IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  della
Repubblica  29  agosto  2014,  n.  171,   recante   «Regolamento   di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma
dell'art. 16, comma 4, del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo del 27  novembre  2014,  recante  «Articolazione  degli
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  dicembre   2014,   recante   «Organizzazione   e
funzionamento dei musei statali»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  gennaio  2016,  recante  «Riorganizzazione   del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  gennaio  2016,  recante  «Modifiche  al  decreto
ministeriale   23   dicembre   2014,   recante   "Organizzazione    e
funzionamento dei musei statali"»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  ss.mm.ii.,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il regolamento  (UE,  EURATOM)  n.  966/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le  regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale   e   a   disposizioni   specifiche   concernenti
l'obiettivo    «Investimenti    a    favore    della    crescita    e
dell'occupazione»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  480/2014  della  Commissione
del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   215/2014   della
Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di  attuazione  del
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) -
CCI  2014IT16M8PA001  del  30   settembre   2014,   approvato   dalla
Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 
  Visto il Programma operativo nazionale (FESR) 2014-2020  Cultura  e
Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001 (di seguito PON Cultura e  sviluppo  o
PON), approvato dalla Commissione europea con decisione  C(2015)  925
del 12 febbraio 2015; 
  Visto l'atto a firma del Ministro prot. 31873 del 29 dicembre  2015
di nomina dell'arch. Dora Di Francesco, Dirigente del Servizio II del
Segretario generale, quale  Autorita'  di  gestione  del  PON  (FESR)
2014-2020 «Cultura e sviluppo» a titolarita' del MiBACT  (di  seguito
AdG); 
  Visti i criteri per la selezione  delle  operazioni  da  finanziare
nell'ambito  dell'Asse  I  del  PON   approvati   dal   Comitato   di
sorveglianza nella seduta del 9 giugno 2015; 
  Visti i criteri per la selezione  delle  operazioni  da  finanziare
nell'ambito  dell'Asse  II  del  PON  approvati   dal   Comitato   di
sorveglianza nella seduta del 23 febbraio 2016; 
  Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PON del 4  febbraio
2016 (Rep. n.  6/2016)  che  approva  l'elenco  degli  attrattori  di
rilevanza strategica e la delimitazione preliminare delle  rispettive
aree di riferimento; 
  Visti  gli  Accordi  operativi  di  attuazione  (di  seguito   AOA)
stipulati dall'Autorita' di gestione del  PON  con  le  Autorita'  di
gestione  dei  programmi  operativi  FESR  2014-2020  delle   Regioni
Basilicata in data 17 febbraio 2016, Calabria  in  data  19  febbraio
2016, Campania in data 25 febbraio 2016, Puglia in data 4 marzo 2016,
Sicilia in data 19 febbraio 2016; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattati  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la definizione di piccola impresa contenuta nel  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238  del  12  ottobre
2005, con il quale sono  adeguati  i  criteri  di  individuazione  di
piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria  (Raccomandazione
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003); 
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1, come sostituito dall'art. 2 del  decreto  legislativo  14  gennaio
2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle amministrazioni centrali
dello Stato di stipulare  convenzioni  con  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia  per  la  realizzazione  delle  attivita'   proprie   della
societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali  al
perseguimento di finalita' pubbliche; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461,  della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  che  indica  predetta  Agenzia  quale  ente
strumentale dell'Amministrazione centrale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  20  febbraio  2014,   n.   57,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81
del 7 aprile 2014, che individua le modalita' in base alle  quali  si
tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese  ai  fini
della  concessione  di  finanziamenti  da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi  dell'art.
5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Ritenuto  opportuno  rafforzare  la  competitivita'  delle   micro,
piccole  e  medie  imprese  della  filiera   culturale   e   creativa
promuovendo l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e  la  creativita'
nelle regioni di intervento del PON, sostenere le filiere  produttive
collegate ai settori culturali e creativi a rafforzamento dei sistemi
territoriali  in  cui  e'  rilevante  la  dimensione  culturale,   in
particolare  promuovendo  prodotti  e  servizi   complementari   alla
valorizzazione degli attrattori culturali al centro  della  strategia
del PON (Asse I), rafforzare  le  integrazioni  e  le  relazioni  tra
istituzioni pubbliche e soggetti privati, con il  coinvolgimento  dei
soggetti del terzo settore nel campo della gestione del patrimonio  e
delle attivita' e iniziative culturali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a) «Ministero»: il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo; 
  b)  «Invitalia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia -  cui  sono
affidate le funzioni di gestione dell'intervento; 
  c) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «de  minimis»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea  L  352  del  24  dicembre  2013  e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  d) «Regioni»: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; 
  e) «attrattori»:  musei,  aree  e  parchi  archeologici,  complessi
monumentali, parchi e giardini storici - ubicati nelle regioni; 
  f) «Comuni»:  comuni  di  riferimento  degli  attrattori,  elencati
nell'Allegato 1 al presente decreto; 
  g) «imprese»: micro, piccole e medie  imprese,  come  definite  dal
decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  18  aprile  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  238
del 12 ottobre 2005, di adeguamento alla disciplina  comunitaria  dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese; 
  h)  «soggetti  del  terzo  settore»:   i   seguenti   soggetti   ed
organizzazioni facenti parte  del  terzo  settore  la  cui  ordinaria
attivita' e le cui finalita' istituzionali  non  siano  incompatibili
con le finalita' del presente decreto: 
      «ONLUS di diritto», quali: 
  organizzazioni di  volontariato  iscritte  nei  registri  istituiti
dalle regioni e dalle province autonome (Legge n. 266/1991)  che  non
svolgono attivita' commerciali diverse da quelle  marginali  indicate
nel decreto 25 maggio 1995; 
  Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee (Legge  n.
49/1987); 
  cooperative sociali iscritte nella «sezione  cooperazione  sociale»
del registro prefettizio (Legge n. 381/1991); 
  consorzi costituiti interamente da cooperative sociali; 
  soggetti che hanno acquisito  la  qualifica  di  ONLUS  in  seguito
all'iscrizione  all'Anagrafe  delle  ONLUS,  ai  sensi  del   decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  imprese sociali di cui al decreto legislativo  24  marzo  2006,  n.
155; 
  i) «soggetti beneficiari»: imprese e soggetti del terzo settore; 
  j) «unita' produttiva»: struttura produttiva  dotata  di  autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma
collegati funzionalmente; 
  k) «Registro delle imprese»: il Registro delle  imprese  presso  le
Camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  di  cui
all'art. 2188 del Codice civile e al Capo II della legge 29  dicembre
1993, n. 580 e smi; 
  l) «imprese femminili»: imprese in cui la compagine  societaria  e'
composta, alla data di presentazione  della  domanda,  per  oltre  la
meta' numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne; 
  m) «imprese giovanili»: imprese in cui la compagine  societaria  e'
composta, per oltre  la  meta'  numerica  dei  soci  e  di  quote  di
partecipazione,  da  soggetti  di  eta'  compresa,   alla   data   di
presentazione della domanda, tra i diciotto ed i trentacinque anni; 
  n) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle  imprese  di
cui: 
  all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
attribuito dalla Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
  al  decreto  interministeriale  20  febbraio   2014,   «Regolamento
concernente l'individuazione delle modalita' in base  alle  quali  si
tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese  ai  fini
della  concessione  di  finanziamenti  da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi  dell'art.
5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».