IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  recante
attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti  minimi
di formazione per la gente di mare; 
  Visto, in particolare, l'art. 5,  comma  3,  del  predetto  decreto
legislativo; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della  navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto, in particolare, l'art. 123 del codice della navigazione; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla  formazione
della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  ed  alla  guardia,
adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle  Parti  alla  Convenzione  Internazionale  sugli  standard   di
addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al  25
giugno 2010; 
  Visto il Codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei
brevetti e della guardia (Codice  STCW),  adottato  dalla  conferenza
delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995; 
  Vista la nota della  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per via d'acqua interne protocollo numero 0027366 del  30
dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il decreto disciplina i requisiti richiesti  per  conseguire  il
certificato di competenza e il certificato di addestramento. 
  2. Il decreto si applica ai  lavoratori  marittimi  iscritti  nella
matricole della gente di mare italiane  che  intendono  imbarcare  su
navi mercantili soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, ai
sensi dell'art. 115 del codice della navigazione.