342. 
              - Il regolamento (CE) n. 617/2013 del  26  giugno  2013
          della  Commissione,  recante  misure  di  esecuzione  della
          direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio in merito alle specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile  di  computer  e  server   informatici,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175. 
              - Il regolamento (CE) n. 666/2013  del  8  luglio  2013
          della  Commissione,  recante  misure  di  esecuzione  della
          direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio in merito alle specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile  di  computer  e  server   informatici,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 175. 
              - Il regolamento (CE) n. 813/2013 dell' 8  luglio  2013
          della Commissione, recante modalita' di applicazione  della
          direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio in merito alle specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile  degli  apparecchi  per   il   riscaldamento
          d'ambiente e degli apparecchi di  riscaldamento  misti,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 6 settembre 2013, n. L 239. 
              - Il regolamento (CE) n. 640/2009 del  22  luglio  2009
          della Commissione (recante modalita' di applicazione  della
          direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          in   merito   alle   specifiche   per   la    progettazione
          ecocompatibile dei motori elettrici), e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191. 
              - Il regolamento (CE) n.  4/2014  del  6  gennaio  2014
          della Commissione, che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
          640/2009 recante modalita' di applicazione della  direttiva
          2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito
          alle specifiche per  la  progettazione  ecocompatibile  dei
          motori elettrici, e' pubblicato nella  G.U.U.E.  7  gennaio
          2014, n. L 2. 
              - Il regolamento (CE) n. 66/2014 del  14  gennaio  2014
          della  Commissione,  recante  misure  di  esecuzione  della
          direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio in merito alle specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile di forni, piani cottura e  cappe  da  cucina
          per uso domestico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31  gennaio
          2014, n. L 29. 
              - Si riporta il testo dell'art. 180, comma  1-bis,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96: 
              «Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti).  -
          (Omissis). 
              1-bis. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre  2012,  a
          norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un  programma
          nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
          affinche'  tale  programma  sia  integrato  nei  piani   di
          gestione dei rifiuti  di  cui  all'art.  199.  In  caso  di
          integrazione  nel  piano  di  gestione,  sono   chiaramente
          identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il
          31  dicembre  di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2013,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   presenta   alle   Camere   una   relazione   recante
          l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione  dei
          rifiuti e  contenente  anche  l'indicazione  dei  risultati
          raggiunti  e  delle  eventuali  criticita'  registrate  nel
          perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. 
              (Omissis).». 
              - Il  decreto  legislativo  16  febbraio  2011,  n.  15
          (Attuazione   della    direttiva    2009/125/CE    relativa
          all'istituzione  di  un  quadro   per   l'elaborazione   di
          specifiche per progettazione  ecocompatibile  dei  prodotti
          connessi  all'energia),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 8 marzo 2011, n. 55. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   (Attuazione   della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche   (RAEE),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O. : 
              «Art. 5 (Progettazione dei prodotti). - 1. In  coerenza
          con  le  misure  previste  dal   Programma   nazionale   di
          prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180,  comma  1-bis,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del  mare,  di  concerto  col  Ministro  dello
          sviluppo economico, disciplina le misure dirette a: 
                a)  promuovere  la  cooperazione  tra  produttori   e
          operatori  degli  impianti  di  trattamento,   recupero   e
          riciclaggio; 
                b)  favorire  la  progettazione   e   la   produzione
          ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le  operazioni
          di  smontaggio,  riparazione,  nonche'  le  operazioni   di
          preparazione per  il  riutilizzo,  riutilizzo,  recupero  e
          smaltimento dei RAEE,  loro  componenti  e  materiali,  con
          particolare riguardo  per  quei  prodotti  che  introducono
          soluzioni  innovative  per  la  diminuzione   dei   carichi
          ambientali associati al ciclo di vita; 
                c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche
          per la produzione di nuove AEE. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1   tengono   conto
          dell'intero ciclo di vita  delle  apparecchiature  e  delle
          migliori   tecniche   disponibili,   e   sono   volte,   in
          particolare,  a  favorire  la  corretta  applicazione   dei
          requisiti di progettazione  ecologica  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, nonche' ad evitare che
          le  caratteristiche  specifiche  della  progettazione  o  i
          processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare  il
          riutilizzo e il trattamento dei RAEE, salvo che gli  stessi
          presentino vantaggi di primaria importanza in relazione  ad
          interessi di rilevanza costituzionale, quali la  protezione
          dell'ambiente e la sicurezza. 
              3. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia  e  delle  finanze,  individua   e   promuove
          politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli
          ordinari stanziamenti di bilancio previsti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del  citato  decreto
          legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 27 (Informazione agli impianti di trattamento). -
          1. Per agevolare la  manutenzione,  l'ammodernamento  e  la
          riparazione, nonche' la preparazione per il riutilizzo e il
          trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti
          di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonche' ai centri
          di  preparazione   per   il   riutilizzo   accreditati   in
          conformita' al decreto di cui all'articolo  180-bis,  comma
          2,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,
          informazioni gratuite in materia  di  preparazione  per  il
          riutilizzo e di trattamento adeguato. 
              2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima
          volta sul mercato e rientrante nel  campo  di  applicazione
          del presente decreto le informazioni devono essere  fornite
          entro un anno dalla data di immissione sul mercato. 
              3. Per i consentire ai centri di  preparazione  per  il
          riutilizzo e agli impianti di trattamento e di  riciclaggio
          di conformarsi alle disposizioni del presente  decreto,  le
          informazioni di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo
          indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali
          delle AEE, nonche' il punto dell'AEE in cui si  trovano  le
          sostanze e le miscele pericolose. 
              4. Le informazioni vengono  messe  a  disposizione  dei
          centri di preparazione per il riutilizzo e  degli  impianti
          di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori  di
          AEE in forma di manuali o attraverso strumenti  elettronici
          (ad esempio CD-Rom e servizi on  line),  anche  tramite  la
          banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  180,  comma  1-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse.