IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute"  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Visto il decreto con il quale la societa'  Medac  Gesellschaft  Fur
Klinische Spezialpraparate MBH e' stata autorizzata all'immissione in
commercio del medicinale PEMETREXED MEDAC; 
  Vista la determinazione n. 162/2016 del 26 gennaio 2016, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  43  del  22
febbraio 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per
uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la  quale  la  ditta  Medac  Gesellschaft  Fur
Klinische Spezialpraparate MBH ha chiesto  la  classificazione  delle
confezioni codice A.I.C. n. 044567016/E, 044567028/E; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
nella seduta del 5 aprile 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  27
aprile 2016; 
  Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    Mesotelioma pleurico maligno 
  Pemetrexed medac in associazione con  cisplatino  e'  indicato  nel
trattamento  chemioterapico   di   pazienti   non   pretrattati   con
mesotelioma pleurico maligno non resecabile. 
    Carcinoma polmonare non a piccole cellule 
  Pemetrexed medac in associazione con cisplatino  e'  indicato  come
prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non  a
piccole  cellule  localmente  avanzato  o  metastatico  ad  eccezione
dell'istologia a predominanza di cellule squamose. 
  Pemetrexed medac e' indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente
avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza  di
cellule squamose in  pazienti  la  cui  malattia  non  ha  progredito
immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di
platino. 
  Pemetrexed medac e' indicato  in  monoterapia  nel  trattamento  di
seconda linea di pazienti  con  carcinoma  polmonare  non  a  piccole
cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia
a predominanza di cellule squamose. 
  Il medicinale Pemetrexed Medac nelle confezioni sotto  indicate  e'
classificato come segue: 
    Confezione: 100 mg - polvere per concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  1  flaconcino  -
A.I.C. n. 044567016/E (in base 10) 1BJ2H8 (in base 32)  -  Classe  di
rimborsabilita': H - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): €  182,94  -
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 301,92; 
    Confezione: 500 mg - polvere per concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  1  flaconcino  -
A.I.C. n. 043447022/E (in base 10) 1BJ2HN (in base 32)  -  Classe  di
rimborsabilita': H - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): €  914,69  -
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1.509,60. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  Sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale Pemetrexed Medac e' classificato, ai sensi  dell'art.  12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
  Le confezioni di cui all'art. 1,  che  non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,  n.
537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).