IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli articoli 107, 108 e 109 del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del  Consiglio  che  prevede,
tra l'altro, all'art. 37 un sostegno finanziario per il pagamento  di
premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle  piante  a
fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori  causate
da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  17  dicembre  2013  ed  in  particolare  l'art.  49  -
assicurazione del raccolto; 
  Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto  il  Programma  di  sviluppo  rurale  nazionale   (PSRN)   n.
2014IT06RDNP001;  approvato  con  decisione  n.  (C2015)8312  del  20
novembre 2015, ed in particolare la  sottomisura  17.1  assicurazione
del raccolto, degli animali e delle piante; 
  Visto l'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
che istituisce presso l'ISMEA un Fondo di riassicurazione dei  rischi
agricoli al fine di  sostenere  la  competitivita'  delle  imprese  e
favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
interventi finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole,  e,  in
particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita'  e  termini
per l'adozione del piano assicurativo  agricolo  annuale  sentite  le
proposte di apposita commissione tecnica; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 novembre 2002 «Modalita' operative del Fondo  per  la
riassicurazione dei rischi agricoli»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  del  7  maggio  2004,  di  estensione  della  copertura
assicurativa  agevolata  ai  danni  causati  dalle  epizoozie   negli
allevamenti bovini per l'anno 2004 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  26   luglio   2013   di   approvazione   del   «Piano
riassicurativo agricolo annuale»; 
  Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, registrato alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile   2015
riguardante le disposizioni di cui al decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di
aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo
decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel  sito
Internet del Ministero; 
  Visto l'atto CSR n. 23 della seduta dell'11 febbraio 2016,  con  il
quale la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  ha  sancito
l'intesa della sullo schema di  decreto  di  approvazione  del  Piano
riassicurativo agricolo annuale; 
  Considerata la nota del 19 maggio 2016 con la quale, a seguito  del
confronto istruttorio con la Commissione europea,  si  e'  deciso  di
ritirare la notifica Aiuti di Stato/Italia SA.43885 (2015/N); 
  Considerato che con nota del 15 giugno 2016 sono  state  comunicate
alla Conferenza Stato-regioni le conseguenti modifiche; 
  Ritenuto  di  dover  modificare  conseguentemente  lo   schema   di
provvedimento di cui all'atto CSR n. 23 dell'11 febbraio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) Fondo: il Fondo di riassicurazione; 
    b) Piano: il Piano riassicurativo agricolo definito dal  presente
decreto; 
    c) PAAN: piano assicurativo agricolo annuale cosi' come  definito
all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004; 
    d) Cedente: compagnia di assicurazione che stipula il trattato di
riassicurazione con il Fondo di riassicurazione; 
    e) Trattato: il contratto di riassicurazione,  stipulato  tra  la
Cedente e il Fondo; 
    f) Premi: i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente nel periodo
considerato dal Trattato riassicurativo, comprensivi degli  accessori
di qualsiasi natura; 
    g) Avversita' catastrofali: avversita' atmosferiche  assimilabili
a una calamita' naturale secondo  la  definizione  del  punto  35(34)
degli Orientamenti dell'Unione europea per gli  Aiuti  di  Stato  nei
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; 
    h) Sinistri: gli indennizzi assicurativi che la Cedente e' tenuta
a pagare agli assicurati/agricoltori  eventualmente  aumentati  delle
spese di liquidazione e diminuiti  degli  eventuali  recuperi  netti,
ancorche' derivanti da  trattati  di  riassicurazione  stipulati  con
soggetti diversi dal Fondo. Per «spese di liquidazione» si  intendono
le sole spese sostenute per l'effettuazione della perizia  necessaria
alla verifica e quantificazione del danno subito dagli assicurati; 
    i) Rapporto sinistri/premi o loss/ratio: il rapporto, espresso in
percentuale,  tra  l'insieme  dei  sinistri  ed  i  premi  emessi   e
sottoscritti dalla Cedente e soggetti a copertura da parte del Fondo; 
    j)  Retrocessione:  la   cessione   di   rischi   dal   Fondo   a
riassicuratori terzi; 
    k) Portafoglio: l'insieme di polizze aventi lo stesso oggetto  di
assicurazione; 
    l) Assicurati: le microimprese, piccole  e  medie  imprese  (PMI)
cosi' come definite dall'allegato I del  reg.  702/2014,  attive  nel
settore della produzione agricola primaria  cosi'  come  definita  al
punto 35 (10) degli orientamenti; 
    m)  Azienda  in  difficolta':  aziende  agricole  di   produzione
primaria cosi' come definite dal punto 35.15 degli  orientamenti  per
gli Aiuti di Stato nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali, 2014/2020; 
    n)  fitopatie:  fitopatie  conformi  alle  disposizioni  di   cui
all'art. 26 del reg. 702/2014,  all'art.  37  del  reg.  1305/2013  e
all'art. 49 del reg. 1308/2013.