IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2015, n. 302 - supplemento ordinario n. 70, e, in particolare, l'art. 1, commi 937 - 940; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 939, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sopra citata, il quale, nel vietare la pubblicita' di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, prevede, tra l'altro, che «[s]ono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico...»; Decreta: Art. 1 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «trasmissioni televisive generaliste»: i canali televisivi digitali terrestri generalisti di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i., ed al relativo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, gia' legittimamente irradiati in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast analogico e digitale terrestre, che trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione.