IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO 
              del Ministero dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
                     del Ministero dell'interno 
 
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337,  che  reca  disposizioni  sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante; 
  Visto l'art. 4  della  predetta  legge  che  prevede  l'istituzione
dell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti  e  delle
attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante,  con  l'indicazione  delle
particolarita' tecnico costruttive, delle caratteristiche  funzionali
e della denominazione delle medesime; 
  Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969, con cui e' stato
istituito l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti  e
delle attrazioni ai sensi del citato art. 4; 
  Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio  1985,
1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile  1993,  23
luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre
2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7  novembre  2007,  11  maggio
2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre  2013,  24  giugno
2014, 19 gennaio 2015 e 29 aprile 2015 con i quali si  e'  provveduto
agli aggiornamenti del predetto elenco; 
  Visto l'art. 35 del decreto ministeriale 1°  luglio  2014,  recante
disciplina relativa alla tenuta  ed  all'aggiornamento  del  predetto
elenco; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  8
ottobre 2015, con il quale e' stato conferito al dott. Onofrio Cutaia
l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di  direttore
della Direzione generale spettacolo del Ministero dei  beni  e  della
attivita' culturali e del turismo, registrato alla Corte dei conti il
4 novembre 2015, foglio n. 4313; 
  Viste le istanze presentate da  ditte  costruttrici  di  attrazioni
dello spettacolo viaggiante intese ad ottenere l'inserimento  di  due
nuove attrazioni, la modifica e l'integrazione della denominazione  e
della  descrizione  delle  caratteristiche  tecnico   funzionali   di
attrazione gia' presente in elenco; 
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998,  n.
3; 
  Visto il verbale del 15 febbraio 2016 della Commissione comunale di
vigilanza sui locali di pubblico  spettacolo  del  Comune  di  Reggio
Emilia, relativo al parere sull'attrazione «Free Fall»; 
  Visto il verbale del 19 agosto 2015 della Commissione  comunale  di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Calto (RO),
relativo al parere sull'attrazione «Turbo 360»; 
  Sentito il parere conforme espresso nelle  sedute  del  3  dicembre
2015 e del 21  aprile  2016,  dalla  Commissione  consultiva  per  le
attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art.  1,  n.
59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge
23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni; 
  Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'elenco delle attivita' spettacolari, dei  trattenimenti  e  delle
attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968,  n.  337,  e'
integrato con l'inserimento delle sottoelencate nuove attrazioni: 
 
                              Sezione I 
                          Medie attrazioni 
 
  Caduta Libera (Free Fall). 
  «Montagna d'aria costituita da materasso gonfiabile di  m.  8,00  x
6,00  x  2,00  che  ammortizza  la  caduta  in  piena   sicurezza   e
divertimento, su cui gli utenti  possono  saltare  da  una  struttura
metallica sulla quale sono poste due  piattaforme  rispettivamente  a
circa m. 3,5 e m. 5,00 di altezza». 
 
                          Grandi attrazioni 
 
  Capovolta 360°. 
  «Struttura fissata al suolo o ad un  semirimorchio,  costituita  da
una colonna verticale, che puo' ruotare sul proprio asse di 360° solo
nel caso  del  fissaggio  al  suolo.  Al  vertice  della  colonna  e'
applicato un centro di rotazione, al quale  sono  appesi  due  bracci
metallici contrapposti che ruotano l'uno in senso opposto  all'altro,
fino a compiere, a loro volta, rotazioni di 360°. 
  Ogni braccio rotante supporta ad una estremita'  un  contrappeso  e
all'altra estremita' quattro vetture, ognuna delle quali  ospita  due
passeggeri,  garantendo,  in  sicurezza,  la  massima  visibilita'  e
liberta' di movimento di  gambe  e  braccia  (max  8  passeggeri  per
braccio).  La  ritenuta  del  passeggero  e'  di  tipo  singolo   con
"maniglione sovraspalla"».