IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo  di  incidenti
rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  e,  in  particolare,
l'articolo 4, comma 2, che prevede che il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della salute, dello sviluppo  economico  e  sentita  la
Conferenza   unificata,   definisca   criteri   e    modalita'    per
l'effettuazione della valutazione dei pericoli di incidente rilevante
per una particolare sostanza pericolosa, con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23  agosto  1998,
n. 400; 
  Visto l'articolo 32, comma 2, del  decreto  legislativo  26  giugno
2015, n. 105, che prevede, tra  l'altro,  che,  fino  all'entrata  in
vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2,  si  applicano  le
disposizioni recate all'allegato A al decreto legislativo medesimo; 
  Acquisito il parere della Conferenza  unificata  Stato-regioni,  di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  seduta  del
20 gennaio 2016; 
  Acquisito il concerto del  Ministro  dell'interno  con  nota  prot.
005376 del 7 marzo 2016; 
  Acquisito il concerto del Ministro  della  salute  con  nota  prot.
0002619 del 3 febbraio 2016; 
  Acquisito il concerto del Ministro  dello  sviluppo  economico  con
nota prot. 0004666 del 29 febbraio 2016; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016; 
  Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio con
nota prot. n 0011066/GAB del 19 maggio 2016; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La valutazione dei  pericoli  di  incidente  rilevante  per  una
particolare sostanza pericolosa e' effettuata, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,  in  base
ai criteri  e  secondo  le  modalita'  stabilite  all'allegato  1  al
presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto legislativo 26 giugno  2015,  n.  105,  (Attuazione
          della  direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo   del
          pericolo  di  incidenti  rilevanti  connessi  con  sostanze
          pericolose) pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          luglio 2015, n. 161, S.O.: 
              «Art.  4  (Valutazione  dei   pericoli   di   incidente
          rilevante  per  una  particolare  sostanza  pericolosa).  -
          (Omissis). 
              2. Detta valutazione, effettuata in base ai  criteri  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con i Ministri dell'interno, della salute e  dello
          sviluppo economico, sentita  la  Conferenza  Unificata,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di  cui
          al comma 4,  e  si  basa  su  una  o  piu'  delle  seguenti
          caratteristiche: 
              a)  la  forma  fisica  della  sostanza  pericolosa   in
          condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso
          di perdita di contenimento non programmata; 
              b) le proprieta' intrinseche  della  sostanza  o  delle
          sostanze pericolose,  in  particolare  quelle  relative  al
          comportamento  dispersivo  in  uno  scenario  di  incidente
          rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor
          saturo; 
              c) la concentrazione massima  della  sostanza  o  delle
          sostanze pericolose nel caso di miscele. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 105 del 2015 : 
              «Art. 32 (Norme finali e transitorie). - (Omissis). 
              2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di  cui  agli
          articoli 4, comma 2, 20,  comma  5,  e  21,  comma  10,  si
          applicano le disposizioni  recate,  rispettivamente,  dagli
          allegati A, F e G. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
              -Il testo dell'art. 4,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo n. 105 del 2015 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.