IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e  successive
modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  stipula,  nel
rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente,
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare,
sino a concorrenza  della  quantita'  massima  complessiva  stabilita
dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti,  ordinativi
di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria; 
  Visto il decreto ministeriale  del  24  febbraio  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000,
n. 58, con il quale il Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di
stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi  per  conto
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della  legge  23
dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  il
quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A.  per  conto
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni  di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  come
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  2  maggio  2001,  con  cui  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
ha affidato alla Consip S.p.A. le  iniziative  ed  attivita'  di  cui
all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha  previsto,  in
tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione  tra  la  predetta
societa' e lo stesso Ministero per  regolare  i  rapporti  reciproci,
fermo restando quanto gia' previsto dal citato  decreto  ministeriale
del 24 febbraio 2000; 
  Visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale  prevede  lo  svolgimento  da  parte  di  Consip  S.p.A.  delle
attivita' di realizzazione del Programma di  razionalizzazione  degli
acquisti; 
  Visto l'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67  recante  «Regolamento
di organizzazione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  a
norma  degli  articoli  2,   comma   10-ter,   e   23-quinqies,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135»,  il  quale  attribuisce  al
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la  gestione  del
Programma di razionalizzazione degli acquisti; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
prevede che, ai fini dell'esercizio dei compiti  di  vigilanza  sulle
attivita' finalizzate all'acquisizione di beni e  servizi  attribuiti
all'Autorita' per la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori
servizi e forniture, la stessa riceve dalle amministrazioni pubbliche
i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di  committenza
di importo pari o superiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria
aventi ad oggetto  una  o  piu'  delle  prestazioni  individuate  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in  essere  alla
data del 30 settembre 2014, nonche' i dati dei  contratti  aventi  ad
oggetto beni o servizi di importo pari o  superiore  alla  soglia  di
rilevanza comunitaria e relativa determina  a  contrarre,  in  essere
alla data del 30 settembre 2014, stipulati  a  seguito  di  procedura
negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta
di cui all'art. 55 del medesimo decreto legislativo n. 163  del  2006
in cui sia stata presentata  una  sola  offerta  valida.  L'Autorita'
trasmette alle strutture, agli uffici e  agli  organi  preposti  alle
funzioni  di  controllo  delle  amministrazioni  pubbliche   dati   e
circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle  predette
funzioni che dovessero emergere dalle dette attivita' di controllo; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
sopprime l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici  di  lavori,
servizi  e  forniture,  trasferendone  i  compiti   e   le   funzioni
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza  (ANAC),  che   e'   ridenominata   Autorita'   nazionale
anticorruzione; 
  Visto il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il quale prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno  2014,
le  prestazioni  principali   in   relazione   alle   caratteristiche
essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate  da
Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.
488 cui e' stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data
di entrata in vigore del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e
che, entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di  cui  al  periodo
precedente il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica  sul
proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  15
settembre 2014 con il quale, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  sono  state  individuate  le
prestazioni principali in relazione alle  caratteristiche  essenziali
dei beni e servizi oggetto  delle  convenzioni  stipulate  da  Consip
S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti
nella P.A., cui e' stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e
la data di entrata in vigore del citato decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66; 
  Visto in particolare il  comma  507  dell'art.  1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», il quale  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorita' nazionale
anticorruzione, tenendo conto degli  aspetti  maggiormente  incidenti
sul prezzo della prestazione nonche' degli  aspetti  qualificanti  ai
fini del soddisfacimento della domanda pubblica,  le  caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali  che  saranno  oggetto  delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi  dell'art.  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
  Visto il secondo periodo del comma 507 dell'art. 1 della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  il  quale  prevede  che,  conseguentemente
all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente,  sono
pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze  e  nel  portale  degli  acquisti  in  rete  i  valori  delle
caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che  costituiscono  i
parametri di prezzo-qualita' di cui all'art. 26, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488; 
  Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche  obbligate  ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art.  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate  da  Consip  S.p.A.  ovvero
dalle  centrali  di  committenza  regionali,  possono  procedere   ad
acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo  e
trasmessa al competente ufficio della Corte  dei  conti,  qualora  il
bene  o  il  servizio  oggetto  di  convenzione  non  sia  idoneo  al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno  dell'amministrazione  per
mancanza di caratteristiche essenziali; 
  Considerato che, ai fini dell'individuazione delle  caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali  che  saranno  oggetto  delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi  dell'art.  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli  aspetti
maggiormente incidenti  sul  prezzo  della  prestazione  nonche'  gli
aspetti  qualificanti  ai  fini  del  soddisfacimento  della  domanda
pubblica; 
  Considerato che, con nota del 24 marzo 2016,  prot.  n.  7813/2016,
Consip S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall'art 1, comma 507
della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  ha  trasmesso  al  Ministero
dell'economia e delle finanze  le  caratteristiche  essenziali  delle
prestazioni principali relative  alle  convenzioni  che,  allo  stato
attuale  della  programmazione  condivisa,  rappresentano  tutte   le
convenzioni che si prevede vengano stipulate da Consip nel corso  del
2016, le convenzioni la cui stipula e' prevista nel 2017 ma che  gia'
sono state oggetto di pubblicazione nonche'  le  convenzioni  la  cui
pubblicazione  e'  prevista  nel  2016  e  per  le  quali  gia'  sono
disponibili informazioni sufficienti ad identificare  le  prestazioni
principali e le caratteristiche essenziali oggetto dell'iniziativa; 
  Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Considerato  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
conseguentemente  all'attivazione  delle  convenzioni  stipulate   da
Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.
488,  procedera'  alla  pubblicazione,  nel  sito  istituzionale  del
Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli  acquisti
in rete, dei valori delle caratteristiche  essenziali  e  i  relativi
prezzi, che costituiscono  i  parametri  di  prezzo-qualita'  di  cui
all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Prestazioni principali 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto  dall'art.  1,  comma
507  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali  che  saranno  oggetto  delle
convenzioni, programmate da Consip  S.p.A.  nel  2016,  che  verranno
stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono  quelle  definite  nell'Allegato  1,   che   costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
  2. L'Allegato 1 potra' essere modificato con successivo  decreto  a
seguito di aggiornamenti  della  suddetta  programmazione  di  Consip
S.p.A. per l'anno 2016.