IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7  settembre
2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150, e successive modifiche e
integrazioni; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita'  2016)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del  30  dicembre  2015,  n.  302  -  supplemento
ordinario n. 70, e, in particolare, l'art. 1, commi 937 - 940; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 939, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sopra citata, il quale, nel vietare la  pubblicita'  di
giochi con  vincita  in  denaro  nelle  trasmissioni  radiofoniche  e
televisive generaliste, nel rispetto dei  principi  sanciti  in  sede
europea, dalle ore 7  alle  ore  22  di  ogni  giorno,  prevede,  tra
l'altro, che «[s]ono esclusi dal divieto di cui al presente  comma  i
media   specializzati   individuati   con   decreto   del    Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico...»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «trasmissioni televisive  generaliste»:  i  canali  televisivi
digitali terrestri generalisti di cui all'art. 32, comma  2,  lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.,  ed  al
relativo piano di numerazione automatica dei canali della televisione
digitale terrestre di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, gia' legittimamente irradiati in ambito  nazionale  in
tecnica analogica e in simulcast analogico e digitale terrestre,  che
trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di  tipo  generalista
con obbligo di informazione.