IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n.
143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298,
recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli
affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto in particolare l'art. 24, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo cui entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto
legislativo il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto,
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita' di progettazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle
attivita' di progettazione e alle attivita' di cui all'art. 31, comma
8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei
contratti pubblici».
2. Il corrispettivo e' costituito dal compenso e dalle spese ed
oneri accessori di cui ai successivi articoli.
3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati
dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione
dell'importo dell'affidamento.
4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto
sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con
cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23,
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.