IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito  nella
legge 24 giugno 2009, n. 77, con  il  quale  all'art.  13,  comma  1,
lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per  le  aziende
farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23  dicembre
1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 - del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Swedish Orphan  Biovitrum
AB (PUBL)  e'  stata  autorizzata  all'immissione  in  commercio  del
medicinale; 
  Vista la determinazione n. 161/2016 del 26 gennaio 2016, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  43  del  22
febbraio 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n.  189  di  medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Swedish Orphan Biovitrum  AB
(PUBL) ha chiesto la classificazione delle confezioni  codice  A.I.C.
n. 044563017/E, 044563029/E, 044563031/E,  044563056/E,  044563068/E,
044563070/E, 044563082/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
del 10 febbraio 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  28
aprile 2016; 
  Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   adottata   su
proposta del direttore generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento  e
profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A  (deficit
congenito di fattore VIII). «Elocta» puo' essere utilizzato in  tutte
le fasce d'eta'. 
  Il  medicinale  «Elocta»  nelle  confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    confezione:   250   UI-polvere   e   solvente    per    soluzione
iniettabile-uso endovenoso - polvere:  flaconcino  (vetro)  solvente:
siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita  -
A.I.C. n. 044563017/E (in base 10) 1BHYL9 (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 180,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 297,07; 
    confezione:   500   UI-polvere   e   solvente    per    soluzione
iniettabile-uso endovenoso - polvere:  flaconcino  (vetro)  solvente:
siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita  -
A.I.C. n. 044563029/E (in base 10) 1BHYLP (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 360,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 594,14; 
    confezione:   750   UI-polvere   e   solvente    per    soluzione
iniettabile-uso endovenoso - polvere:  flaconcino  (vetro)  solvente:
siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita  -
A.I.C. n. 044563031/E (in base 10) 1BHYLR (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 540,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 891,22; 
    confezione:   1000   UI-polvere   e   solvente   per    soluzione
iniettabile-uso endovenoso - polvere:  flaconcino  (vetro)  solvente:
siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita  -
A.I.C. n. 044563056/E (in base 10) 1BHYMJ (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 720,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.188,29; 
    confezione:   1500   UI-polvere   e   solvente   per    soluzione
iniettabile-uso endovenoso - polvere:  flaconcino  (vetro)  solvente:
siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita  -
A.I.C. n. 044563068/E (in base 10) 1BHYMW (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.080,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.782,43; 
    confezione:   2000   UI-polvere   e   solvente   per    soluzione
iniettabile-uso endovenoso - polvere:  flaconcino  (vetro)  solvente:
siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita  -
A.I.C. n. 044563070/E (in base 10) 1BHYMY (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.440,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.376,58; 
    confezione:   3000   UI-polvere   e   solvente   per    soluzione
iniettabile-uso endovenoso - polvere:  flaconcino  (vetro)  solvente:
siringa preriempita (vetro) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita  -
A.I.C. n. 044563082/E (in base 10) 1BHYNB (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.160,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.564,86; 
    validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali.